Ordinanza n. 80/2001

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ORDINANZA N. 80

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti l’atto di costituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 15 dicembre 1999, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), “nella parte in cui preclude indiscriminatamente l’accesso a qualsiasi notizia, informazione o dato venuti in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in connessione con la sua attività di vigilanza, pur allorquando detti dati, notizie ed informazioni siano posti a sostegno dell’atto di promovimento di procedimento sanzionatorio nei confronti di soggetto operante nel settore retto dalla predetta Commissione”;

che il remittente – sulla premessa che il diritto di accesso trovi fondamento nel diritto all’informazione, nei principî di democrazia, sovranità popolare, sviluppo della persona umana ed eguaglianza, nel principio per cui l’amministrazione è al servizio dei cittadini, che ne devono quindi conoscere l’operato, e nei principî di buon andamento ed imparzialità della stessa pubblica amministrazione – ritiene che l’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998, sia in contrasto con gli articoli 2, 3, 21, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione;

che la disposizione censurata violerebbe anche l’articolo 11 della Costituzione, poiché, nella fattispecie, non ricorrerebbe alcuna delle particolari esigenze per le quali nell’ordinamento comunitario è consentita l’apposizione del segreto in relazione agli atti di funzione amministratrice (vita privata, segreti commerciali o industriali, sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, informazioni fornite in via riservata da terzi);

che l’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998 contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo, anche con l’articolo 24 della Costituzione per la limitazione al diritto di difesa apparentemente ingiustificata, e con l’articolo 3 della Costituzione per la discriminazione operata, senza plausibile ragione, tra soggetti sottoposti a procedimento disciplinare in diversi ambiti professionali;

che si è costituita in giudizio la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in persona del Presidente pro tempore, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e hanno chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 460 del 2000, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, identica questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);

che nella citata pronuncia si è chiarito che la sfera di applicazione dell’articolo 4, comma 10, quale che ne sia l’effettiva estensione, con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell’interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili, non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, strumento esperibile anche dall’incolpato nei procedimenti disciplinari per orientare preventivamente l’azione amministrativa onde evitarne deviazioni;

che il giudice a quo non adduce profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre a diverso avviso, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.