ORDINANZA N. 68
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Fernando SANTOSUOSSO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
promossi, con ordinanze emesse il 1° e il 2 giugno 2000, il 20 giugno 2000 (n.
2 ordinanze) e il 20 luglio 2000, dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Venezia, iscritte rispettivamente ai nn. 550, 551, 552, 553 e 638
del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 41 e
n. 45 dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24
gennaio 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con cinque ordinanze di analogo
tenore, emesse in data 1° giugno, 2 giugno, 20 giugno (n. 2 ordinanze) e 20
luglio del 2000, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che
punisce lo straniero il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno;
che
il rimettente ¾ richiamando, in via generale,
l'importanza che i principi della ragionevolezza e della proporzionalità
rivestono per l'opera del legislatore ¾ è dell'avviso che la disposizione censurata
si ponga in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, sotto l'aspetto
dell'effettività della pena, trattandosi di “una norma del tutto inutile, che
da un lato non sortisce alcun effetto deterrente, dall’altro può persino
comportare un vantaggio per la sua inosservanza”;
che,
a questo proposito, il giudice a quo
osserva che “tutti coloro che vengono fermati perché ritenuti cittadini
extracomunitari e che sono sprovvisti di documenti forniscono delle generalità
la cui autenticità non è possibile comprovare in alcun modo” e, inoltre, si
definiscono senza fissa dimora, con la conseguenza che “proprio perché
irreperibili e comunque non identificabili non vengono assoggettati alla
sanzione loro inflitta, che, dunque, rimane una mera statuizione cartacea”;
che,
in particolare, ciò si verifica in quanto, per il reato in questione, viene
quasi sempre inflitta, a mezzo di decreto penale, la pena pecuniaria, secondo
una scelta "pressoché obbligata", dal momento che si tratta di
soggetti incensurati "e il fatto non si appalesa di gravità tale da
richiedere una condanna che apparirebbe prima
facie sproporzionata";
che,
in tal modo, a causa della non esecuzione e della successiva prescrizione della
pena, si vanifica il lavoro compiuto dalle forze dell’ordine, dai magistrati e
dal personale amministrativo, risultando violato, in contrasto con l'art. 97
della Costituzione, il principio del buon andamento, che va assicurato dal
legislatore attraverso l'emanazione di "norme ragionevoli";
che,
a giudizio del rimettente, anche la pena detentiva, in ragione della sua
esiguità, oltre che della possibilità che si proceda alla sospensione
dell’esecuzione, nonché alla concessione del beneficio della sospensione
condizionale, rende del tutto inefficace la sanzione;
che
il giudice a quo ¾ nel rilevare che la legge in cui è contenuta la
disposizione denunciata non sanziona penalmente l'introduzione clandestina e,
inoltre, "ha decriminalizzato la condotta dello straniero che si trattenga
in Italia sprovvisto del permesso di soggiorno", prevedendo, altresì, che
l'espulsione sia possibile solo quando venga "accertata la identità dello
straniero o, comunque, quest'ultimo sia munito di documenti di viaggio" ¾ sostiene che, in ragione di ciò, si determinerebbe: a)
"una manifesta disparità di trattamento (con violazione dell'art. 3 della
Costituzione), giacché non costituiscono reato le condotte preliminari e più
gravi" rispetto a quella sanzionata dalla disposizione censurata; b)
un'ulteriore lesione dell'art. 27 della Costituzione, in quanto lo straniero
non avrebbe alcuna convenienza ad esibire il passaporto o altro documento di
identità, con la conseguenza che risulterebbe favorita l'inosservanza del
precetto posto dalla disposizione denunciata;
che,
in quattro dei giudizi in questione (e precisamente in quelli relativi alle
ordinanze iscritte ai nn. 550, 551, 552 e 553 del registro ordinanze del 2000),
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la
inammissibilità o l’infondatezza della questione, evidenziando che il
rimettente ha inteso sindacare la discrezionalità politica del legislatore e
che, in ogni caso, la denuncia riguarda una difficoltà di esecuzione della pena
prevista per il reato in oggetto e non la norma incriminatrice.
Considerato che la configurazione delle fattispecie
criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica
legislativa e, quindi, all’incensurabile discrezionalità del legislatore, con
l’unico limite della manifesta irragionevolezza (ordinanze n. 207 del 1999, n.
297 del 1998, n. 456 del 1997 e n. 313 del 1995);
che,
nella fattispecie, le censure svolte dal rimettente appaiono risolversi in una
critica alla complessiva disciplina della materia, con valutazioni che
investono il piano delle scelte politiche del legislatore e che sono volte a
segnalare, in particolare, difficoltà di esecuzione della pena inflitta, ma non
sono tali da evidenziare, con riferimento alla disposizione denunciata, né una
irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, né, in particolare, la
violazione dei parametri invocati a sostegno della dedotta questione;
che,
alla luce di quanto sopra, la questione deve reputarsi manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, con le ordinanze in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il
7 marzo 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Massimo
VARI, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 16 marzo 2001.