ORDINANZA
N. 83
ANNO 2001
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Fernando SANTOSUOSSO Giudice
-
Massimo VARI "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile,
promosso con ordinanza emessa l'11 agosto 2000 dal Tribunale di Ancona, sezione
distaccata di Jesi, nel procedimento civile vertente tra Alfredo Giovagnola ed
altra e la Provincia di Ancona, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito
nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza in data 11 agosto 2000 il Tribunale di Ancona,
sezione distaccata di Jesi, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 41, 42,
43, 44 e 97 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale
dell’art.1168 del codice civile, concernente la disciplina dell’azione di
reintegrazione nel possesso, <<nei limiti in cui è applicabile ad atti
della pubblica amministrazione>>;
che l’ordinanza è stata
pronunziata in un giudizio promosso dai proprietari di un fondo, per essere
reintegrati nel possesso della parte di esso occupata dalla Provincia di
Ancona, per l’esecuzione di lavori di manutenzione e consolidamento di una
strada provinciale, senza alcun previo provvedimento ablatorio;
che l’ordinanza dà atto dei
risultati di una consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui alcune delle opere
eseguite insistevano effettivamente sul terreno dei ricorrenti;
che - ad avviso del giudice
rimettente - nella specie la pubblica amministrazione ha, da un lato, agito
<<nel solco delle sue funzioni istituzionali>> (conservazione e
manutenzione di beni demaniali) e, dall’altro, indebitamente occupato il
terreno dei ricorrenti, in via di mero fatto e senza esercitare, nemmeno per
implicito, alcun potere idoneo a degradare il diritto dominicale;
che, pertanto, l’azione possessoria dovrebbe,
secondo consolidata giurisprudenza, essere ritenuta proponibile;
che questa conclusione -
prosegue il rimettente - comporterebbe un’irragionevole estensione della tutela
possessoria nei confronti della pubblica amministrazione, <<ben superiore
rispetto a quella che subirebbe la lesione del diritto dominicale
corrispondente>>, con la conseguente trasformazione del possesso in una
posizione soggettiva nel concreto intangibile nei confronti della pubblica
amministrazione, in violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3
della Costituzione (e di quello, ad esso sotteso, di ragionevolezza), del
principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97, non
essendo in discussione l’utilità intrinseca delle opere contestate, e di tutti
i poteri conformativi di cui agli artt. 41 e seguenti, che <<non possono
limitarsi ad incidere sulla proprietà e sull’iniziativa economica in
genere>>, onde <<occorre conseguentemente modulare le forme di
tutela del possesso al sistema generale>>, anche per <<l’esigenza
che l’emergere di interessi pubblici venga soddisfatto con modalità e tempi
ragionevoli>>.
Considerato che
l’ordinanza di rimessione riconduce tanto la violazione dell’art.3 quanto
quella degli artt. 41, 42, 43, 44 e 97 della Costituzione all’asserita
irragionevole illimitatezza della tutela possessoria nei confronti della
pubblica amministrazione (che abbia operato in via di mero fatto, ma pur sempre
nell’ambito delle sue funzioni istituzionali), a fronte dei limiti più rigorosi
cui, nella stessa ipotesi, sarebbe soggetta la tutela petitoria;
che peraltro - proprio sul
punto concernente l’irragionevole disparità di disciplina che distinguerebbe,
nel caso indicato, le due tutele - l’ordinanza fornisce una motivazione
inadeguata, oscillando fra una pluralità di profili, non sempre reciprocamente
compatibili, e non scegliendo una precisa linea argomentativa;
che, infatti, il giudice
rimettente afferma dapprima, con riferimento alternativo alla sede nella quale
il privato reagisca, che la tutela possessoria non incontrerebbe alcun limite
mentre invece <<il rilievo dell’interesse pubblico, anche nel caso di
atto illecito, è stato da tempo soddisfatto dalla giurisprudenza, nel campo del
diritto dominicale, con la figura della c.d. accessione invertita>>;
che, subito dopo, però, la
motivazione si sposta su un piano diverso e, con riferimento all’esito globale
dei giudizi nelle due sedi, l’irragionevolezza viene ravvisata nel differente
trattamento che sarebbe riservato al privato possessore vittima dello spoglio,
che <<troverà pur sempre, alla fine, soddisfazione in sede
petitoria>> [facendo evidentemente valere la sua posizione di
<<titolare del diritto dominicale>>], ed alla pubblica
amministrazione, la quale <<trova definitiva preclusione, rebus sic stantibus (e a meno che non
promuova una procedura ablativa) alla propria attività amministrativa>>
[versando quindi in una situazione in cui per definizione non vanterebbe alcun
diritto];
che, infine, nel dispositivo
il rimettente censura l’art. 1168 del codice civile <<nei limiti in cui è
applicabile ad atti della pubblica amministrazione>>, e così pone la
questione in termini del tutto diversi da quelli desumibili dalla motivazione,
nella quale aveva sempre escluso l’esistenza in concreto di un qualsiasi atto e
aveva invece parlato di comportamenti di mero fatto;
che - in ragione di tali
ripetuti mutamenti di impostazione della motivazione, che impediscono di
individuare con precisione le ragioni per le quali il giudice rimettente ha
sollevato la questione - essa appare priva dei requisiti di inequivocità e
chiarezza necessari per un’adeguata valutazione sia della rilevanza sia della
fondatezza, e deve quindi essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr.,
da ultimo, ordinanza
n. 68 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1168 del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19 marzo 2001.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Franco
BILE, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 23 marzo 2001.