ORDINANZA N. 58
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
- Fernando
SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Riccardo CHIEPPA
"
- Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA
"
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Fernanda CONTRI
"
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto
CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE
"
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del codice di
procedura penale e degli articoli 1 e 26 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, promossi con
ordinanze emesse il 20 e il 17 dicembre 1999 dal Tribunale di Latina, iscritte
ai nn. 130 e 131 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie
speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 15 novembre 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 dicembre
1999, il Giudice monocratico del Tribunale di Latina,
in funzione di pretore ai sensi degli articoli 42 e 219 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, solleva, in riferimento agli
articoli 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del
codice di procedura penale "nella parte in cui non consentono la
prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell’imputato, qualora
tutti i difensori immediatamente reperibili e designati dall’autorità giudiziaria
rifiutino, senza legittimo impedimento, di assumere e svolgere le funzioni di
sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento in violazione del
provvedimento che ritiene non sussistenti i requisiti di cui all’art. 486,
comma 5, cod. proc. pen.";
che il giudice a quo premette
in fatto che il processo ha già subito numerosi rinvii a causa dell’astensione
collettiva dei difensori dalle udienze, iniziata nel luglio 1999 e destinata a
protrarsi sino al marzo 2000, motivata dalla mancata copertura integrale dei
posti nell’organico dei magistrati del Tribunale di Latina e comunque dalla
insufficienza dello stesso;
che – prosegue il remittente – a seguito del rigetto della richiesta di
rinvio, motivato dalla irragionevole durata della astensione dalle udienze, il
difensore, nonostante l’evidente prossimità del compimento del termine
prescrizionale, ha ribadito la propria volontà di non partecipare al
dibattimento e tutti i sostituti immediatamente reperibili, nominati ai sensi
dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., anche tra gli iscritti ad albi territoriali
differenti, hanno dichiarato di aderire anch’essi alla astensione;
che, in tale situazione, ad avviso
del giudice a quo, l’eventualità che un’astensione protrattasi così a
lungo possa dare luogo a rilievi disciplinari o a sanzioni amministrative
(nell’ordinanza si sottolinea peraltro che, secondo la sentenza di questa Corte
n. 171 del 1996, non sono applicabili agli avvocati le sanzioni disciplinari
previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e si esclude, in conformità alla
giurisprudenza del Tribunale di Latina, di poter ravvisare nella condotta dei
difensori il reato di cui all’art. 340 cod. pen.),
non inciderebbe sulla rilevanza della questione, poiché questa investe solo la
mancanza di strumenti processuali che consentano di proseguire il giudizio e di
ovviare a una stasi procedimentale destinata a
protrarsi indefinitivamente;
che, a giudizio del remittente, la situazione rappresentata sarebbe causata
dalla mancanza di norme che disciplinino le procedure e le misure
consequenziali alla violazione dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990, quale
risultante dalla sentenza
n. 171 del 1996 di questa Corte, relativamente ai casi in cui le modalità attuative dell’astensione, per l’assoluta generalità delle
adesioni e la mancanza di limiti temporali alla agitazione, rendano di fatto
impossibile l’esercizio della giurisdizione anche nel caso in cui il giudice
respinga la richiesta di rinvio, nomini un sostituto del difensore astenutosi e disponga procedersi
oltre;
che questa Corte – prosegue il remittente – nella citata sentenza, pur ritenendo non
applicabili agli avvocati le disposizioni degli articoli 8-10 e 12-14 della
legge n. 146 e lasciando al legislatore il compito di definire in modo organico
le misure atte a realizzare l’equilibrata tutela dei beni coinvolti,
evidenziava la necessità di impedire situazioni quale quella descritta in
precedenza, ossia la impossibilità di trattare il dibattimento per periodi di
tempo di durata tale da risultare all’evidenza irragionevoli;
che, ad avviso del remittente, gli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484,
cod. proc. pen.,
nel loro combinato disposto, determinerebbero il blocco dell’attività
giudiziaria imponendo al giudice l’obbligo di trattare il dibattimento alla
presenza di un difensore anche nei casi in cui sia materialmente impossibile
avvalersi di un iscritto agli albi per l’adesione di tutti i professionisti
interpellati, compresi quelli iscritti in albi professionali diversi da quello
locale, alla astensione dalle udienze;
che, secondo il giudice a quo,
risulterebbe violato, innanzitutto, il canone della ragionevolezza, in quanto
le disposizioni censurate non consentirebbero di procedere, in simili casi, in
assenza del difensore che non partecipi al dibattimento ancorché non
legittimamente impedito;
che, sempre secondo il remittente, le suindicate
disposizioni contrasterebbero, inoltre, con gli articoli 10, 76 e 77 della
Costituzione, in relazione al mancato adeguamento degli istituti del codice ai
principî internazionali in materia di giusto processo, desumibili dagli
articoli 6 e 17 della convenzione europea dei diritti dell’uomo: impedire la
celebrazione del dibattimento anche in casi quale quello in esame
significherebbe, infatti, ad avviso del giudice a quo, non soltanto non
garantire la ragionevole durata del processo, ma addirittura sancire la
possibilità istituzionale dell’abuso del diritto di associazione e di
manifestazione del pensiero attuato mediante astensioni collettive a catena che
potrebbero condurre all’estinzione dei reati per prescrizione;
che, infine, gli articoli 97, comma
4, 105, comma 5, e 484, comma 2, cod. proc. pen. contrasterebbero, secondo il remittente, con l’articolo 101 della Costituzione, in
quanto l’esercizio della giurisdizione e l’esecuzione dell’ordinanza
dibattimentale, che nega la sussistenza di un legittimo impedimento, sarebbero
rimessi alla volontà collettiva degli aderenti alla astensione; sarebbe altresì
violato l’art. 112 della Costituzione, in quanto verrebbe impedito l’esercizio
dell’azione penale, con una stasi processuale virtualmente perenne, la cui
rimozione dipenderebbe esclusivamente dalla volontà dei partecipanti
all’astensione;
che, ad avviso del giudice a quo,
l’accoglimento della questione, nei termini prospettati, non troverebbe
ostacolo nel fatto che il nostro ordinamento non consente la possibilità
dell’autodifesa nel processo penale, dal momento che la giurisprudenza di
questa Corte, che ha sempre escluso il ricorso all’autodifesa, sarebbe estranea
al caso in esame, posto che, non solo l’attuale sistema processuale di tipo
accusatorio consentirebbe assai più del precedente (al quale si riferirebbero
le decisioni di questa Corte) l’autodifesa, ma addirittura prevederebbe
ipotesi in cui l’assistenza del difensore non sarebbe necessaria, come nei casi
di cui all’art. 447 cod. proc. pen. in tema di applicazione della pena su richiesta
e di cui all’art.
che, con una seconda ordinanza
emessa il 17 dicembre 1999, lo stesso giudice solleva, in riferimento agli
articoli 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli articoli 97 e 484 cod. proc.
pen. nonché degli articoli 1
e 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella
legge 22 gennaio 1934, n. 36, nella parte in cui non consentono la nomina degli
aventi titolo all’iscrizione all’albo degli avvocati quali sostituti del
difensore che non partecipi al dibattimento sebbene non legittimamente
impedito, qualora tutti gli iscritti agli albi degli avvocati immediatamente
reperibili abbiano opposto rifiuto;
che anche in tale ordinanza il remittente riferisce della situazione venutasi a creare
presso il Tribunale di Latina a causa della astensione degli avvocati,
proclamata nel luglio del 1999 e destinata a protrarsi, salvo proroghe, fino al
10 marzo 2000;
che, in questo caso, il remittente individua la causa del blocco dell’attività
giudiziaria nell’obbligo, per il giudice, di nominare quale sostituto del
difensore di udienza esclusivamente un iscritto agli albi professionali degli
avvocati anziché una persona avente titolo alla iscrizione, nei casi in cui sia
impossibile avvalersi di un iscritto agli albi a causa dell’adesione alla
astensione collettiva di tutti i professionisti interpellati;
che le disposizioni indicate, ad
avviso del giudice a quo, contrasterebbero, in primo luogo, con gli
articoli 3, 10, e 24 della Costituzione, e cioè con il principio di
ragionevolezza, con l’obbligo di adeguamento dell’ordinamento italiano alle
norme internazionali e con il principio della ragionevole durata del processo;
che, in particolare, quanto alla
irragionevolezza delle disposizioni censurate, il remittente
afferma che la stessa deriverebbe dalla inerzia del legislatore che, a distanza
di tre anni dalla sentenza di questa Corte n. 171 del 1996, avrebbe omesso ogni
intervento in materia di disciplina delle procedure e delle conseguenze della
inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 2 della legge n. 146 del 1990;
che, ad avviso del giudice a quo,
anche in vista dell’allora imminente introduzione nell’articolo 111 della
Costituzione del principio del giusto processo (principio peraltro da ritenersi
già costituzionalizzato, ai sensi dell’art. 10 della
Costituzione, attraverso il recepimento della
convenzione europea dei diritti dell’uomo), non sarebbe ragionevole di per sé,
né conforme ai principî del processo accusatorio, l’obbligo della presenza del
difensore alle udienze dibattimentali nei casi in cui l’assenza derivi dalla
volontaria scelta di tutti gli appartenenti alla classe forense di non
adempiere al loro ufficio;
che, infatti, prosegue il remittente, la legge dovrebbe assicurare la possibilità di
difendersi in giudizio, ma ciò comporterebbe necessariamente l’obbligatoria
presenza del difensore;
che pertanto, ad avviso del giudice a
quo, non sarebbe ragionevole che il legislatore, da un lato, imponga la
presenza come difensore di un iscritto agli albi degli avvocati e, dall’altro,
non preveda alcuno strumento normativo processuale e ordinamentale
per risolvere i casi in cui tutti i legittimati materialmente reperibili per lo
svolgimento dell’attività difensiva necessitata si rifiutino di svolgere
l’ufficio difensivo conferito, dichiarando di aderire ad un’astensione
collettiva dalle udienze che si sostanzierebbe in un abuso del diritto;
che la irrazionalità, prosegue il
giudice a quo, andrebbe ravvisata in modo particolare negli articoli 1 e
26 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio
1934, n. 36, nella parte in cui impongono, anche in casi come quello descritto,
di nominare il difensore scegliendolo tra gli iscritti agli albi degli avvocati
anziché tra gli aventi titolo all’iscrizione, non consentendo di derogare alla
condizione della effettiva iscrizione anche quando sussistano tutti i requisiti
per l’esercizio dell’attività difensiva ad eccezione della mera formale
iscrizione all’albo professionale, ben potendo la verifica di tali requisiti
essere eseguita dall’autorità giudiziaria procedente nei casi in cui, ai
limitati fini dell’articolo 97, comma 4, cod. proc. pen., sia necessario garantire
all’imputato un difensore;
che la omessa previsione di una
simile possibilità per il giudice procedente sarebbe, ad avviso del remittente, illegittima anche sotto il profilo del mancato
adeguamento ai trattati, dal momento che gli artt. 59
e ss. del trattato CEE e l’art. 4 della direttiva 77/249/CEE escludono
espressamente l’iscrizione ad un albo quale requisito per l’esercizio della
professione legale;
che, secondo il giudice a quo,
le disposizioni censurate violerebbero anche, sotto diversi profili, gli
articoli 76 e 77 della Costituzione, perché con esse il legislatore delegato
non avrebbe previsto, in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva n. 105
della legge di delegazione, criteri che garantiscano l’effettività della difesa
d’ufficio, non avrebbe adeguato, contravvenendo alla prima direttiva
dell’articolo 2 della medesima legge, l’ordinamento interno al principio
sancito nell’articolo 17 della convenzione europea dei diritti dell’uomo in
tema di ragionevole durata del processo, e non avrebbe adeguato al nuovo codice
gli istituti processuali preesistenti, poiché non avrebbe previsto la
possibilità della sostituzione del difensore con soggetti non iscritti
all’albo, possibilità che sarebbe stata invece consentita dall’articolo 38
della legge n. 36 del 1934 attraverso il richiamo agli articoli 130, 131 e 132
del codice di procedura penale del 1930;
che gli articoli 97, comma 4, e 484
cod. proc. pen.
contrasterebbero, infine, ad avviso del remittente,
con gli articoli 101 e 112 della Costituzione perché assoggetterebbero il
giudice nell’esercizio della giurisdizione a scelte determinate non dalla legge
ma da fattori contingenti e da organi esterni all’amministrazione della
giustizia, con possibile paralisi dell’esercizio dell’azione penale;
che è intervenuto in questo giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che le
questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.
Considerato che le ordinanze di rimessione
sollevano questioni connesse e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti
per essere decisi unitariamente;
che successivamente alle ordinanze
di rimessione è stata approvata, promulgata e
pubblicata la legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni alla legge
12 giugno 1990, n.
che, a seguito del mutato quadro normativo, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente affinché questi valuti se permanga la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.