ORDINANZA N. 40
ANNO
2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, commi 1 e 4, 441 e 443, comma
3, del codice di procedura penale, promosso nell'ambito di un
procedimento penale con ordinanza emessa il 4 luglio 2000 dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli, iscritta al n. 615 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che, con ordinanza in data 4 luglio 2000, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice della
udienza preliminare, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
- dell’art. 438, commi 1 e 4, del codice di
procedura penale, in riferimento all’art. 111, secondo
comma, della Costituzione, <<nella parte in cui non prevede il
contraddittorio con il P.M. nella richiesta di giudizio abbreviato e non
conferisce efficacia giuridica alle sue richieste eventualmente contrarie
all’ammissibilità del rito>>;
- dell’art. 441 cod. proc.
pen., in riferimento al
medesimo parametro, <<nella parte in cui non prevede che il P.M. abbia
autonoma facoltà di formulare richieste di prova>>;
- dell’art. 441 cod. proc.
pen., in riferimento
all’art. 111, terzo comma, Cost., <<nella parte
in cui non prevede che il P.M. abbia autonoma facoltà di interrogare e far
interrogare, davanti al giudice, le persone che rendono dichiarazioni a carico
dell’imputato>>;
- dell’art. 438, comma 4, cod. proc. pen.,
in riferimento all’art. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost.,
<<nella parte in cui non prevede che l’ordinanza con la quale il giudice
ammette la richiesta di giudizio abbreviato debba essere giustificata da una valutazione della compatibilità del
procedimento con la semplificazione (almeno parziale) dell’istruttoria propria
del rito abbreviato, sulla base del controllo dei presupposti che giustificano
il beneficio della riduzione della pena>>, nonché, per i delitti punibili
con l’ergastolo, anche in riferimento agli artt. 3, 25,
primo comma, 102, terzo comma, Cost.,
<<nella parte in cui, in base a mera richiesta dell’imputato, determina
automaticamente la sottrazione al giudice naturale indicato dall’art. 5 c.p.p. e l’applicazione di una pena di specie diversa da
quella edittale prevista per lo stesso fatto>>;
- dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.,
in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 112 Cost., <<nella parte in cui
non consente al P.M. di proporre appello contro le sentenze di
condanna>>;
che il rimettente precisa
in fatto che, in sede di udienza preliminare, due imputati per il delitto di
cui all’art. 416-bis del codice
penale e per altri reati di competenza della Corte di assise, punibili con
l’ergastolo, avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato;
che la nuova disciplina del giudizio abbreviato
introdotta dalla legge <<n. 497>> (recte, n. 479) del 1999 comporta <<la completa estromissione del
P.M. dalla decisione del rito correlata al mancato riconoscimento
dell’iniziativa di chiedere prove>>, e <<l’automatismo della [...] ammissione [di tale rito] che determina, a priori, il diritto a uno sconto
di pena e, nel caso dei delitti punibili con l’ergastolo, ad una pena di specie
diversa>>;
che nel sistema
accusatorio la sede naturale per la formazione della prova è il dibattimento,
sicché impedire al pubblico ministero la facoltà sia di interloquire, quanto
meno a livello meramente consultivo, sugli aspetti attinenti alla ammissibilità
e procedibilità del rito, sia di assumere iniziative probatorie a seguito della
unilaterale richiesta di giudizio abbreviato formulata dall’imputato, pone
l’organo dell’accusa in una condizione di inferiorità, contrastante con l’art.
111, secondo comma, Cost., secondo cui "ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale";
che tale precetto non sarebbe derogato da quello
recato dal successivo comma quinto del medesimo articolo (alla stregua del
quale "la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato"), che va correlato
alla precedente disposizione del comma quarto, quale eccezione al principio del
contraddittorio "nella formazione della prova", mentre la previsione
del comma secondo riveste una portata più ampia e riguarda tutte le fasi del
procedimento;
che, nel caso di
specie, trattandosi di accusa fondata essenzialmente su dichiarazioni di
collaboratori di giustizia, l’imputato può ben rinunciare alla facoltà "di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico", ma senza che ciò possa <<neutralizzare il paritetico
diritto dell’accusa di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a
suo carico>> mediante l’unilaterale opzione di un rito;
che, ancora,
l’automatismo della sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della
reclusione di anni trenta non è necessariamente giustificato dalla prospettiva
premiale correlata alla esigenza di semplificazione del procedimento, in
quanto, specie nei procedimenti che si basano su dichiarazioni di collaboratori
di giustizia, <<si potrebbe prospettare la necessità di un’istruttoria
d’ufficio paritetica a quella dibattimentale>>, sicché l’introduzione del
rito diverrebbe <<mero strumento per la cancellazione non motivata della
pena dell’ergastolo>> e <<per la sottrazione alla competenza [della
Corte di assise] di cui agli artt. 102,
3 comma [Cost.]
e 5 c.p.p.>>;
che, infine, anche il
disposto dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non
consente al pubblico ministero, salvo casi limitati, di proporre appello
avverso le sentenze di condanna, <<appare del tutto sproporzionato, nei
casi come quello in oggetto concernente reati astrattamente punibili con
l’ergastolo>>;
che successivamente lo stesso giudice ha trasmesso a
questa Corte il verbale di una udienza preliminare tenuta il 12 gennaio
Considerato
che successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuto il decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza
dell'Amministrazione della giustizia), convertito dalla legge 19 gennaio 2001,
n. 4;
che l'art. 7 dello stesso decreto-legge, da un lato,
ha fornito interpretazione autentica dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo,
cod. proc. pen.,
affermando che l'espressione <<pena dell'ergastolo>> deve
intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno e, dall'altro, ha
modificato l'art. 442 cod. proc. pen., aggiungendo, in fine al comma 2, il periodo
"Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di
reati e di reato continuato, è sostituta quella dell'ergastolo.";
che l'art. 8 del medesimo decreto-legge ha
espressamente previsto che nei processi penali in corso alla data della sua
entrata in vigore, quando è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento
diurno, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato, e che in
tali casi il procedimento prosegue secondo il rito ordinario dallo stato in cui
si trovava allorché era stata fatta la richiesta;
che pertanto, procedendo il giudice rimettente con il
rito abbreviato per reati punibili con l'ergastolo con isolamento diurno, si
impone la restituzione degli atti allo stesso giudice affinché verifichi se le
questioni siano tuttora rilevanti nel giudizio a quo.
PER
QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio
2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in cancelleria il 14
febbraio 2001