ORDINANZA
N. 61
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni
urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza
locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito
nella legge 27 novembre 1989, n. 384, promosso con ordinanza emessa il 7
dicembre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso
proposto dallo Studio dentistico Quaglia Tartarini contro il Comune di Genova,
iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio
2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di
Genova ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, su ricorso
proposto da uno Studio dentistico associato per l'annullamento dell'avviso di
accertamento per rettifica d'ufficio emesso dal Comune di Genova (per l’imposta
comunale per l’esercizio di imprese arti e professioni ICIAP, per l’anno 1992),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti
locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144,
come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali
urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, "nella parte in
cui non prevede una parametrazione del reddito in rapporto al Comune ove è
stato prodotto";
che con l'atto impugnato (avviso di
accertamento per rettifica), il Comune di Genova aveva rideterminato l'imposta,
prendendo a base il reddito complessivamente accertato, in luogo di quello
dichiarato dal ricorrente; questi aveva seguito il diverso metodo di ripartire
l'intero reddito conseguito nell'anno 1992 tra le tre diverse sedi, ove lo
studio associato svolgeva la propria attività in rapporto al tempo dedicato;
che il giudice a quo
sottolinea che la disposizione impugnata prevede che i redditi d'impresa o di
arte e professione del contribuente vadano assunti nella loro interezza, nel
senso che essi non debbano essere ripartiti in quote formate in rapporto alla
ubicazione degli insediamenti produttivi in più comuni;
che l’indice rilevatore di
redditività, cui è commisurata l'imposta, ha come base di riferimento
principale la dimensione dell'immobile adibito all'esercizio di attività, con
il correttivo individuato nel reddito complessivamente prodotto;
che - sempre secondo il giudice
rimettente - mantenendo per ciascun comune invariato e non ripartito il
"correttivo", si avrebbe una "duplicazione" dell'imposta ed
una disuguaglianza tra contribuenti che esplicano la propria attività in
un'unica sede o in sedi diverse poste in comuni distinti, con conseguente
violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, dopo aver rilevato una carenza di motivazione
in punto di rilevanza, ha concluso per la infondatezza della questione;
che, in prossimità della data
fissata per la camera di consiglio, la difesa dello Stato ha depositato una
memoria, in cui ribadisce le proprie conclusioni in ordine alla infondatezza
della questione, sviluppando le proprie tesi difensive.
Considerato che la norma denunciata prevede la
determinazione della imposta comunale (ICIAP) in base alla attività esercitata
(secondo settori di attività aventi una diversa tariffazione) e per classi di
superficie utilizzata, secondo una tabella che attuava un sistema tariffario
con andamento nel complesso regressivo (riferito a scaglioni fissi di
superficie fino a 25, 50, 100, 200, 500, 4000, 10000, oltre 10000 e per ogni
10000 mq.);
che la determinazione dell’imposta
ICIAP (ora abolita) era effettuata "separatamente per ciascun comune"
nell’ambito del cui territorio erano ubicati gli insediamenti produttivi ed era
dovuta a ciascun comune secondo gli anzidetti criteri (classe di superficie,
con differenziazione secondo la effettiva destinazione d’uso a seconda dei settori
di attività) e con ripartizione della superficie tra più comuni in caso di
utilizzo di insediamenti in territorio di più comuni, mentre nel caso di
pluralità di insediamenti nello stesso comune si procedeva ad una somma delle
loro superficie con vantaggio del contribuente in relazione alla tariffa per
classi di superficie ad andamento regressivo;
che la tariffa prevede una serie di
esclusioni dal computo della superficie, agevolatorie in relazione alla
utilizzazione per determinate finalità o incentivanti dei parcheggi per
dipendenti e clienti, ovvero riduzioni (di superficie calcolabile) per le
imprese artigiane, nonché un ulteriore correttivo di riduzione o di aumento
dell’imposta a seconda del livello di reddito di impresa, di arti e professioni
(rispettivamente se inferiore a 12 milioni o se superiore a 50 milioni);
che è evidente che il riferimento
(per la riduzione o l’aumento della misura base dell’imposta) al reddito
secondo due distinti limiti (fino a ovvero superiore a) non è un parametro base
del calcolo della imposta, che rimane ragguagliata non al reddito
dell’insediamento, ma alla classe di superficie e alla tipologia del settore di
attività (nel caso promiscua si assume quella a più elevata imposizione), ma
semplicemente un correttivo tariffario che tiene giustamente conto della
capacità contributiva e della redditività della attività nel complesso
considerate, proprio in relazione all’andamento regressivo per classi di
superficie;
che il sistema (correlato alla
particolare utilizzazione dei servizi comunali in due comuni distinti, con
pluralità di separati insediamenti, da parte dei soggetti titolari di specifica
attività di impresa, arte o professione), non presenta, pertanto, né una
duplicazione dell'imposta, atteso il ragguaglio della misura base alla
superficie nel singolo comune, né una manifesta irragionevolezza, tenuto conto
della maggiore capacità contributiva di una attività professionale esercitata
con locali attrezzati in più comuni (l’imposizione riguarda la categoria di
attività professionale con pluralità di studi dentistici), né una violazione
della capacità contributiva, con conseguente esclusione della denunciata
violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
(Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di
finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato
dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito
nella legge 27 novembre 1989, n. 384, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 13
marzo 2001.