ORDINANZA N.21
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti),
promosso con ordinanza emessa il 23 agosto 1999 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Zagni Adriano e l’Istituto nazionale per la
previdenza sociale, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell’anno 1999.
Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonchè
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13
dicembre 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile
promosso onde ottenere la costituzione e la corresponsione di rendita vitalizia
per il periodo di omessa contribuzione (dal 14 agosto 1957 al 31 dicembre
1978), durante il quale il ricorrente aveva prestato attività di collaborazione
nell'azienda artigiana del padre - il Tribunale di Bologna, con ordinanza
emessa il 23 agosto 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), "nella parte in cui esclude
che la rendita vitalizia che il lavoratore subordinato iscritto all’assicurazione
generale obbligatoria ha diritto di chiedere e di ottenere, ove il datore di
lavoro abbia omesso di pagare la contribuzione dovuta all'ente assicuratore,
possa essere domandata a proprie spese anche dai coadiutori familiari
dell'imprenditore artigiano";
che, pur
rilevando come questa Corte abbia già dichiarato non fondata identica questione
sulla base di un'interpretazione logico-sistematica della norma impugnata che
consentirebbe di riconoscere al collaboratore familiare dell'artigiano il
diritto alla menzionata rendita vitalizia (sentenza n. 18 del 1995),
il rimettente afferma tuttavia di "aderire" alle tesi, sostenute in
sede giudiziaria dal convenuto INPS, circa l'efficacia non direttamente
vincolante delle sentenze cosiddette interpretative di rigetto e circa
l'inestensibilità della disciplina in esame alla fattispecie de qua;
che - riguardando
dunque la denunciata norma, secondo il Tribunale di Bologna, esclusivamente i
lavoratori subordinati iscritti all'assicurazione obbligatoria (così come essa
applicabile ad altre categorie professionali di assicurati solo ove
espressamente previsto da altre disposizioni) - l'esclusione della tutela per i
collaboratori familiari dell'imprenditore artigiano porrebbe in essere una
disparità di trattamento non giustificata dalle differenze di sostanza e di
regolamentazione del regime previdenziale delle imprese artigiane rispetto a
quello dei lavoratori dipendenti, in quanto i coadiuvanti dell'impresa
artigiana, anche se appartenenti alla famiglia dell'imprenditore, hanno un
rapporto assimilabile sotto molti aspetti a quello del lavoratore subordinato;
che é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di
inammissibilità ovvero di infondatezza della sollevata questione.
Considerato che questa Corte, con detta sentenza n. 18 del 1995, ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, altra identica
questione, riguardante la stessa norma ed anche allora sollevata con
riferimento ai medesimi parametri oggi evocati;
che, in quella
sede, é stato rilevato come, attraverso la previsione della facoltà di
costituire la rendita ai sensi del denunciato art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, si sia mirato non già ad offrire un particolare modo di
risarcimento del danno, bensì a realizzare il medesimo effetto dell'ormai non
più possibile adempimento dell'obbligo contributivo da parte di chi era tenuto
al versamento;
che - ricostruito
l'àmbito di operatività del congegno di regolarizzazione della posizione
contributiva in termini di intima correlazione di esso con la generale
disciplina dell'assicurazione dei lavoratori subordinati di cui al r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827, ed alla legge 4 luglio 1959, n. 463 - la Corte ha
pertanto affermato che, in mancanza di indizi normativi in senso contrario,
rimane affidato all'interprete il compito di stabilire se non sia il dinamismo
stesso della legislazione previdenziale, improntata al principio della
sicurezza sociale, a far ritenere applicabile in via estensiva la norma
denunciata (avente connotati di generalità e di astrattezza tali da renderla
applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori
non aventi una posizione attiva nel determinismo contributivo) anche ai
familiari dell'artigiano che non siano titolari dell'impresa, ma lavorino
abitualmente e prevalentemente nell'azienda;
che l'odierno
rimettente, non solo non ha seguíto le coordinate ermeneutiche specificamente
tracciate in quella decisione (le quali lo avrebbero portato a decidere la
controversia nel senso da lui auspicato), ma si é limitato a dichiarare di
"aderire" alle tesi difensive sostenute in giudizio da una delle
parti, senza svolgere alcuna ulteriore motivazione in ordine all'asserita
impossibilità di interpretare la norma denunciata secondo il senso indicato;
che, pertanto, la
sollevata questione é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti),
sollevata - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione -
dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
gennaio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO,
Presidente
Cesare RUPERTO,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2001.