ORDINANZA N. 78
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Riccardo CHIEPPA “
- Gustavo ZAGREBELSKY “
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni
Maria FLICK “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), promossi con due ordinanze emesse il 26 maggio e il 21 febbraio 2000 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tolmezzo, iscritte ai nn. 543 e 657 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 46, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Udito nella
camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che
il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tolmezzo,
chiamato a pronunciarsi sulla opposizione presentata da una società avverso il
diniego, da parte del pubblico ministero, della restituzione di un trattore e
di un rimorchio sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale a
carico di un imputato del reato di cui all’articolo 1 (recte: articolo 12, comma 1) del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per avere
agevolato l’ingresso di clandestini nel territorio dello Stato, solleva, in
riferimento all’articolo 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo,
come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113
(Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), nella parte in cui
non esclude la confisca nel caso in cui il mezzo di trasporto appartenga a
persona estranea al reato che possa provare di non aver potuto prevedere
l’illecito impiego del mezzo e di non essere incorsa in difetto di vigilanza;
che il
giudice a quo afferma che, a seguito
della modifica introdotta dal d.lgs. n. 113 del 1999 nel testo dell’articolo 12,
comma 4, del d.lgs. n. 286, la confisca dei mezzi di trasporto che servirono a
commettere i reati di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto
legislativo sarebbe divenuta obbligatoria anche nel caso in cui i mezzi
appartengano a persone estranee al reato;
che,
ad avviso del remittente, tale interpretazione sarebbe l’unica possibile in
considerazione sia del tenore letterale della disposizione (la precedente
formulazione dell’articolo 12, comma 4, faceva infatti salvo il caso in cui il
mezzo di trasporto appartenesse a persona estranea al reato), sia della ratio della novella introdotta dal
d.lgs. n. 113 del 1999, intesa chiaramente a scoraggiare gli artifizi delle
organizzazioni criminali dedite al traffico di clandestini;
che,
non essendo possibile dare una interpretazione adeguatrice di tale
disposizione, questa, secondo il giudice a
quo, sarebbe costituzionalmente illegittima, dal momento che introdurrebbe
una ipotesi di responsabilità oggettiva, in violazione del principio della
personalità della responsabilità penale stabilito dall’articolo 27, primo
comma, della Costituzione;
che
infatti, ricorda il remittente, questa Corte ha già affermato che “se possono
esservi cose il cui possesso può configurare una illiceità obiettiva in senso
assoluto, la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e
legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (articolo
240 del codice penale), in ogni altro caso l’articolo 27, primo comma, della
Costituzione non può consentire che si proceda a confisca di cose pertinenti a
reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere
disposta non sia l’autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo
profitto” (sentenza n. 2 del 1987);
che,
quanto alla rilevanza, il giudice a quo
osserva che solo se la questione venisse accolta, e venisse quindi ripristinata
la originaria formulazione della disposizione censurata, il proprietario
istante, dimostrando la sua estraneità al reato, avrebbe diritto alla
restituzione del bene;
che,
con una seconda ordinanza, il medesimo Giudice per le indagini preliminari
presso Tribunale di Tolmezzo, investito, quale giudice dell’esecuzione, della
richiesta di restituzione di un’autovettura della quale, a seguito di sentenza
di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale era stata disposta la confisca, solleva, sulla base di argomentazioni
identiche a quelle sopra esposte, la stessa questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 12, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dall’articolo 2 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
Considerato che,
poiché le ordinanze di rimessione pongono la medesima questione, i relativi
giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
che
l’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 286, nel testo risultante
dalle modifiche apportate dall’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 113, dispone che “Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio
l’arresto ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i
medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo
che siano necessarie speciali indagini”;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, dalla soppressione dell’inciso “salvo che si tratti di mezzi
[¼]
appartenenti a persona estranea al reato”, che figurava nella precedente
formulazione dell’articolo 12, comma 4, non consegue che si debba procedere a
confisca anche nel caso in cui il mezzo di trasporto utilizzato per la
commissione dei reati di cui ai commi 1 e 3 appartenga a persona estranea,
giacché trova applicazione anche in tale ipotesi, in assenza di prescrizioni di
segno diverso, l’articolo 240 del codice penale, il quale detta norme di
carattere generale in materia di confisca, stabilendo fra l’altro che questa
non può essere disposta sulle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato appartenenti a persona estranea al reato, sempre che delle
stesse non sia vietata la detenzione;
che
non sussiste, quindi, alcun ostacolo letterale né sistematico a che la
disposizione censurata possa essere interpretata nel senso che la confisca dei
mezzi di trasporto può essere disposta solo nei confronti dei soggetti che
abbiano concorso alla commissione dei reati di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo
12 del d.lgs. n. 286 del 1998 o ne abbiano comunque tratto profitto;
che,
del resto, nella giurisprudenza di legittimità, nel pur breve periodo trascorso
dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 113 del 1999, si è già formato un
orientamento uniforme teso a far salva l’ipotesi in cui la persona sia estranea
al reato, non abbia cioè ad esso partecipato con attività di concorso o
altrimenti connesse, con una soluzione interpretativa, dunque, il cui obiettivo
risultato è quello di lasciare indenne la disposizione censurata dal
prospettato dubbio di illegittimità per contrasto con l’articolo 27, primo
comma, della Costituzione;
che è
rimesso ovviamente al remittente l’accertamento delle condizioni che consentano
nel caso di specie di escludere qualsiasi forma di partecipazione ai reati
mediante attività di concorso o altrimenti connesse;
che,
pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), come modificato dall’articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell’articolo 47, comma 2, della legge 6
marzo 1998, n. 40), sollevata, in riferimento all’articolo 27, primo comma,
della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Tolmezzo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.