ORDINANZA N. 53
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Fernando SANTOSUOSSO Giudice
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Massimo VARI "
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 2000 dalla Commissione tributaria
provinciale di Chieti sul ricorso proposto da Michetti Pasqualina contro l’Ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Chieti, iscritta al n. 590 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 7 febbraio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un
socio accomandante per l’annullamento dell’avviso di accertamento
in rettifica dei redditi prodotti nell’anno 1991 da una società in accomandita
semplice,
che il giudice rimettente dubita
della legittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui
determina la imputazione pro quota ai soci di una società di persone
anche del reddito che gli amministratori abbiano, mediante atti illeciti,
sottratto alla società (ipotesi questa che, secondo il rimettente, "ha
avuto adeguato riscontro documentale" nel giudizio a quo) e che
egli ritiene, per tale motivo, essere "meramente fittizio";
che, in particolare, ad avviso del
giudice a quo, l’art. 5, comma 1, del d.P.R.
n. 917 del 1986 si porrebbe in contrasto: a) con l’art. 3 della
Costituzione per la disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra
coloro che, in quanto soci di società di persone, pur non avendo conseguito
alcun reddito, sono soggetti ad imposizione e gli altri soggetti egualmente
privi di reddito che ne sono invece esclusi; b) con l’art. 24 della
Costituzione, sotto il profilo del diritto alla prova in giudizio, per essere
il socio impossibilitato a dimostrare di non aver conseguito alcun reddito; c)
con l’art. 53 della Costituzione in quanto il contribuente non percettore di
reddito verrebbe sottoposto ad imposizione in aperta
violazione del principio di capacità contributiva;
che é intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato.
Considerato che va, preliminarmente, dichiarata la inammissibilità dell’intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri in quanto effettuato oltre il prescritto termine di 20
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della ordinanza di rimessione;
che
che la premessa sulla quale si fonda
la ordinanza di rimessione é che il reddito societario,
illecitamente sottratto dagli amministratori della società, sia, per effetto
della norma impugnata, imputabile ai soci pur dovendo considerarsi puramente
fittizio;
che siffatta premessa é erronea in
quanto tale reddito deve, invece, ritenersi effettivo, posto che la sua
sottrazione, che é peraltro vicenda interna alla società e non incide sul
momento genetico della sua produzione, ne presuppone logicamente la esistenza;
che la norma in questione é volta a
realizzare, attraverso l’imputazione ai soci del reddito societario
indipendentemente dalla sua effettiva percezione, la immedesimazione -
nell’ambito delle società di persone, nei limiti della quota di partecipazione
ed agli specifici fini tributari - fra società partecipata e socio;
che, pertanto, prive di fondamento
risultano le censure di incostituzionalità mosse dal rimettente sulla base
della asserita fittizietà del reddito sottratto dagli
amministratori;
che resta, ovviamente, salva la
responsabilità degli amministratori per il danno derivante ai soci dalla
sottrazione del reddito societario.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma
1, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.