ORDINANZA
N. 58
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5,
e 484 del codice di procedura penale e degli articoli 1 e 26 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio
1934, n. 36, promossi con ordinanze emesse il 20 e il 17 dicembre 1999 dal
Tribunale di Latina, iscritte ai nn. 130 e 131 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie
speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 novembre
2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1999,
il Giudice monocratico del Tribunale di Latina, in funzione di pretore ai sensi
degli articoli 42 e 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
solleva, in riferimento agli articoli 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 97, comma
4, 105, comma 5, e 484 del codice di procedura penale "nella parte in cui
non consentono la prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore
dell’imputato, qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati
dall’autorità giudiziaria rifiutino, senza legittimo impedimento, di assumere e
svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al
dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene non sussistenti i
requisiti di cui all’art. 486, comma 5, cod. proc. pen.";
che il giudice a quo premette
in fatto che il processo ha già subito numerosi rinvii a causa dell’astensione
collettiva dei difensori dalle udienze, iniziata nel luglio 1999 e destinata a
protrarsi sino al marzo 2000, motivata dalla mancata copertura integrale dei
posti nell’organico dei magistrati del Tribunale di Latina e comunque dalla
insufficienza dello stesso;
che – prosegue il remittente – a
seguito del rigetto della richiesta di rinvio, motivato dalla irragionevole
durata della astensione dalle udienze, il difensore, nonostante l’evidente
prossimità del compimento del termine prescrizionale, ha ribadito la propria
volontà di non partecipare al dibattimento e tutti i sostituti immediatamente
reperibili, nominati ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., anche tra
gli iscritti ad albi territoriali differenti, hanno dichiarato di aderire
anch’essi alla astensione;
che, in tale situazione, ad avviso
del giudice a quo, l’eventualità che un’astensione protrattasi così a
lungo possa dare luogo a rilievi disciplinari o a sanzioni amministrative
(nell’ordinanza si sottolinea peraltro che, secondo la sentenza di questa Corte
n. 171 del 1996, non sono applicabili agli avvocati le sanzioni disciplinari
previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e si esclude, in conformità alla
giurisprudenza del Tribunale di Latina, di poter ravvisare nella condotta dei
difensori il reato di cui all’art. 340 cod. pen.), non inciderebbe sulla
rilevanza della questione, poiché questa investe solo la mancanza di strumenti
processuali che consentano di proseguire il giudizio e di ovviare a una stasi
procedimentale destinata a protrarsi indefinitivamente;
che, a giudizio del remittente, la
situazione rappresentata sarebbe causata dalla mancanza di norme che
disciplinino le procedure e le misure consequenziali alla violazione dell’art.
2 della legge n. 146 del 1990, quale risultante dalla sentenza n. 171 del
1996 di questa Corte, relativamente ai casi in cui le modalità attuative
dell’astensione, per l’assoluta generalità delle adesioni e la mancanza di
limiti temporali alla agitazione, rendano di fatto impossibile l’esercizio
della giurisdizione anche nel caso in cui il giudice respinga la richiesta di
rinvio, nomini un sostituto del difensore astenutosi e disponga procedersi
oltre;
che questa Corte – prosegue il
remittente – nella citata sentenza, pur ritenendo non applicabili agli avvocati
le disposizioni degli articoli 8-10 e 12-14 della legge n. 146 e lasciando al
legislatore il compito di definire in modo organico le misure atte a realizzare
l’equilibrata tutela dei beni coinvolti, evidenziava la necessità di impedire
situazioni quale quella descritta in precedenza, ossia la impossibilità di
trattare il dibattimento per periodi di tempo di durata tale da risultare
all’evidenza irragionevoli;
che, ad avviso del remittente, gli
articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484, cod. proc. pen., nel loro combinato
disposto, determinerebbero il blocco dell’attività giudiziaria imponendo al
giudice l’obbligo di trattare il dibattimento alla presenza di un difensore
anche nei casi in cui sia materialmente impossibile avvalersi di un iscritto
agli albi per l’adesione di tutti i professionisti interpellati, compresi
quelli iscritti in albi professionali diversi da quello locale, alla astensione
dalle udienze;
che, secondo il giudice a quo,
risulterebbe violato, innanzitutto, il canone della ragionevolezza, in quanto
le disposizioni censurate non consentirebbero di procedere, in simili casi, in
assenza del difensore che non partecipi al dibattimento ancorché non
legittimamente impedito;
che, sempre secondo il remittente,
le suindicate disposizioni contrasterebbero, inoltre, con gli articoli 10, 76 e
77 della Costituzione, in relazione al mancato adeguamento degli istituti del
codice ai principî internazionali in materia di giusto processo, desumibili
dagli articoli 6 e 17 della convenzione europea dei diritti dell’uomo: impedire
la celebrazione del dibattimento anche in casi quale quello in esame
significherebbe, infatti, ad avviso del giudice a quo, non soltanto non
garantire la ragionevole durata del processo, ma addirittura sancire la
possibilità istituzionale dell’abuso del diritto di associazione e di
manifestazione del pensiero attuato mediante astensioni collettive a catena che
potrebbero condurre all’estinzione dei reati per prescrizione;
che, infine, gli articoli 97, comma
4, 105, comma 5, e 484, comma 2, cod. proc. pen. contrasterebbero, secondo il
remittente, con l’articolo 101 della Costituzione, in quanto l’esercizio della
giurisdizione e l’esecuzione dell’ordinanza dibattimentale, che nega la sussistenza
di un legittimo impedimento, sarebbero rimessi alla volontà collettiva degli
aderenti alla astensione; sarebbe altresì violato l’art. 112 della
Costituzione, in quanto verrebbe impedito l’esercizio dell’azione penale, con
una stasi processuale virtualmente perenne, la cui rimozione dipenderebbe
esclusivamente dalla volontà dei partecipanti all’astensione;
che, ad avviso del giudice a quo,
l’accoglimento della questione, nei termini prospettati, non troverebbe
ostacolo nel fatto che il nostro ordinamento non consente la possibilità
dell’autodifesa nel processo penale, dal momento che la giurisprudenza di
questa Corte, che ha sempre escluso il ricorso all’autodifesa, sarebbe estranea
al caso in esame, posto che, non solo l’attuale sistema processuale di tipo
accusatorio consentirebbe assai più del precedente (al quale si riferirebbero
le decisioni di questa Corte) l’autodifesa, ma addirittura prevederebbe ipotesi
in cui l’assistenza del difensore non sarebbe necessaria, come nei casi di cui
all’art. 447 cod. proc. pen. in tema di applicazione della pena su richiesta e
di cui all’art. 309 in materia di misure cautelari coercitive ovvero ancora nel
giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;
che, con una seconda ordinanza
emessa il 17 dicembre 1999, lo stesso giudice solleva, in riferimento agli
articoli 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli articoli 97 e 484 cod. proc. pen. nonché degli
articoli 1 e 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni,
nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nella parte in cui non consentono la nomina
degli aventi titolo all’iscrizione all’albo degli avvocati quali sostituti del
difensore che non partecipi al dibattimento sebbene non legittimamente
impedito, qualora tutti gli iscritti agli albi degli avvocati immediatamente
reperibili abbiano opposto rifiuto;
che anche in tale ordinanza il
remittente riferisce della situazione venutasi a creare presso il Tribunale di
Latina a causa della astensione degli avvocati, proclamata nel luglio del 1999
e destinata a protrarsi, salvo proroghe, fino al 10 marzo 2000;
che, in questo caso, il remittente
individua la causa del blocco dell’attività giudiziaria nell’obbligo, per il
giudice, di nominare quale sostituto del difensore di udienza esclusivamente un
iscritto agli albi professionali degli avvocati anziché una persona avente
titolo alla iscrizione, nei casi in cui sia impossibile avvalersi di un
iscritto agli albi a causa dell’adesione alla astensione collettiva di tutti i
professionisti interpellati;
che le disposizioni indicate, ad
avviso del giudice a quo, contrasterebbero, in primo luogo, con gli
articoli 3, 10, e 24 della Costituzione, e cioè con il principio di
ragionevolezza, con l’obbligo di adeguamento dell’ordinamento italiano alle
norme internazionali e con il principio della ragionevole durata del processo;
che, in particolare, quanto alla
irragionevolezza delle disposizioni censurate, il remittente afferma che la
stessa deriverebbe dalla inerzia del legislatore che, a distanza di tre anni
dalla sentenza di questa Corte n. 171 del 1996, avrebbe omesso ogni intervento
in materia di disciplina delle procedure e delle conseguenze della inosservanza
degli obblighi di cui all’articolo 2 della legge n. 146 del 1990;
che, ad avviso del giudice a quo,
anche in vista dell’allora imminente introduzione nell’articolo 111 della
Costituzione del principio del giusto processo (principio peraltro da ritenersi
già costituzionalizzato, ai sensi dell’art. 10 della Costituzione, attraverso
il recepimento della convenzione europea dei diritti dell’uomo), non sarebbe
ragionevole di per sé, né conforme ai principî del processo accusatorio,
l’obbligo della presenza del difensore alle udienze dibattimentali nei casi in
cui l’assenza derivi dalla volontaria scelta di tutti gli appartenenti alla
classe forense di non adempiere al loro ufficio;
che, infatti, prosegue il
remittente, la legge dovrebbe assicurare la possibilità di difendersi in
giudizio, ma ciò comporterebbe necessariamente l’obbligatoria presenza del
difensore;
che pertanto, ad avviso del giudice a
quo, non sarebbe ragionevole che il legislatore, da un lato, imponga la
presenza come difensore di un iscritto agli albi degli avvocati e, dall’altro,
non preveda alcuno strumento normativo processuale e ordinamentale per
risolvere i casi in cui tutti i legittimati materialmente reperibili per lo
svolgimento dell’attività difensiva necessitata si rifiutino di svolgere
l’ufficio difensivo conferito, dichiarando di aderire ad un’astensione
collettiva dalle udienze che si sostanzierebbe in un abuso del diritto;
che la irrazionalità, prosegue il
giudice a quo, andrebbe ravvisata in modo particolare negli articoli 1 e
26 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio
1934, n. 36, nella parte in cui impongono, anche in casi come quello descritto,
di nominare il difensore scegliendolo tra gli iscritti agli albi degli avvocati
anziché tra gli aventi titolo all’iscrizione, non consentendo di derogare alla
condizione della effettiva iscrizione anche quando sussistano tutti i requisiti
per l’esercizio dell’attività difensiva ad eccezione della mera formale
iscrizione all’albo professionale, ben potendo la verifica di tali requisiti
essere eseguita dall’autorità giudiziaria procedente nei casi in cui, ai
limitati fini dell’articolo 97, comma 4, cod. proc. pen., sia necessario
garantire all’imputato un difensore;
che la omessa previsione di una
simile possibilità per il giudice procedente sarebbe, ad avviso del remittente,
illegittima anche sotto il profilo del mancato adeguamento ai trattati, dal
momento che gli artt. 59 e ss. del trattato CEE e l’art. 4 della direttiva
77/249/CEE escludono espressamente l’iscrizione ad un albo quale requisito per
l’esercizio della professione legale;
che, secondo il giudice a quo,
le disposizioni censurate violerebbero anche, sotto diversi profili, gli
articoli 76 e 77 della Costituzione, perché con esse il legislatore delegato
non avrebbe previsto, in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva n. 105
della legge di delegazione, criteri che garantiscano l’effettività della difesa
d’ufficio, non avrebbe adeguato, contravvenendo alla prima direttiva
dell’articolo 2 della medesima legge, l’ordinamento interno al principio
sancito nell’articolo 17 della convenzione europea dei diritti dell’uomo in
tema di ragionevole durata del processo, e non avrebbe adeguato al nuovo codice
gli istituti processuali preesistenti, poiché non avrebbe previsto la
possibilità della sostituzione del difensore con soggetti non iscritti
all’albo, possibilità che sarebbe stata invece consentita dall’articolo 38
della legge n. 36 del 1934 attraverso il richiamo agli articoli 130, 131 e 132
del codice di procedura penale del 1930;
che gli articoli 97, comma 4, e 484
cod. proc. pen. contrasterebbero, infine, ad avviso del remittente, con gli
articoli 101 e 112 della Costituzione perché assoggetterebbero il giudice
nell’esercizio della giurisdizione a scelte determinate non dalla legge ma da
fattori contingenti e da organi esterni all’amministrazione della giustizia,
con possibile paralisi dell’esercizio dell’azione penale;
che è intervenuto in questo giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che le
questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano
questioni connesse e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi unitariamente;
che successivamente alle ordinanze
di rimessione è stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 11 aprile
2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in
materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), la
quale ha introdotto nella legge 12 giugno 1990, n. 146, disposizioni volte a
consentire la applicabilità della disciplina in questa stessa legge contenuta
anche ai lavoratori autonomi, ai professionisti e ai piccoli imprenditori;
che, a seguito del mutato quadro
normativo, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente
affinché questi valuti se permanga la rilevanza delle sollevate questioni di
legittimità costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di
Latina.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 13
marzo 2001.