ORDINANZA N. 47
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 173 del
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni), come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 30
settembre 1974, n. 460 (Modifica dell’art. 173 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974, n. 460,
concernente modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1999 dal Tribunale di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Aliperti
Rosa e il Ministero del tesoro ed altri, iscritta al n. 647 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
48, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Aliperti Rosa e della Poste Italiane s.p.a. nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
del 16 gennaio 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;
uditi gli avvocati Giorgio Cianfoni per Aliperti Rosa e
Marcello Molè per Poste Italiane s.p.a. e l’avvocato
dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli – nel corso di una
controversia tra il titolare di alcuni buoni postali
fruttiferi da una parte, ed il Ministero del tesoro, il Ministero delle
comunicazioni e
che la norma viene censurata nella
parte in cui consente la estensione della intervenuta variazione del saggio di
interesse anche alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse,
senza che di tale variazione vi sia previsione e sottoscrizione per
accettazione del titolare dei buoni e senza che la intervenuta variazione del
saggio di interesse sia stata comunicata al domicilio del titolare dei buoni
per consentirgli il tempestivo esercizio del diritto di recesso;
che, secondo il giudice rimettente,
nel rapporto concernente i buoni postali fruttiferi l’operato del gestore del
servizio non si discosta, per struttura e funzione, da quello relativo agli
analoghi servizi offerti dal sistema bancario, rendendo pertanto
incostituzionale la diversità di disciplina tra i due servizi;
che, prosegue il rimettente, il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), prevede, all’art. 117, che sia espressamente
indicata, con clausola da approvare specificamente, la possibilità di variare
in senso sfavorevole al cliente sia il tasso di interesse che ogni altro prezzo
e condizione, e, all’art. 118, che le variazioni sfavorevoli siano comunicate
al cliente al fine di consentirgli l’esercizio del diritto di recesso senza
penalità;
che, secondo l’avviso del giudice a
quo, la norma impugnata, diversamente regolando la materia, ingenera una
ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento fra gli utenti di
analoghi servizi determinando, altresì, "un assoluto scoraggiamento del
risparmio" (scilicet: postale),
privo delle garanzie di trasparenza e chiarezza tecnico-formale apprestate
"per il risparmio ed investimento presso Istituti di Credito";
che nel presente giudizio si é
costituita, con atto del 5 ottobre 1999, l’attrice del giudizio a quo,
chiedendo l’accoglimento della questione di costituzionalità sulla base delle
stesse argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione;
che, con atto del 20 dicembre 1999,
si é altresì costituita
che, con atto del 20 dicembre 1999,
é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l’infondatezza della questione in base all’assunto che la attività di raccolta
del danaro svolta dal servizio postale e quella operata dalle banche hanno
diversità tali che non consentono di istituire fra esse una qualsiasi analogia,
e che la tutela offerta ai clienti degli istituti di credito non é comunque
maggiore di quella accordata ai sottoscrittori dei buoni postali, per i quali
le variazioni sfavorevoli possono intervenire solo con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, reso conoscibile
tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
che, in prossimità dell’udienza, sia
la difesa erariale che quella della Poste Italiane s.p.a. hanno depositato
memoria ribadendo le già rassegnate conclusioni.
Considerato che il giudice a quo
dubita della legittimità costituzionale dell’art. 173 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 30 settembre
1974, n. 460 (Modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974, n. 460,
concernente modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156), nella parte in cui tale norma, a differenza di quanto previsto
per gli utenti del servizio bancario dagli artt.
117 e 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), consente, in assenza di apposita previsione contrattuale oggetto di specifica
sottoscrizione e senza che di ciò sia data comunicazione personale ai titolari
dei buoni postali, che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali
fruttiferi siano estese anche alle serie di buoni postali precedentemente
emesse;
che, successivamente alla emissione
della ordinanza con la quale é stata sollevata la presente questione, é stato
emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa
depositi e prestiti, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), il quale, all’art. 2, comma 2, prevede la determinazione con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle
caratteristiche e delle altre condizioni dei buoni fruttiferi postali nonchè l’emanazione delle norme in materia di pubblicità,
trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori;
che, secondo quanto dispone l’art.
7, comma 3, del precitato d.lgs. n. 284 del 1999, la
norma impugnata é abrogata, a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni
fruttiferi postali, con la possibilità, per tali decreti, di disciplinare le
modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine
di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori;
che, in data 27 dicembre 2000, é
entrato in vigore il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 19 dicembre 2000 recante "Condizioni generali
di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di
buoni";
che, essendo così mutato il quadro normativo, si impone, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione, alla luce dell’indicato jus superveniens, della rilevanza della presente questione di costituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.