ORDINANZA N. 67
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Fernando SANTOSUOSSO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi, di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto e
di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, promosso con ordinanza
emessa il 25 gennaio 1999 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto dal
Ministero delle finanze contro l’E.N.I. S.p.A., iscritta al n. 322 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visti l’atto di costituzione dell’E.N.I.
S.p.A. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio
2001 il Giudice relatore Massimo Vari;
uditi l’avvocato Franco Gallo per l’E.N.I.
S.p.A. e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che ¾ nel corso di un giudizio promosso
dall'E.N.I. S.p.A. nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ¾ la Corte di cassazione, con ordinanza del 25 gennaio 1999,
ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi, di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165;
che
il rimettente ha denunciato detta disposizione nella parte concernente la
disciplina temporale della modifica apportata, con il precedente art. 1, comma
1, lettera c), al testo originario
dell’art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), il quale
prevedeva che, ai fini della determinazione dell’imposta, l’ammontare del
credito di imposta dovesse essere computato in aumento del reddito complessivo
netto;
che,
ad avviso del rimettente, detta modifica ¾ consistente nell'eliminazione
dell'aggettivo "netto" dalla locuzione "reddito complessivo
netto" ¾ trova applicazione, giusta quanto
disposto dalla norma sospettata di incostituzionalità, a partire dal periodo di
imposta 1989, con la conseguenza che per il periodo di imposta 1988 è rimasto
in vigore, nella sua formulazione originaria, il ricordato art. 14, comma 4,
del d.P.R. n. 917 del 1986;
che
il rimettente, nel richiamare la tesi secondo la quale la disciplina
sopravvenuta ¾ introdotta dal decreto-legge n. 90 del
1990 al fine di consentire la compensazione tra credito di imposta e perdite
pregresse di esercizio, impedita dal regime vigente per l'anno 1988 ¾ avrebbe portata innovativa e non interpretativa, esclude,
tuttavia, che l’art. 14, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
nel testo originario, arrechi un vulnus
agli artt. 53 e 3 della Costituzione;
che,
in particolare, secondo l'ordinanza si tratterebbe di una norma di
"agevolazione (in senso atecnico)", espressiva di una discrezionalità
del legislatore, tale da non consentire di sindacare né il fatto che lo stesso
legislatore "abbia indicato, al solo fine della attribuzione della
agevolazione, un sistema di individuazione dell’imponibile diverso da quello
ordinario", né il fatto che, a causa di situazioni contingenti, si
determinino trattamenti differenziati;
che
il medesimo giudice a quo ritiene,
invece, che sia la disposizione censurata a porsi in contrasto con l’art. 3
della Costituzione, giacché, avendo il legislatore ritenuto ragionevole il
ripristino, attraverso il decreto-legge n. 90 del 1990, della disciplina
vigente prima del testo unico del 1986, siffatta circostanza renderebbe
irragionevole la non applicazione della stessa per il solo anno 1988;
che,
ad avviso dell'ordinanza, la “sospetta irragionevolezza” sarebbe rafforzata sia
dal fatto che la agevolazione (in senso atecnico), mantenuta in vigore per il
1988, “è correlata ad un fenomeno economico non eccezionale, ma normale”; sia
perché, ai fini dell’operatività di detta agevolazione, il legislatore stesso
ha adottato "un meccanismo di ricostruzione del reddito del soggetto"
per il quale, ai dividendi "non ricevuti", è stata conferita
"una valenza diversa" da quella, allo stesso fine, attribuita, ai
medesimi dividendi, "per gli anni contigui" e ciò non in consonanza
con la "genesi e finalità dell’agevolazione", in virtù delle quali
appariva "congruo, al fine specifico, attribuire ai dividendi non ricevuti
la stessa natura di quelli ricevuti”;
che
si è costituita in giudizio l’E.N.I. S.p.A., resistente nel giudizio a quo, invocando una declaratoria di
illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione,
“dell’art. 14, comma 4, TUIR nel testo originario, ove interpretato nel senso
indicato dall’ordinanza di rimessione”;
che,
peraltro, la medesima parte, con memoria depositata in prossimità dell'udienza,
ha concluso per la incostituzionalità della disposizione denunciata,
sollecitando, in via subordinata, una pronuncia interpretativa di rigetto;
che
è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
concluso per l’infondatezza della sollevata questione, eccependone, altresì,
con successiva memoria, l'inammissibilità.
Considerato che l'art. 14, comma 3, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge
26 giugno 1990, n. 165, viene denunciato in quanto, secondo il rimettente, non
permette l'applicazione retroattiva, per l'anno 1988, della modifica apportata
dall'art. 1, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto-legge n. 90 del 1990, al testo originario dell'art. 14, comma
4, del d.P.R. n. 917 del 1986, così determinando, per tale anno,
l’impossibilità di operare una compensazione tra credito d’imposta e perdite
pregresse di esercizio, atteso che l'ammontare del credito d’imposta deve
computarsi in aumento del reddito complessivo netto e non già, come consentito
dalla menzionata modifica normativa, in aumento del reddito complessivo;
che
il giudice a quo, muovendo dalla
premessa per cui la disciplina contemplata dall'originaria disposizione
dell'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, è frutto di una
discrezionalità legislativa esercitata in modo tale da non ledere i principi
dettati dagli artt. 3 e 53 della
Costituzione, ritiene, tuttavia, che lo stesso legislatore, nel porre la norma
denunciata, abbia fatto un uso irragionevole della propria discrezionalità e
ciò per non aver conferito portata retroattiva ad un regime che, in quanto
analogo a quello in vigore prima del d.P.R. n. 917 del 1986, risulterebbe, per
ciò stesso, intrinsecamente ragionevole;
che,
così argomentando, l'ordinanza, sebbene invochi l'estensione di un regime a
discapito dell'altro, nega che la disposizione applicabile per il 1988 si
presti a dubbi di costituzionalità, mostrando, in definitiva, di ritenere
ambedue le discipline sostanziali, succedutesi nel tempo, frutto, di per sé, di
un esercizio non censurabile della discrezionalità del legislatore;
che,
peraltro, disattendendo una siffatta prospettazione, già di per sé
contraddittoria, il giudice a quo
solleva, nella medesima ordinanza, dubbi di costituzionalità che investono, a
ben vedere, non tanto le disposizioni portate al vaglio di questa Corte, quanto
la disciplina dettata originariamente dall'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 917
del 1986, la quale, pur tuttavia, non viene denunciata, malgrado costituisca la
norma applicabile, ratione temporis,
alla fattispecie sottoposta a cognizione nel giudizio principale;
che,
pertanto, alla stregua del consolidato orientamento della Corte, la questione,
così prospettata in termini contraddittori, deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (vedi, tra le altre, ordinanze n. 7 e n. 435 del
2000, n. 373 del 1999).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborso dell’imposta sul
valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni
urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165,
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 7 marzo 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Massimo
VARI, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 16 marzo 2001.