composta dai
signori:
- Cesare RUPERTO
Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
Giudice
- Massimo VARI
"
- Riccardo CHIEPPA
"
- Gustavo ZAGREBELSKY
"
- Valerio ONIDA
"
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Fernanda CONTRI
"
- Guido NEPPI
MODONA "
- Annibale MARINI
"
- Franco BILE
"
- Giovanni
Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 26 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n.205), promosso con
ordinanza emessa il 2 febbraio 2000 dalla Corte di Cassazione sul ricorso
proposto da G. F., iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24
gennaio 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 febbraio
2000, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori
e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25
giugno 1999, n. 205), recante modifica dei presupposti per la dichiarazione di
abitualità in contrabbando, di cui all’art. 297 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale);
che la Corte rimettente deduce, in punto di
fatto, di essere investita dell’impugnazione proposta dall’imputato avverso la
sentenza di secondo grado, confermativa (salva la correzione di un errore
materiale nel dispositivo) di quella emessa in prime cure, che lo aveva
condannato per reati previsti dal d.P.R. n. 43 del 1973 e dal d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e dichiarato delinquente abituale in contrabbando: impugnazione a
sostegno della quale il ricorrente aveva dedotto, tra l’altro, con motivi
aggiunti, la carenza dei presupposti per la dichiarazione di abitualità, a
seguito della modifica introdotta dalla norma denunciata;
che — premessa la rilevanza della questione
nel giudizio a quo, dovendo la
dichiarazione di abitualità essere in effetti valutata alla luce del nuovo
quadro normativo — la Corte rimettente osserva, quanto alla non manifesta
infondatezza, come la disposizione sottoposta a scrutinio di costituzionalità
appaia emanata in violazione dei limiti della delega legislativa conferita al
Governo dagli artt. 1 e 6 della legge 25 giugno 1999, n. 205, delega che aveva
ad oggetto la depenalizzazione di alcuni fatti di contrabbando, e non anche una
nuova disciplina del contrabbando abituale;
che, ad avviso del giudice a quo, la modifica censurata — per
effetto della quale, ai fini della dichiarazione di abitualità in contrabbando,
l’ammontare complessivo del tributo sottratto o che si tentava di sottrarre con
i fatti di contrabbando di cui alle precedenti tre condanne deve essere non
inferiore a lire ventuno milioni (anziché a lire cinquantamila, come
precedentemente previsto) — non potrebbe essere considerata neppure come una
necessaria conseguenza della riforma introdotta dall’art. 25 dello stesso
d.lgs. n. 507 del 1999, che ha depenalizzato i fatti di contrabbando quando l’ammontare
dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni;
che l’ambito di operatività dell’art. 26 del
d.lgs. n. 507 del 1999 va, infatti, al di là della materia regolata dall’art.
25: giacché, mentre tale ultima disposizione — in linea con i principi fissati
dalla legge di delegazione — ha espressamente escluso dalla depenalizzazione il
contrabbando di tabacco lavorato estero, la norma impugnata, modificando l’art.
297 del d.P.R. n. 43 del 1973, risulta al contrario riferibile a qualsiasi tipo
di contrabbando;
che nel giudizio di costituzionalità è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria
di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione.
Considerato
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 9 della legge 29
settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali
elaborati in base all’articolo K. 3 del Trattato sull’Unione europea:
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino
il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via
pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, di
detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre
1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella
quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione
OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle
operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 25 ottobre 2000, ha ulteriormente elevato il limite
quantitativo per la dichiarazione di abitualità in contrabbando, di cui
all’art. 297 del d.P.R. n. 43 del 1973 — riferito all’ammontare complessivo dei
diritti sottratti o che si tentava di sottrarre con le violazioni oggetto di
precedente condanna — fissandolo in lire ventitré milioni
duecentotrentacinquemila;
che, pertanto, va disposta la restituzione
degli atti al giudice rimettente affinché valuti se, a fronte di tale
sopravvenuta modifica — disposta con legge ordinaria —, la questione di
legittimità costituzionale sollevata sia tuttora rilevante nel procedimento a quo.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina
la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così
deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 7 marzo 2001.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 16 marzo 2001.