ORDINANZA
N. 81
composta dai
signori:
- Cesare
RUPERTO Presidente
- Fernando
SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo
VARI "
- Riccardo
CHIEPPA "
- Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Valerio
ONIDA "
- Carlo
MEZZANOTTE "
- Fernanda
CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale
MARINI "
- Franco BILE
"
- Giovanni
Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
(Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e «di
tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in
particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6» dello stesso decreto legislativo,
promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 2000 dalla Commissione tributaria
provinciale di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Graniti e Marmi di
Baveno s.r.l. contro l’Ufficio delle entrate di Verbania, iscritta al n. 586
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7
febbraio 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio per
l'annullamento di avvisi di accertamento e di rettifica di dichiarazione di
redditi ai fini IRPEG e ILOR per l'anno 1993, la Commissione tributaria
provinciale di Verbania, con ordinanza del 14 giugno 2000, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione;
che
la disposizione denunciata, là dove attribuisce al Ministro delle finanze il
potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello
di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, si porrebbe in
contrasto con la disposizione costituzionale evocata, violando sia il principio
della terzietà e dell'imparzialità del giudice, sia quello della parità delle
parti;
che
la descritta situazione, secondo l’ordinanza di rimessione, potrebbe essere
causa di astensione e ricusazione ex
art. 51, numero 3, cod. proc. civ., disposizione quest'ultima applicabile anche
ai giudici tributari in virtù del rinvio contenuto nell'art. 6 del d. lgs. n.
545 del 1992;
che
in via subordinata l’ordinanza di rimessione denuncia «tutte le norme che
regolano gli organi della giurisdizione tributaria, in particolare, gli artt.
1, 2, 3, 4, 5 e 6» del citato decreto legislativo, in riferimento al medesimo
parametro costituzionale;
che
nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza
della questione.
Considerato che la Commissione rimettente ha
sollevato questione di legittimità costituzionale preliminarmente dell’art. 13
del decreto legislativo n. 545 del 1992 in riferimento all'art. 111, secondo
comma, della Costituzione, là dove è attribuito al Ministro delle finanze il
potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello
di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, in quanto ciò si
porrebbe in contrasto sia con il principio della terzietà e dell'imparzialità
del giudice, sia con quello della parità delle parti;
che
la questione principale è inammissibile, poiché la sua rilevanza è stata
affermata in modo apodittico senza alcuna illustrazione degli elementi di fatto
oggetto della controversia, onde consentire alla Corte le valutazioni di sua
competenza (ex plurimis: ordinanza n.
8 del 2000) e, ancor più, senza alcuna motivazione sulla influenza che la
sollecitata decisione di questa Corte avrebbe nel giudizio a quo;
che, infine, anche la questione sollevata in via subordinata
dalla Commissione rimettente e riguardante «tutte le norme che regolano gli
organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e
6» del d. lgs. n. 545 del 1992 è inammissibile, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, in quanto le disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei
carenti di quella reciproca, intima connessione che consente di introdurre
validamente un giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 263 del
1994);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 13 e «di tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione
tributaria e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6» del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento all’art. 111 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania con
l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19 marzo 2001.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Fernando
SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 23 marzo 2001.