ORDINANZA N. 43
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Fernando SANTOSUOSSO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 3
luglio 2000 dal Giudice di pace di Verona nel procedimento civile tra Malesani Roberto contro il Prefetto di Verona, iscritta al
n. 546 del registro ordinanza 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 30 novembre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Giudice di pace di Verona, nel corso
di un procedimento civile, nel quale - secondo le deduzioni della difesa dello
Stato in questa sede - si controverteva sui poteri
degli ausiliari del traffico in materia di accertamento
di violazioni al codice della strada, promosso contro il Prefetto della
Provincia di Verona, aderendo alla richiesta di parte, peraltro priva di
qualsiasi specificazione al di fuori della norma denunciata, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato);
che il giudice a quo ha
genericamente affermato, senza alcuna motivazione, il "contrasto con
l’art. 97 della Costituzione" e la non manifesta infondatezza della
questione sollevata, oltre alla rilevanza della stessa nel giudizio a quo
, limitandosi ad osservare che questo non poteva essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata, senza indicare
neppure l'oggetto del giudizio.
Considerato che l’ordinanza di rimessione
non indica nè l’oggetto nè
i termini della controversia in corso e non contiene alcuna specifica
indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun cenno sul
rapporto tra la norma denunciata e la definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato il contenuto della domanda, i motivi
da decidere e le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della norma
denunciata;
che pertanto va dichiarata la
manifesta inammissibilità della questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento all'art.
97, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.