ORDINANZA
N.62
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 3-nonies, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425, promosso con
ordinanza emessa l'11 novembre 1999 dal Tribunale di Venezia nel procedimento
civile vertente tra Bertoloni Marisa e il Ministero dell'interno ed altro,
iscritta al n. 486 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio
2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Tribunale di Venezia, aderendo alla
richiesta di parte, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3-nonies,
del decreto- legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8
agosto 1996, n. 425, nella parte in cui abroga l’art. 11, comma 4, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (che prevedeva verifiche programmate dei requisiti
prescritti per il godimento dei benefici in materia di invalidità civile e
simili, con la ripetizione dei ratei versati nell’ultimo anno precedente la
data dell’accertamento nel caso di accertata insussistenza, ove il beneficiario
non rinunciasse a goderne dalla data stessa);
che in punto di fatto, il giudice a
quo precisa che il giudice di primo grado aveva respinto, in applicazione
dell’art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il ricorso
proposto dall’interessata avverso il provvedimento ministeriale di revoca,
determinato a seguito di nuovi accertamenti sanitari (15 giugno 1994), che
diagnosticavano una riduzione del grado di invalidità al cinquanta per cento;
che il giudice rimettente osserva
che l’art. 11, comma 4, della legge n. 537 del 1993, che sanzionava la tardiva
adesione dell’interessato alle pretese dell’erario con la perdita delle
provvidenze già maturate nell’anno anteriore al nuovo accertamento medico,
suscitava forti sospetti di illegittimità costituzionale, in quanto introduceva
di fatto una rilevante limitazione del diritto di difesa ed una ingiustificata
distinzione tra i destinatari delle provvidenze a cui veniva applicato un
trattamento diverso a seconda dell’epoca in cui fosse stata disposta la
cessazione delle provvidenze;
che tali dubbi non sarebbero venuti
meno a seguito della legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha disposto l’abrogazione
del summenzionato art. 11 della legge n. 537 del 1993, in quanto tale
abrogazione sarebbe avvenuta ex nunc, senza disporre per il passato;
che nella specie, la verifica della
correttezza e della legittimità del provvedimento di revoca delle provvidenze
economiche e della ripetizione dei ratei corrisposti all’interessata nell’anno
precedente, nonché di quelli successivi, dovrebbe essere effettuata previa ricostruzione
della normativa da applicarsi: in primo luogo l’art. 3-ter della legge
21 febbraio 1977, n. 29, ed, in subordine, l’art. 11, comma 4, della legge n.
537 del 1993;
che ne conseguirebbe - sempre
secondo il giudice di merito - la rilevanza della questione, in quanto la
disciplina della normativa del 1977 è stata abrogata dalla legge n. 537 del
1993, mentre alla nuova normativa di cui all’art. 4, comma 3-nonies, del
d.l. n. 323 del 1996, introdotto dalla legge di conversione n. 425 del 1996,
non è stata conferita efficacia retroattiva;
che nel giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,
osservando che sulla legittimità dell’art. 11, comma 4, della legge n. 537 del
1993 la Corte si è già pronunciata, non ravvisando alcuna violazione dei
principi costituzionali; conseguentemente non è dato dubitare della conformità
a Costituzione neanche della norma abrogativa di cui all’art. 4, comma 3- nonies,
del d.l. n. 323 del 1996, introdotto dalla legge di conversione n. 425 del
1996, la quale produrrebbe i propri effetti, secondo i principi generali, dalla
data di entrata in vigore.
Considerato che questa Corte (sentenza n. 382 del 1996),
sia pure con riferimento a fattispecie circoscritta a ipotesi di intervenuta
rinuncia al godimento della indennità di accompagnamento, ha dichiarato
infondate le questioni di legittimità costituzionale (proposte in riferimento
agli stessi parametri degli artt. 3 e 24 della Costituzione) della norma
oggetto di abrogazione da parte della disposizione denunciata in questa sede
(art. 4, comma 3-nonies, del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, introdotto con
la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425);
che la citata sentenza n. 382 del
1996 ha rilevato le peculiarità della indennità in contestazione in
relazione alle quali non poteva essere invocato il principio di irripetibilità,
introdotto non in via generale, ma con alterne vicende nel settore
previdenziale, in parte derogatorio rispetto ai principi regolanti l’indebito
nel codice civile;
che la previsione della ripetizione
dei ratei considerati per il periodo di un anno dalla data dell’effettuazione
dell’accertamento-verifica in caso di mancata rinuncia ai benefici presuppone
che non ricorra l’ipotesi comprovata - come in caso di cure o interventi
riabilitativi - che la diminuzione del grado di invalidità (tale da condurre ad
escludere la permanenza dei requisiti per il godimento dei benefici) sia
intervenuta in periodo inferiore all’anno prima dell’accertamento-verifica;
che, pertanto, quale che sia
l’effetto della abrogazione disposta dalla norma denunciata (la cui valutazione
rientra nelle attribuzioni del giudice a quo), risulta evidente che non
sussiste la denunciata violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che pertanto la sollevata questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3-nonies, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996,
n. 425, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 13
marzo 2001.