ORDINANZA N. 50
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO
Presidente
- Fernando
SANTOSUOSSO Giudice
- Riccardo CHIEPPA
"
- Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA
"
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Fernanda CONTRI
"
- Guido NEPPI
MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE
"
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 72,
terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 2000 dal Tribunale di
Pisa, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° marzo 2000,
pervenuta a questa Corte il 22 maggio 2000, il Tribunale di Pisa in
composizione monocratica, nel corso di un
dibattimento penale in cui l’imputato é chiamato a rispondere di maltrattamenti
in famiglia o verso fanciulli (art. 572 cod. pen.), rilevato che le funzioni di pubblico ministero
all’udienza erano state delegate dal Procuratore della Repubblica ad un
ufficiale di polizia giudiziaria, ha sollevato d’ufficio questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 111 e 3 della
Costituzione, dell’art. 72, terzo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) - nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 58 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479 - , il quale, nell’ambito della disciplina della
delega delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti nei quali il
tribunale giudica in composizione monocratica,
prevede che "nella materia penale, é seguito altresì il criterio di non
delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti
relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a
giudizio secondo quanto previsto dall’art. 550 del codice di procedura
penale";
che il remittente
ricorda come, secondo "una interpretazione corrente", detta
prescrizione venga intesa nel senso che la violazione dell’indicato criterio
non vale a privare il delegato della legittimazione al compimento degli atti e
ad inficiare di nullità il procedimento nel quale egli abbia svolto le funzioni
di pubblico ministero;
che ne conseguirebbe che, in un
processo per un reato di rilevante gravità, che presenta particolari profili di
difficoltà di acquisizione e valutazione della prova e di qualificazione
giuridica della condotta, quale quello in corso davanti allo stesso giudice a
quo, le funzioni di pubblico ministero sarebbero svolte da un ufficiale di
polizia giudiziaria, senza che sia consentito alle altre parti di prospettare,
e al giudice di adottare, un rimedio processuale che garantisca la presenza in
dibattimento di un magistrato di carriera;
che la norma in questione sarebbe,
in primo luogo, in contrasto con l’art. 111 della Costituzione, in quanto, nei
procedimenti per reati più gravi e di complesso accertamento (quali sarebbero
quelli che non ammettono la citazione diretta a giudizio), non sarebbe
garantita la partecipazione, nella veste di rappresentante della pubblica
accusa, di un soggetto qualificato per professionalità e indipendenza, onde il
pubblico ministero di udienza verserebbe in condizione minoritaria rispetto
alle altre parti, in contrasto con il principio di parità delle parti nel contraddittorio;
che, inoltre, sarebbe violato l’art.
3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe,
per effetto della valutazione meramente discrezionale del procuratore della
Repubblica delegante, nei procedimenti per reati che non ammettono la citazione
diretta, a seconda che sia o meno esercitata la facoltà di delega, restando
così condizionata in modo arbitrario la tutela dell’interesse della parte
offesa a che il ruolo della pubblica accusa sia esercitato in condizioni di
sostanziale parità con la difesa dell’imputato;
che é intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l’inammissibilità, e
comunque per l’infondatezza, della questione.
Considerato che il remittente
non censura la previsione, di per sè, della
possibilità di delegare le funzioni del pubblico
ministero in dibattimento ad un ufficiale di polizia giudiziaria, ma lamenta
che la norma denunciata non ponga una preclusione assoluta alla delegabilità di tali funzioni nel caso di reati diversi da
quelli per i quali si procede con citazione diretta a giudizio;
che, posta l’ammissibilità della
delega, rientra nella discrezionale valutazione del legislatore la scelta dei
procedimenti per i quali ammetterla, e quindi anche la scelta, per la
individuazione dei procedimenti nei quali può essere esercitata la delega
stessa, di un criterio di preclusione assoluta, processualmente
sanzionato, ovvero di un criterio più elastico e derogabile, il cui eventuale
cattivo uso da parte del procuratore della Repubblica delegante resti privo di
conseguenze processuali;
che, in ogni caso, non ha fondamento
l’assunto secondo cui l’utilizzo da parte del titolare della funzione
requirente della facoltà di delega prevista dalla legge – utilizzo naturalmente
vincolato, oltre che alle condizioni prescritte, alla necessità della prudente
valutazione, da parte del delegante, delle circostanze del caso concreto –
potrebbe dar luogo ad un difetto di contraddittorio per inidoneità del pubblico
ministero delegato, in contrasto con l’art. 111 della Costituzione;
che, infatti, il principio della
parità fra le parti nel contraddittorio é rispettato quando siano assolte le
condizioni volute dalla legge per l’investitura e per l’esercizio della
funzione requirente; mentre l’eventuale difetto di idoneità in concreto da
parte di chi sia stato delegato é circostanza di mero fatto che non può
riflettersi sulla legittimità della norma che prevede la facoltà di delega;
che, parimenti, non é fondata la
censura di violazione dell’art. 3 della Costituzione, per disparità di
trattamento, poichè il principio di eguaglianza non
esclude affatto, di per sè, la possibilità che la
legge attribuisca poteri discrezionali, come quello, in esame, di delega delle
funzioni requirenti, poteri il cui esercizio, nei limiti e alle condizioni
prescritte dalla stessa legge, non si risolve in disparità di trattamento, ma
dà luogo solo a diverse situazioni di fatto correlate alle valutazioni compiute
in concreto dal titolare di detti poteri;
che, d’altra parte, l’eventuale uso
scorretto o inopportuno, da parte del titolare dell’ufficio del pubblico
ministero, della discrezionalità insita nella facoltà di delega, pur quando non
dia luogo a rimedi nell’ambito del singolo processo, si risolverebbe in disfunzione
dell’ufficio medesimo, suscettibile di essere rilevata e corretta attraverso
gli appropriati strumenti organizzativi e disciplinari;
che pertanto la questione, così come
sollevata, si palesa manifestamente infondata sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, terzo
comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
sollevata, in riferimento agli articoli 111 e 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Pisa con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.