ORDINANZA
N.63
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 14 aprile 2000 dal Giudice per l'udienza preliminare presso
il Tribunale di Imperia, nel procedimento penale a carico di Nazzareno Sirci ed
altri, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio
2001 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ordinanza del 14 aprile 2000,
pervenuta alla Corte il 7 giugno 2000, il Giudice per l’udienza preliminare
presso il Tribunale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e
24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 425
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice,
nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, possa condannare l’imputato
al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - salvo che
ritenga di disporne la compensazione totale o parziale per giusti motivi - qualora
la mancata decisione sull’azione civile in sede penale, conseguente alla
pronuncia di detta sentenza, non si ricolleghi ad una determinazione del
danneggiato o non sia al medesimo addebitabile;
che la questione è stata sollevata,
in sede di udienza preliminare, in un procedimento penale per un reato di falsa
testimonianza, nel quale il pubblico ministero, a seguito di ritrattazione da
parte degli imputati ex art. 376 del codice penale, aveva chiesto la
pronuncia di sentenza di non luogo a procedere con declaratoria
dell’intervenuta causa di non punibilità, la difesa degli imputati si era
associata a tale richiesta e la parte civile aveva chiesto invece, in via
principale, il rinvio a giudizio (nel presupposto dell’incompletezza della
ritrattazione) ed in via subordinata, per il caso di pronuncia della suddetta
sentenza, la condanna degli imputati al risarcimento del danno e alla rifusione
delle spese di costituzione di parte civile;
che il rimettente - premesso di
dovere, a seguito della ritrattazione, pronunciare sentenza di non luogo a
procedere ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. - esclude di potersi
pronunciare sulle questioni civili, in quanto la possibilità che il giudice
penale decida su di esse è ristretta al caso in cui pronunci sentenza di condanna
in sede dibattimentale o in sede di giudizio abbreviato, ove tale rito sia
stato accettato dalla parte privata, laddove la sentenza ex art. 425
cod. proc. pen. non sarebbe sentenza di condanna (anche perché revocabile ex
art. 434 cod. proc. pen.), sarebbe inoppugnabile per la parte civile e non
spiegherebbe effetti sull’azione civile;
che siffatta conclusione sarebbe,
del resto, rafforzata da quanto questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 443 del
1990, che dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che il giudice,
nell’applicare una pena su richiesta delle parti, potesse decidere sull’azione
civile per le restituzioni ed i danni;
che, viceversa, secondo il rimettente,
la medesima sentenza
n. 443 del 1990 - laddove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dello stesso art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che il
giudice penale, nell’applicare una pena su richiesta delle parti, potesse
condannare l’imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della
parte civile - comporterebbe la conclusione che anche in sede di pronuncia
della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. sarebbe giustificabile la
condanna dell’imputato alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla
parte civile;
che, infatti, anche nel caso della
pronuncia della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., varrebbero le
affermazioni fatte da questa Corte nella citata sentenza, sia quanto alla
mancanza di necessario collegamento fra la condanna nelle spese processuali e
la sentenza di condanna per responsabilità civile, sia quanto al rilievo che,
laddove la mancata decisione sull’azione civile in sede penale non sia
ricollegata né ad una determinazione del danneggiato (come nella mancata
accettazione del giudizio abbreviato) né <<a qualcosa a lui comunque
addebitabile>>, sarebbe <<evidente il pregiudizio nel lasciare a
carico della parte civile "le spese incontrate per iniziative o
attività" rivelatesi determinanti per le decisioni dell’imputato>>;
che tali affermazioni - ad avviso
del rimettente - sarebbero adeguate anche in relazione al caso di specie, in
quanto <<il pregiudizio della parte civile...pare assolutamente evidente
laddove si rilevi che proprio l’attività della parte civile ha condotto gli
imputati alla ritrattazione solo pochi giorni prima della data fissata per
l’udienza preliminare>>;
che, sulla base di tali argomenti,
il rimettente ha sollevato l’indicata questione di legittimità costituzionale;
che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo genericamente l’inammissibilità e comunque l’infondatezza
della questione.
Considerato che il rimettente ha motivato la prospettata
questione esclusivamente con riferimento al tertium comparationis
costituito dall’ipotesi della pronuncia della sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nella
disciplina risultante dalla sentenza di questa Corte n. 443 del 1990,
testualmente riproponendo le motivazioni sulla base delle quali l’articolo
citato fu dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevedeva la
possibilità della condanna nelle spese processuali a favore della parte civile;
che, pertanto, l’ordinanza di
rimessione, ancorché deduca la violazione sia dell’art. 3 che dell’art. 24
della Costituzione, è in realtà motivata con esclusivo riferimento al primo,
nel senso che, secondo il rimettente, per la sentenza di cui all’art. 425 cod.
proc. pen. ricorrerebbero le medesime ragioni per le quali questa Corte, con la
citata decisione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 444
del codice di procedura penale;
che, dunque, la Corte deve limitarsi
ad accertare se la mancata previsione da parte dell’art. 425 del codice di
procedura penale della possibilità della condanna nelle spese processuali in
favore della parte civile determini una lesione del principio di eguaglianza,
in quanto realizzi un trattamento differenziato di situazioni identiche o
talmente simili da richiederne uno eguale;
che, sotto tale profilo, il tertium
comparationis invocato, cioè l’ipotesi della sentenza applicativa della
pena su richiesta delle parti, presenta evidenti diversità rispetto a quella
della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., in quanto - mentre la prima,
pur non potendo essere identificata come vera e propria sentenza di condanna, è
tuttavia a questa <<equiparata>>, salvo che la legge disponga
diversamente, dall’ultimo inciso del primo comma dell’art. 445 cod. proc. pen.
- viceversa la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. in nessun caso -
nonostante la diversità delle fattispecie in relazione alle quali può essere
pronunciata - è equiparata ad una sentenza di condanna, come del resto riconosce
lo stesso rimettente;
che, pertanto, risulta invocato un tertium
comparationis inidoneo, non diversamente da quanto accadde nel caso deciso
da questa Corte con l’ordinanza n. 73 del 1993, nel quale il tertium
scrutinato dalla sentenza
n. 443 del 1990 era stato invocato a proposito dell’art. 162 del codice
penale, per la mancata previsione della condanna nelle spese processuali in
favore della parte civile, in ipotesi di sentenza di non doversi procedere per
estinzione del reato per oblazione;
che, del resto, analogamente a
quanto allora ritenuto, anche nella fattispecie della sentenza di non luogo a
procedere ex art. 425 del codice di procedura penale il danneggiato dal
reato, costituitosi parte civile, ben può far valere la pretesa alla rifusione
delle spese processuali sostenute in relazione allo svolgimento del
procedimento conclusosi con tale sentenza, nell’ambito di un successivo
giudizio di risarcimento del danno avanti al giudice civile, configurandosi
l’esborso per le spese come una componente del danno da reato;
che, conclusivamente, la questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 425 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice
per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Imperia, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in cancelleria il 13
marzo 2001.