ORDINANZA
N. 57
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, secondo comma, del
codice penale, promosso con ordinanza emessa l’11 novembre 1999 dal Tribunale
di Palermo, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre
2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza in data 11 novembre 1999,
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica – chiamato a provvedere,
quale giudice dell’esecuzione, su un’istanza di revoca, ai sensi dell’articolo
673 del codice di procedura penale, di una sentenza di condanna per il reato di
oltraggio a un pubblico ufficiale – ha sollevato, in riferimento agli articoli
3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 2, secondo comma, del codice penale, "nella parte in cui non
prevede che il debito di rimborso delle spese processuali cessi, in quanto
effetto penale, nel caso di revoca della condanna, ex articolo 673 cod.
proc. pen., per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisca
reato";
che,
avendo l’articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per
la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario) espressamente abrogato l’articolo 341 cod. pen., che prevedeva il
reato di oltraggio a pubblico ufficiale, il remittente argomenta le ragioni per
le quali nella concreta fattispecie sottoposta al suo giudizio ricorrerebbe
un’ipotesi di abolitio criminis, riconducibile al secondo comma
dell’articolo 2 del codice penale, e, dovendo procedere alla revoca della
sentenza ai sensi dell’articolo 673 cod. proc. pen., ritiene rilevante la
prospettata questione di legittimità costituzionale, non avendo il condannato
ancora pagato le spese processuali;
che il
remittente richiama la sentenza n. 98 del
1998, con la quale questa Corte ha affermato che il debito di rimborso
delle spese del processo penale gravante sul condannato non è più qualificabile
come obbligazione civile retta dai comuni principî della responsabilità
patrimoniale, ma come sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo
partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa;
che tale
nuova qualificazione giuridica farebbe sorgere dubbi di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in
relazione all’articolo 2, secondo comma, del codice penale, poiché – sembra
ragionare il remittente – in questa disposizione le spese del processo non
sarebbero configurate come effetto penale della condanna, sicché il condannato
sarebbe obbligato a pagarle, nonostante la revoca della sentenza ex articolo
673 cod. proc. pen.;
che, in
particolare, nel caso della abolitio criminis, mantenere in vita la
condanna alle spese processuali pur in presenza di un così radicale mutamento
di valutazione circa il disvalore penale della condotta, significherebbe da un
lato violare il canone della ragionevolezza delle classificazioni legislative,
e dall’altro introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra
soggetti che, pur avendo commesso, in ipotesi, il reato di oltraggio lo stesso
giorno, sarebbero o meno sottoposti all’obbligo di pagare le spese processuali
a seconda che abbiano riportato condanna irrevocabile prima della abrogazione
dell’articolo 341 cod. pen. ovvero si trovino assoggettati ad un procedimento
penale ancora in corso;
che
in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale,
dopo la sentenza
n. 98 del 1998 di questa Corte, la sopravvivenza dell’obbligo di rimborso
delle spese processuali nel caso della abolitio criminis sarebbe
difficilmente conciliabile con gli invocati parametri costituzionali, e la
prospettata questione di costituzionalità andrebbe risolta con una sentenza
interpretativa di rigetto, che adegui la disposizione censurata al dettato
della Costituzione, sulla base di una diversa lettura dell’articolo 2, secondo
comma, del codice penale, non preclusa dalla sua formulazione testuale.
Considerato
che il Tribunale di Palermo,
nel sollecitare, alla luce degli articoli 3 e 27 della Costituzione, una
pronuncia additiva sull’articolo 2, secondo comma, del codice penale,
"nella parte in cui non prevede che il debito di rimborso delle spese
processuali cessi, in quanto effetto penale, nel caso di revoca della condanna,
ex articolo 673 del codice di procedura penale, per un fatto che secondo
la legge posteriore non costituisca reato", pone in termini di questione
di legittimità costituzionale un semplice problema interpretativo che deve
risolvere autonomamente non trovando alcun ostacolo nella disposizione
censurata;
che a
ritenere plausibile la tesi del remittente secondo cui la concreta fattispecie
sottoposta al suo esame integrerebbe una ipotesi di abolitio criminis,
la disposizione da applicare, come egli stesso ritiene pacifico, è l’articolo
673 cod. proc. pen., che prevede in simili ipotesi la revoca della sentenza;
che
questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 96 del
1996 come la disciplina processuale della abolitio criminis abbia
subito modificazioni profonde a seguito dell’entrata in vigore del codice di
procedura penale del 1988, il quale, all’articolo 673, sotto la rubrica
"Revoca della sentenza per abolizione del reato", ha previsto, al
comma 1, che nel caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice il giudice dell’esecuzione revoca la
sentenza di condanna o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è
previsto dalla legge come reato, e adotta i provvedimenti conseguenti;
che alla
citata sentenza non è sfuggita l’evidente innovazione rispetto alla disciplina
posta dall’articolo 2, secondo comma, del codice penale e dall’articolo 30
della legge 11 marzo 1953, n. 87, poiché, mentre queste due disposizioni, per
l’ipotesi di abolitio criminis o, rispettivamente, di dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice, prevedevano la cessazione
dell’esecuzione e degli effetti penali della condanna senza che fosse intaccato
il giudicato penale, l’articolo 673 del codice di procedura penale, nel
prevedere in questi casi la revoca della sentenza da parte del giudice
dell’esecuzione, attribuisce a questo il potere di incidere direttamente,
cancellandola, sulla sentenza del giudice della cognizione;
che è
anche chiaro che sia nell’articolo 2 del codice penale, sia nell’articolo 673
del codice di procedura penale, si disciplina la sorte non della sola pena ma
di tutti gli effetti penali della condanna;
che è
d’altra parte nota al remittente la portata della sentenza n. 98 del
1998, con la quale questa Corte ha ricondotto la condanna al rimborso delle
spese del processo penale, che tradizionalmente era inquadrata tra le
obbligazioni civili verso lo Stato poste a carico dell’autore del reato, ad un
genere di sanzioni partecipi del regime giuridico e delle finalità della pena e
quindi accessorie a questa;
che lo
stabilire se il rimborso delle spese del processo penale sia obbligazione
civile ovvero sanzione economica assimilabile a una pena accessoria non
comporta la soluzione di questioni di legittimità costituzionale ulteriori
rispetto a quelle già affrontate da questa Corte con la sentenza n. 98 del
1998;
che il
giudice a quo dispone, quindi, di tutte le coordinate normative per
risolvere il problema di fronte al quale si trova, senza che sia all’uopo
necessario un intervento manipolativo sull’articolo 2 del codice penale, inteso
a inserire in esso norme già presenti nel sistema;
che,
pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, secondo comma,
del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della
Costituzione, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con
l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 marzo 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 13
marzo 2001.