ORDINANZA N. 41
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Fernando
SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Riccardo
CHIEPPA “
- Gustavo
ZAGREBELSKY “
- Valerio ONIDA
“
- Carlo
MEZZANOTTE “
- Fernanda
CONTRI “
- Guido NEPPI
MODONA “
- Annibale
MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto 23 dicembre 1997 emanato dal Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, recante: “Modalità di
attuazione delle riserve all’erario dal 1° gennaio
1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie
della Regione Sicilia, emanati dal
Visto l’atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del
23 gennaio 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi l’avv. Giovanni Carapezza Figlia per
Ritenuto che con ricorso notificato
il 15 maggio 1998 e depositato il 23 maggio 1998
che
che, secondo
che la ricorrente chiede altresì preliminarmente di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che siano rigettati il ricorso e l’istanza di sospensione;
che questa Corte, con separata ordinanza in pari data, provvede a rimettere innanzi a sé questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative cui si è data attuazione con il decreto impugnato, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al procedimento per la loro attuazione.
Considerato che sussistono le gravi ragioni che giustificano la sospensione, ai sensi dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’esecuzione dell’atto che ha dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, in pendenza del relativo giudizio: ciò in considerazione del fatto che il decreto impugnato, tuttora operante, estende i suoi effetti anche alle riscossioni di tributi “per gli anni 2000 e seguenti”, disponendo che in detti anni gli incaricati della riscossione versino all’erario statale, per i tributi indicati, la percentuale prevista dal medesimo decreto per l’anno 1999 (art. 3 d.m. 23 dicembre 1997), e tenendo conto sia dell’entità del pregiudizio finanziario lamentato dalla Regione ricorrente, sia delle ulteriori more del giudizio derivanti dalla sospensione del medesimo a seguito dell’ordinanza di questa Corte che rimette innanzi a sé questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative cui l’atto impugnato dà attuazione.
Visti l’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l’art. 28 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
sospende l’esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all’erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992), impugnato dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 febbraio 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Valerio ONIDA,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 14 febbraio 2001.