ORDINANZA N. 56
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi),
promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, iscritta al n.
530 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre
2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso del giudizio introdotto dal
Comune di San Procopio con atto di opposizione a ricorso straordinario, il
Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio
Calabria, con ordinanza emessa il 12 maggio 1999, ha sollevato, in riferimento
agli articoli 76, 77 e 87 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi);
che il remittente, respinte le
eccezioni di inammissibilità del ricorso straordinario proposte
dall’Amministrazione comunale, prospetta in primo luogo la violazione degli
artt. 76 e 77 della Costituzione, sia sotto il profilo della mancanza
nell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito
dall’articolo 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, di una specifica
disposizione volta a delegare il Governo a dettare una nuova disciplina dei
ricorsi amministrativi, sia sotto il profilo della assoluta carenza di principî
e criteri direttivi nella legge di delegazione in relazione, in particolare,
alle linee della disciplina del ricorso straordinario e ai poteri del Consiglio
di Stato nel procedimento che ha preceduto l’emanazione del d.P.R. n. 1199 del
1971;
che, ad avviso del remittente, le
medesime disposizioni violerebbero l’articolo 87 della Costituzione, posto che
attribuirebbero al Presidente della Repubblica una competenza ulteriore
rispetto a quelle previste in Costituzione;
che, in via subordinata, il giudice a
quo rileva che, quand’anche si volesse ritenere che nell’oggetto della
delega contenuta nell’articolo 4 della legge n. 249 del 1968, come sostituito
dall’articolo 6 della legge n. 775 del 1970, fosse incluso il potere di
disciplinare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la
normativa del d.P.R. n. 1199 del 1971 contrasterebbe ugualmente con l’articolo
76 della Costituzione;
che infatti, prosegue il remittente,
il citato articolo 4, nel conferire al Governo la delega per disciplinare i
singoli procedimenti amministrativi nei vari settori, aveva dettato i seguenti
principî e criteri: "si dovrà sempre tendere alla semplificazione e allo
snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più sollecita ed
economica l’azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, tra l’altro,
l’eliminazione delle duplicazioni di competenza, dei concerti non necessari e dei
pareri […] che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico
interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini";
che, in contrasto con tali
prescrizioni, il d.P.R. n. 1199 del 1971, secondo il giudice a quo, non
si sarebbe attenuto, quanto alla disciplina del ricorso straordinario, ai
principî e criteri imposti dalla delega per diversi aspetti: il termine per la
proposizione del ricorso straordinario sarebbe più ampio di quello previsto per
gli altri ricorsi amministrativi; termini sovrabbondanti sarebbero previsti per
l’istruttoria del ricorso; il termine finale del procedimento sarebbe del tutto
incerto; in tale procedimento non sarebbe applicabile la normativa (art. 17,
comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127), che consente di provvedere,
scaduto un termine congruo, anche senza attendere il parere del Consiglio di
Stato; il Ministro competente potrebbe chiedere al Consiglio di Stato un nuovo
avviso in revisione; il Ministro che intende proporre una decisione difforme
dal parere del Consiglio di Stato deve sottoporre l’affare alla deliberazione
del Consiglio dei ministri, quale che ne sia la materia o il valore;
l’inottemperanza alle decisioni sul ricorso straordinario comporterebbe la
necessità, per l’interessato, di rivolgersi al giudice amministrativo con il
rito ordinario;
che, ad avviso del remittente, anche
il criterio della economicità sarebbe violato dalla disciplina posta dal d.P.R.
n. 1199 del 1971, oltre che per l’esuberanza procedimentale già rilevata, anche
perché: il ricorso straordinario attiva i vertici dei Ministeri per
l’istruttoria e talvolta il Ministro stesso, un collegio di cinque magistrati
del Consiglio di Stato per la formulazione del parere, il Ministro per la
controfirma del decreto presidenziale, il Capo dello Stato per la firma del
decreto; il costo del procedimento sarebbe, per i soggetti che di tale
strumento intendono avvalersi, tutt’altro che economico; la alternatività del
ricorso straordinario sarebbe configurabile solo in riferimento al giudizio
amministrativo e non anche rispetto al giudizio ordinario;
che il giudice a quo afferma
la rilevanza della questione in quanto il giudizio principale potrebbe
proseguire solo se venisse affermata la legittimità delle disposizioni
censurate;
che è intervenuto nel presente
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando, quanto alla dedotta violazione
dell’articolo 76 della Costituzione, che oggetto della delega erano i procedimenti
amministrativi, tra i quali certamente doveva e deve ricomprendersi il
procedimento per ricorso straordinario, e che i principî e i criteri direttivi
risultavano quanto mai puntuali;
che, quanto all’asserito contrasto
con l’articolo 87 della Costituzione, l’Avvocatura osserva, da un lato, che il
Presidente della Repubblica, già prima della entrata in vigore del d.P.R. n.
1199 del 1971, esercitava la prerogativa di decidere i ricorsi straordinari in
base alla normativa previgente, e, dall’altro, che la conformità a
Costituzione, per questo aspetto, della disciplina del ricorso straordinario si
desumerebbe dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che ha
convertito in legge il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), il quale prevedeva
espressamente il ricorso straordinario contro i provvedimenti amministrativi
della Regione Siciliana, trasferendo la competenza a decidere sugli stessi al
Presidente della Regione;
che, infine, l’Avvocatura ricorda
che la disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato ha formato più
volte oggetto di esame da parte di questa Corte, la quale, in particolare nella
sentenza n. 298 del 1986, ha riconosciuto che l’attuale disciplina legislativa "ha
conservato la natura del tutto atipica che quest’istituto ha assunto sin
dall’epoca della monarchia costituzionale", confermando "il carattere
di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi
definitivi, che i singoli interessati possono evitare con modica spesa, senza
il bisogno dell’assistenza tecnico-legale e con il beneficio di termini di
presentazione del ricorso particolarmente ampi", e non ha mancato di
precisare che la permanenza attuale di una ragione giustificativa di tale
istituto non sta nella sua improbabile natura di appello al sovrano o al
vertice amministrativo, ma "piuttosto nel fatto che il ricorso
straordinario costituisce, per la pubblica amministrazione, un mezzo ulteriore
di garanzia della legalità e dell’imparzialità della propria azione – che,
insieme al buon andamento, sono pur sempre i valori costituzionali supremi cui
deve ispirarsi l’attività amministrativa –".
Considerato che l’articolo 4 della legge n. 249 del 1968,
come modificato dall’articolo 6 della legge n. 775 del 1970, delegava il
Governo ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per
disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori, stabilendo
che le norme di tali decreti avrebbero dovuto "ispirarsi al modello della
disciplina generale dell’azione amministrativa da approvarsi con legge con gli
adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli
settori", e che si sarebbe dovuto "sempre tendere alla
semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto
più possibile sollecita ed economica l’azione amministrativa", e a tal
fine si sarebbe dovuta realizzare, tra l’altro, "l’eliminazione delle
duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei
controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una
adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli
interessi dei cittadini";
che, contrariamente a quanto
affermato dal remittente, non vi sono ostacoli né letterali né sistematici a
ritenere che la delega abilitasse il Governo a riordinare i procedimenti
relativi ai ricorsi amministrativi;
che infatti la funzione
amministrativa esercitata a seguito della proposizione dei ricorsi
amministrativi, pur se inerente ai diversi settori dell’amministrazione attiva,
possiede tuttavia una sua autonomia che ne consente, ed anzi ne suggerisce, una
disciplina unitaria, come indirettamente confermato da questa Corte, nella
sentenza n. 298 del 1986, là dove ha riconosciuto al ricorso straordinario la
natura di procedimento amministrativo di secondo grado;
che la questione è manifestamente
infondata anche in relazione al profilo della mancanza di principi e criteri
direttivi, in quanto, pur se la legge relativa al modello della disciplina
generale dell’azione amministrativa, cui i decreti adottati dal Governo
avrebbero dovuto ispirarsi, non è stata emanata prima dell’esercizio della
delega da parte del Governo, tuttavia il citato articolo 4 della legge n. 249
del 1968, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 775 del 1970, conteneva
altri principi e criteri idonei ad orientare e indirizzare l’attività
legislativa delegata;
che, con riferimento alla censurata
mancanza di indicazioni circa i poteri del Consiglio di Stato nel procedimento
volto alla adozione del decreto attuativo della delega, è sufficiente rilevare
che il Consiglio di Stato è intervenuto ai sensi dell’art. 14 del regio decreto
n. 1054 del 1924 che lo abilita, appunto, a formulare i progetti di legge e i regolamenti
che gli vengono richiesti dal Governo, tra i quali rientrava certamente, in
assenza di previsioni di segno contrario, anche lo schema di decreto delegato
in attuazione della delega di cui alla legge n. 249 del 1968;
che, quanto alla censura concernente
la violazione dell’art. 87 della Costituzione, per avere il decreto legislativo
attribuito competenze ulteriori al Presidente della Repubblica, è sufficiente
rilevare che questa Corte (sentenza n. 35 del 1962) ha già chiarito che, per
quanto attiene alla funzione amministrativa, secondo una prassi seguita sin
dalla entrata in vigore della Costituzione, molte leggi deferiscono alla firma
del capo dello Stato, non soltanto i regolamenti, "ma anche provvedimenti
attinenti in concreto all’attività della pubblica amministrazione", senza
che in ciò possa ravvisarsi alcuna lesione delle attribuzioni del Capo dello
Stato e, quindi, una violazione dell’invocato parametro;
che manifestamente infondata è anche
la censura sollevata, in via subordinata, dal Tribunale remittente, in
riferimento all’art. 76 della Costituzione, sul presupposto che, quand’anche si
volesse ritenere che la legge di delegazione conteneva principî e criteri
direttivi, ad essi il decreto adottato dal Governo non si sarebbe attenuto;
che, infatti, al contrario di quanto
sostiene il remittente, la disciplina posta dal d.P.R. n. 1199 del 1971, non
solo ha confermato la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario
aveva assunto sin dall’epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina
della alternatività al ricorso giurisdizionale ai principî desumibili dalla
sentenza di questa Corte n. 1 del 1964, ma, in attuazione del criterio della
economicità posto dalla legge di delegazione, ne ha ribadito il suo carattere
di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi
definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa,
senza il bisogno di assistenza tecnico-legale e con il beneficio di termini di
presentazione del ricorso particolarmente ampi (v. sentenza n. 298 del 1986);
che, infine, se si considera che il
ricorso straordinario è esperibile contro atti definitivi e che esso è
alternativo ai rimedi giurisdizionali, non appare affatto incongruo o contrario
al principio di economicità il fatto che nel procedimento di decisione sia
coinvolto l’apparato statale ai suoi più alti livelli;
che, pertanto, la questione deve
essere dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i profili
prospettati.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10 11, 12, 13 e 14 del d.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi), sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77 e 87
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 13
marzo 2001.