ORDINANZA N. 49
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Fernando SANTOSUOSSO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25,
primo comma, lett. e), del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 2000 dalla Commissione
tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Laurenti
Renata contro l’Ufficio delle Entrate di Roma, iscritta al n. 532 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
40, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che con ordinanza del 18 gennaio 2000
(pervenuta alla Cancelleria di questa Corte il 26 luglio 2000)
che in data 4 febbraio 1993 una
contribuente, sorella e coerede di persona deceduta il 9 agosto 1992, aveva
presentato all'Ufficio del registro successioni di Roma denuncia di successione
con indicazione di immobili per un valore complessivo di lire 268.000.000, con allegate
altre due denunce con le quali ai fini dell'INVIM veniva dichiarato un
incremento complessivo di lire 259.840.000;
che, con atto del 21 marzo 1996, la
stessa contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione
dell'Ufficio del registro per il pagamento dell'importo complessivo di lire
33.109.210, di cui lire 27.294.400 per INVIM;
che la ricorrente deduceva
l'illegittimità della pretesa fiscale in quanto anche per l'INVIM, come per
l'imposta di successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato
considerando esente il valore fino a lire 250.000.000 ed assoggettando ad
imposta solo la quota eccedente tale limite;
che in via subordinata, qualora
fosse stata condivisa l'interpretazione dell'art. 25, primo comma, lett. e)
del d.P.R. n. 643 del 1972 nel senso sostenuto
dall'Ufficio, la ricorrente chiedeva sollevarsi questione di legittimità
costituzionale della disposizione citata, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost;
che
che
che la predetta Commissione, nel
medesimo giudizio, ripresenta ora la stessa questione di legittimità
costituzionale, sempre con riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione;
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in
quanto il tributo INVIM colpisce l'incremento dell'immobile nel tempo, con le
esenzioni previste dal legislatore nella sua discrezionalità, e in quanto
disposizioni di favore non sono suscettibili di applicazione analogica nè idonee a costituire riferimento per valutazione di
legittimità costituzionale di altre imposte.
Considerato che
che in proposito giova ricordare che
le disposizioni poste a raffronto dalla Commissione rimettente – relative ad
una successione apertasi nel 1992, alla quale pertanto non sono applicabili le
sopravvenute modifiche normative in materia – riguardano distinte imposte ed
hanno un contenuto di natura diversa, in quanto l'una prevede una esenzione,
mentre l'altra detta i criteri per la determinazione dell'imponibile;
che, com'é noto, le disposizioni che
prevedono esenzioni, a differenza di quelle che definiscono la base imponibile,
sono costituite da enunciati normativi che sottraggono all'applicazione del
tributo ipotesi che dovrebbero esservi soggette, mentre un abbattimento della
base imponibile attiene al presupposto stesso dell'imposta;
che pertanto, attesa la differenza
delle disposizioni in esame, la presente questione va dichiarata manifestamente
inammissibile, non essendo consentito a questa Corte estendere norme di
esenzione da una imposta all'altra, e tantomeno prendere in considerazione la
richiesta di una diversa modulazione dei criteri legislativi sui presupposti e
sulla natura degli istituti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25,
primo comma, lett. e), del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale
di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente e Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.