ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA “
- Gustavo ZAGREBELSKY “
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 23 dicembre
1997 emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, recante: “Modalità di attuazione delle riserve all’erario dal 1°
gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate
finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992”, promosso con ricorso
della Regione Sicilia, notificato il 15 maggio 1998, depositato in cancelleria
il 23 successivo ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1998.
Visto l’atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio
2001 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi l’avv. Giovanni Carapezza Figlia per
la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso notificato il 15
maggio 1998 e depositato il 23 maggio 1998 la Regione Siciliana ha promosso
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri, in riferimento al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle
riserve all’erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi
in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992);
che la
Regione ricorrente impugna il predetto decreto ministeriale ritenendolo lesivo
delle attribuzioni regionali in materia finanziaria di cui all’art. 36 dello
statuto speciale e all’art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, chiedendone l’annullamento “nella parte in cui
sottrae alla Regione Siciliana, con effetto dal 1° gennaio 1997, quote di
gettito tributario arbitrariamente incluse tra le nuove entrate riservate
all’erario statale, in forza dei provvedimenti normativi di cui il decreto
censurato costituisce attuazione”;
che,
secondo la Regione Siciliana, l’impugnato decreto estenderebbe indebitamente le
previsioni normative alla cui attuazione esso è inteso, e relative alla riserva
a favore dell’erario statale delle nuove entrate derivanti da numerosi
provvedimenti legislativi succedutisi dal 1992 al 1996, e interpreterebbe dette
previsioni in modo contrastante con lo statuto e le norme di attuazione,
sottraendo così alla Regione medesima quote di gettito tributario ad essa spettanti;
che la
ricorrente chiede altresì preliminarmente di sospendere l’esecuzione dell’atto
impugnato, ai sensi dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che si
è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che siano rigettati il ricorso e l’istanza di sospensione;
che
questa Corte, con separata ordinanza in pari data, provvede a rimettere innanzi
a sé questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative cui
si è data attuazione con il decreto impugnato, nella parte in cui non prevedono
la partecipazione della Regione Siciliana al procedimento per la loro
attuazione.
Considerato che
sussistono le gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell’art.
40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’esecuzione dell’atto che ha dato
luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, in pendenza del
relativo giudizio: ciò in considerazione del fatto che il decreto impugnato,
tuttora operante, estende i suoi effetti anche alle riscossioni di tributi “per
gli anni 2000 e seguenti”, disponendo che in detti anni gli incaricati della
riscossione versino all’erario statale, per i tributi indicati, la percentuale
prevista dal medesimo decreto per l’anno 1999 (art. 3 d.m. 23 dicembre 1997), e
tenendo conto sia dell’entità del pregiudizio finanziario lamentato dalla
Regione ricorrente, sia delle ulteriori more del giudizio derivanti dalla
sospensione del medesimo a seguito dell’ordinanza di questa Corte che rimette
innanzi a sé questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
legislative cui l’atto impugnato dà attuazione.
Visti l’art. 40 della legge 11
marzo 1953, n. 87 e l’art. 28 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospende l’esecuzione
del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all’erario dal 1°
gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate
finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992), impugnato dalla Regione
Siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 febbraio 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Valerio
ONIDA, Redattore
Depositata
in cancelleria il 14 febbraio 2001.