SENTENZA N. 75
composta dai
signori:
- Fernando
SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo
VARI Giudice
- Cesare
RUPERTO "
- Riccardo
CHIEPPA "
- Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Carlo
MEZZANOTTE "
- Fernanda
CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale
MARINI "
- Franco BILE
"
- Giovanni
Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, promossi con
ordinanze emesse il 17 novembre 1999 dal Tribunale di Termini Imerese nel
procedimento penale a carico di G. D., iscritta al n. 96 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2000 e il
22 maggio 2000 dal Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, nel
procedimento penale a carico di M. F., iscritta al n.498 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 13
dicembre 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
1.
- Il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza emessa il 17 novembre 1999, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte
civile, di chiamare, o chiedere l'autorizzazione a chiamare, nel processo,
quale responsabile civile, l'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 del
codice della navigazione.
Ha
premesso in fatto il giudice a quo di
essere stato investito a seguito di decreto di citazione emesso nei confronti
di una persona imputata del reato previsto dall'art.589 cod. pen., per avere,
come comandante primo pilota di un velivolo, cagionato per colpa la morte del
secondo pilota. Avvenuta la costituzione di parte civile, il Giudice ha
disposto, su richiesta della difesa dell'imputato, <<ai sensi dell'art.
83 c.p.p. come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 112 del
1998>>, la citazione dei responsabili civili individuati nella società
esercente l'aeromobile coinvolto nel sinistro, a norma dell'art.878 cod. nav.,
e nella impresa assicuratrice la quale, ai sensi dell'art. 935 cod. nav., aveva
assunto l'obbligo del risarcimento dei danni cagionati al personale di volo
durante l'espletamento del servizio al quale era addetto il velivolo
precipitato. Costituitisi in giudizio, entrambi i responsabili civili
eccepivano la inammissibilità della loro chiamata su richiesta dell'imputato;
il Giudice, a sua volta, con separata ordinanza disponeva l'esclusione dal
giudizio della impresa assicuratrice, <<ritenendo infondata ed
irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata con
riferimento all'art. 935 cod. nav.>>, prospettando al contrario di
ufficio il dubbio di costituzionalità nei termini di cui innanzi si è detto, in
riferimento alla posizione dell'esercente dell'aeromobile, a norma dell'art.
878 cod. nav.
A
sostegno della non manifesta infondatezza del quesito, il giudice a quo richiama i principi affermati da
questa Corte nella sentenza n. 112 del
1998, con la quale - dopo aver premesso che la responsabilità prevista in
capo all'assicuratore dalla legge n.990 del 1969 rientra tra i casi di
responsabilità civile ex lege ai
quali si riferisce il secondo comma dell'art. 185 cod. pen. – è stata
dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla
assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 990 del 1969, l'assicuratore
possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Ebbene,
osserva il rimettente, anche l'art. 878 sancisce ex lege, in via diretta, la responsabilità civile del soggetto che
ha assunto l'esercizio dell'aeromobile, sicché pure per tale ipotesi devono
ritenersi sussistenti gli stessi profili di illegittimità ravvisati da questa
Corte nella richiamata pronuncia. Anche nel caso dell'esercente, infatti, la
posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in
autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo
stesso tipo di illecito, vi sia costituzione di parte civile, sono identiche.
Sicché - deduce il rimettente - proprio in considerazione della identità di
posizioni, non sarebbe dato comprendere per quale ragione mentre il
danneggiante nel processo civile può chiamare il responsabile civile, analogo
potere non sia invece attribuito all'imputato nel processo penale. Il tutto,
conclude il giudice a quo, non senza
rimarcare come nella richiamata sentenza questa Corte abbia già censurato
<<l'irrazionalità di una disciplina che, deviando - senza alcun
plausibile motivo - dallo schema del rapporto processuale civile, priva
l'imputato di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata
dalla parte civile il civilmente responsabile>>.
3. – Nei
giudizi non ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri né si sono costituite le parti private.
1.
- Le
ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della Corte questioni analoghe,
sicché i relativi giudizi devono essere riuniti per essere definiti con
un'unica decisione.
2.
- In linea generale, può subito osservarsi come il nuovo codice di rito - nel
ridefinire i previgenti assetti ordinamentali, tutti incentrati sul postulato
di un ideale primato della giurisdizione penale - si è mosso secondo una linea
che, facendo leva sul paradigma della <<massima semplificazione nello
svolgimento del processo>> (enunciato dall'art. 2 numero 1, della
legge-delega n. 81 del 1987) e sulla necessaria celerità postulata dal nuovo
modello processuale (ora significativamente assurta al rango di principio
costituzionale, alla luce del nuovo testo dell'art. 111 della Carta
fondamentale), ha ridotto entro margini assai ristretti l'ambito delle
questioni pregiudiziali: così da circoscrivere le ipotesi di "stasi"
processuali ai soli casi in cui lo ius
dicere inerisca a tematiche che, per la peculiare rilevanza collettiva,
richiedano la certezza di pronunce destinate a riverberarsi erga omnes. Il principio della
tendenziale unità della giurisdizione ordinaria ha così finito per subire un
drastico ridimensionamento, a fronte di una marcata opzione di sistema volta a
privilegiare non solo e non tanto le prerogative di autonomia di questo o quel
settore giurisdizionale, quanto, soprattutto, le "specificità" che
connotano, sul piano funzionale e dell'ordinamento, le diverse forme in cui si
articola il potere di giudizio. Alla tradizionale dipendenza della azione
civile rispetto a quella penale ed agli effetti espansivi del giudicato, si è
quindi venuta a sostituire la tendenziale separatezza dei relativi alvei
processuali: pur senza che a ciò abbia corrisposto la drastica scelta di
inibire la proponibilità della domanda risarcitoria in sede penale. Rispetto a
quest'ultima, anzi, il legislatore della riforma - attento a recepire i dicta a tal proposito enunciati in varie
sentenze di questa Corte - si è fatto carico di calibrare nuovi strumenti di
garanzia atti a tutelare, da un lato, la posizione del danneggiato-attore e,
dall'altro, quella dell'imputato-convenuto, e di quanti, in base all'art. 185
cod. pen., debbono, a norma delle leggi civili, "rispondere per il fatto
di lui", e che, come tali, sono obbligati in solido al risarcimento del
danno cagionato dal reato.
Si è così rilevato, a tal proposito, come la
disciplina che il codice del 1988 ha dettato per regolare l'esercizio della
azione civile in sede penale, lasci intravedere due principi ispiratori
all'apparenza antagonisti: al rafforzamento, infatti, dei diritti e delle
garanzie assicurati ai soggetti portatori di istanze civili - all'apparenza
idoneo a fungere quale indiretto stimolo ad iscrivere nel procedimento penale
le domande civili da reato, e così definire, in quell'unica sede, il relativo
contenzioso - si giustappone una accentuata tendenza a depurare il processo
penale dalla pretesa risarcitoria, facendo confluire la relativa domanda in
sede propria, attraverso la possibilità, offerta al danneggiato dal reato, di
far valere le proprie istanze davanti al giudice civile pur in pendenza
dell'azione penale, senza che da ciò derivi un paralizzante arresto del
relativo giudizio. Questa prospettiva, dunque, è perfettamente simmetrica
rispetto alla più generale tendenza volta a circoscrivere nei limiti della
essenzialità tutte le forme di cumulo processuale, stante la maturata
consapevolezza che l'incremento delle regiudicande - specie se, come quelle
civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale - non possa che
aggravarne l'iter; con conseguente
perdita di snellezza e celerità nelle cadenze e nei tempi di definizione. Da
tutto ciò, dunque, per un verso, il particolare rigore con il quale devono
essere misurate le disposizioni che regolano l'ingresso, in sede penale, di
parti diverse da quelle necessarie; e, sotto altro profilo - e di riflesso -
l'accentuazione in senso accessorio ed eventuale che caratterizza la posizione
ed il ruolo del responsabile civile.
3.
- La questione sollevata dal Tribunale di Termini Imerese si radica
essenzialmente sulle considerazioni poste a base della sentenza n. 112 del
1998, con la quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen, nella parte in cui non prevede che,
nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria
prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n.990, l'assicuratore possa essere citato
nel processo penale a richiesta dell'imputato. A parere del giudice a quo, infatti, al pari
dell'assicuratore, anche l'esercente l'aeromobile è, a norma dell'art. 878 del
codice della navigazione, responsabile ex
lege per i fatti dell'equipaggio, sicché pure a tale ipotesi dovrebbe
essere estesa la richiamata declaratoria di illegittimità, attesa la identità
delle posizioni poste a raffronto. Più in particolare - sottolinea il giudice
rimettente - avendo questa Corte censurato, nella richiamata sentenza, l'irrazionalità
di un sistema che, mentre assicura al danneggiante in sede civile la
possibilità di chiamare in garanzia l'assicuratore, non attribuisce l'identico
potere all'imputato nel processo penale, alle medesime conclusioni dovrebbe
pervenirsi anche nel caso di specie, considerato che, per esso, è dato
riscontrare ugualmente l'identità di posizioni tra il <<convenuto
chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e
quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito,
vi sia stata costituzione di parte civile>>.
La
questione non è fondata. Nella richiamata sentenza n. 112 del
1998, questa Corte concentrò l'intero iter
argomentativo sulle specifiche caratteristiche che rendono del tutto peculiare
la posizione dell'assicuratore chiamato a rispondere, ai sensi della legge n.
990 del 1969, dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti; si sottolineò come, alla luce del quadro normativo, sostanziale e
processuale, fosse ravvisabile una correlazione tra le posizioni coinvolte di
spessore tale da rendere necessariamente omologabile il corrispondente regime
ad esse riservato, tanto in sede civile che nella ipotesi di esercizio della
domanda risarcitoria in sede penale. A norma dell'art. 18 della legge n. 990
del 1969, infatti, il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un
veicolo o di un natante ha azione diretta per il risarcimento del danno nei
confronti dell'assicuratore; mentre, a sua volta, l'art. 23 della stessa legge
prevede che nel giudizio promosso contro l'assicuratore debba <<essere
chiamato nel processo anche il responsabile del danno>>: così
configurandosi, in tale ipotesi, un litisconsorzio necessario. Da qui la
collocazione della particolare figura di responsabilità civile, che viene qui
in discorso, tra i casi di responsabilità ai quali si riferisce il secondo
comma dell'art. 185 del codice penale, a sua volta tradizionalmente raccordato
alla assunzione di una posizione di garanzia per il fatto altrui.
Questa
Corte non mancò di sottolineare - ponendo, anzi, tale rilievo a fulcro della ratio decidendi - come al danneggiante
convenuto in sede propria sia offerta la possibilità di chiamare in garanzia
l'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile:
disposizione, questa, alla quale è correlato, <<per quanto riguarda i
rapporti di assicurazione della responsabilità civile, l'art. 1917, comma
ultimo, del codice civile>>. La "chiamata in causa" anche in
sede penale dell'assicuratore - da parte dell'imputato che si trovi a dover
resistere alla domanda risarcitoria formulata nei suoi soli confronti dalla
parte civile - finisce, dunque, per giustificarsi essenzialmente in funzione
dello specifico rapporto obbligatorio enucleato dallo stesso art. 1917 cod.
civ., a norma del quale l'assicuratore "è obbligato a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il
tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto". Da ciò deriva, quindi, che, al
diritto dell'assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con
correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l'assicuratore, questa
Corte ha ritenuto che dovesse corrispondere l'allineamento - anche in sede
penale - dei poteri processuali di "chiamata" assicurati in sede
civile; restando altrimenti irragionevolmente sterilizzata la
"effettività" del rapporto di garanzia (nella specie a funzione
"plurima", in quanto destinato a salvaguardare direttamente tanto la
vittima che il danneggiante), in virtù delle scelte a tal proposito operate
dall'attore-parte civile.
Ben
diversa è, invece, la correlazione che viene a stabilirsi nell'ipotesi di
responsabilità dell'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 del codice
della navigazione: in tal caso, alla azione diretta del danneggiato, non
corrisponde un rapporto interno di "garanzia" tra imputato e
responsabile civile, nei termini delineati dal richiamato art. 1917 del codice
civile; né può intravedersi il correlativo ed automatico diritto di regresso,
che caratterizza la posizione del danneggiante "garantito". Questa
Corte, in una fattispecie analoga a quella ora in esame, ha infatti avuto modo
di sottolineare che la presenza del responsabile civile è collegata ad un
oggetto del tutto diverso da quello cui è preordinato il processo penale;
perciò la regolamentazione relativa, per quanto attiene alla citazione del
responsabile civile, riflette razionalmente la diversità delle situazioni, aderendo
al carattere dell'azione civile, subordinata alle scelte della parte lesa che
può liberamente rivolgere la propria domanda o verso il solo imputato o anche
nei confronti del responsabile civile. <<L'imputato - aggiunse la Corte -
non ha invece, come tale, richieste di natura civilistica da avanzare in quella
sede e potrà, se mai, rivalersi nei limiti consentiti, nei confronti del
responsabile civile in via di regresso ove abbia adempiuto l'obbligazione di
risarcire il danno derivante dalla sentenza di condanna. Ma ciò, ovviamente,
riguarda soltanto il rapporto fra coobbligati in solido, a termini dell'art.
1299 c.c.>>. Attesa, dunque, la diversità delle situazioni poste a
raffronto, nessuna lesione poteva derivarne al principio di uguaglianza, stante
il carattere non intrinsecamente irragionevole delle disposizioni allora
impugnate (v. sentenza n. 38 del 1982, poi ribadita con ordinanza n. 120 del
1982).
Considerato,
quindi, che i principi affermati nella più volte richiamata sentenza n. 112 del
1998 sono intimamente saldati - sul piano logico e strutturale - alla
particolare ipotesi di responsabilità civile derivante dalla assicurazione
obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, ne deriva che gli
stessi non possono essere automaticamente trasferiti - come pretenderebbe il
giudice rimettente - anche alle altre figure di responsabilità civile da reato.
Infatti, così operando, si presupporrebbe l'esigenza di una obbligatoria
"omologazione" tra processo civile e processo penale che, al contrario,
il sistema ha, come si è detto, mostrato di ripudiare: e ciò, d’altra parte, in
perfetta sintonia con le specifiche esigenze che - ora anche al lume delle
indicazioni previste dall’art. 111 Cost. - devono caratterizzare quest'ultimo
processo.
4.
- Manifestamente infondata è, poi, la questione sollevata dal Tribunale di
Alba. Anche in tal caso, infatti, il giudice rimettente fa leva sulla sentenza n. 112 del
1998, ma richiede una pronuncia additiva che consenta all'imputato di
<<citare il proprio assicuratore della responsabilità civile
facoltativa>>. Sottolinea a tal proposito il rimettente che, pure nella
ipotesi dedotta, si realizzerebbe quella irragionevole divergenza tra modello
civile e modello penale già censurata da questa Corte, poiché mentre all'imputato
convenuto in sede civile è assicurata la facoltà di chiamare in garanzia
l'assicuratore a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., tale possibilità gli
sarebbe preclusa nel procedimento penale, ostandovi la disciplina dettata
dall'art. 83 cod. proc. pen.
L'assunto
è all'evidenza erroneo. Con l'ordinario contratto di assicurazione, infatti,
l'assicuratore non assume alcun obbligo di risarcimento nei confronti dei
terzi, ma soltanto un obbligo di tenere indenne l'assicurato che ne faccia
richiesta ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ. Mancano pertanto
nel processo penale sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del
risarcimento ex lege), sia il
presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto all'indennizzo)
per l'esercizio diretto dell'azione civile da parte del danneggiato: con
l'ovvia conseguenza di rendere la posizione dell'assicuratore diversa rispetto
a quella che caratterizza la figura del responsabile civile, a norma dell'art.
185 cod. pen. La richiesta pronuncia, quindi, non soltanto finisce per
radicarsi su di una ipotesi eccentrica rispetto alla fattispecie esaminata
nella sentenza di questa Corte, pure evocata dal giudice a quo; ma, addirittura, si risolve in una prospettiva profondamente
innovativa e riservata alla scelta discrezionale del legislatore, mirando tale
richiesta a consentire l'inserimento eventuale di una nuova figura processuale
nel procedimento penale, in evidente contrasto con i ben diversi assetti
sistematici di cui innanzi si è detto. Rimane per questa via superato il dubbio
di costituzionalità prospettato dal giudice rimettente anche con riferimento
all’art. 24 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di
Termini Imerese, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con l'ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta,il 19 marzo 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 23 marzo 2001.