ORDINANZA N.20
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 8 febbraio 1948, n.
47 (Disposizioni sulla stampa) e 596-bis del codice penale, promosso,
nell'ambito di un procedimento civile, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1999
dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione dell'attore nel
procedimento a quo nonchè l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre
2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;
uditi l'avvocato Elio Ripoli per la parte
costituita e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato,
in riferimento all'art 68, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 8 febbraio 1948, n.
47 (Disposizioni sulla stampa) e 596-bis del codice penale, in quanto
interpretati nel senso "della loro applicabilità nei confronti del
direttore ed editore del giornale, anche ai casi in cui l'autore delle opinioni
sia ammesso alla garanzia dell'art. 68, primo comma, Cost.";
che il rimettente
premette che nella causa civile per risarcimento dei danni, intentata da
persona che si ritiene diffamata da un articolo apparso sul quotidiano "il
Manifesto" nei confronti dell'autore della pubblicazione, del direttore
responsabile e del legale rappresentante della società editrice, il Tribunale
ha dichiarato con sentenza l'inammissibilità della domanda proposta nei
confronti dell'autore dell'articolo, deputato Nicola Vendola, a seguito della
delibera di insindacabilità pronunciata dalla Camera dei deputati a norma dell'art.
68 della Costituzione;
che il giudice
a quo rileva che, per "costante" interpretazione
giurisprudenziale, nei casi di diffamazione a mezzo stampa permane la
responsabilità del direttore e dell'editore del giornale "anche in
presenza della causa di esonero riconosciuta al parlamentare ex art. 68
c. 1 Cost.", in quanto la "oggettività dell'illecito penale [...] non
consente il venir meno della responsabilità per omissione, nell'ipotesi in cui
l'autore dell'illecito non é punito per l'applicabilità della specifica
esenzione soggettiva (e funzionale) prevista dall'art. 68 Cost.";
che, ad avviso
del rimettente, tale indirizzo giurisprudenziale si pone in contrasto con
l'art. 68 Cost., in quanto "di fatto tende ad escludere o a rendere
oltremodo difficile la possibilità per il parlamentare di esprimere le proprie
opinioni a mezzo della stampa";
che ne
deriverebbe una evidente contraddizione, perchè da un lato viene prevista una
prerogativa per le opinioni espresse in connessione con l'esercizio della funzione
parlamentare, dall'altro, affermandosi "la responsabilità dei veicoli di
divulgazione" di tali opinioni, si creano ostacoli alla diffusione del
pensiero del parlamentare fuori dal contesto del Parlamento;
che si é
costituito nel giudizio l'attore nel procedimento a quo, chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che la parte
costituita - premesso che avverso la sentenza parziale pronunciata dal giudice
rimettente nei confronti del parlamentare autore dell'articolo diffamatorio é
stato proposto appello, con il quale, tra l'altro, viene contestata la
legittimità della deliberazione di insindacabilità votata dalla Camera e si
sollecita la Corte di appello a sollevare conflitto di attribuzione - rileva,
nel merito, che il sacrificio della giurisdizione derivante dalla prerogativa
soggettiva dell'art. 68 Cost. non assicura, contrariamente a quanto asserisce
il Tribunale, "una copertura costituzionale delle opinioni diffamatorie,
bensì offre, solo a favore del parlamentare, una astensione dall'intervento
sanzionatorio che non elide la illegittimità oggettiva della condotta, nè
sopprime il dovere di controllo dei soggetti responsabili ai sensi delle norme
denunciate";
che
l'accoglimento della censura estenderebbe inopinatamente la insindacabilità a
soggetti estranei all'esercizio delle funzioni che costituiscono il fondamento
della prerogativa stessa, con evidente "degrado della dialettica
politica", poichè la libera divulgazione di espressioni o concetti
diffamatori "non può costituire materia di alcuna garanzia
costituzionale";
che, sotto il
profilo della rilevanza della questione, la parte conclude che, ove la Corte di
appello sollevasse il conflitto di attribuzione, la deliberazione della Camera
non potrebbe sfuggire all'annullamento da parte della Corte costituzionale,
essendo in palese contrasto con i principi enunciati in materia dalla Corte
stessa circa il nesso funzionale tra le opinioni espresse e la funzione
parlamentare;
che sussiste,
pertanto, un profilo di pregiudizialità, in quanto l'annullamento della
deliberazione della Camera determinerebbe l'irrilevanza della questione di
costituzionalità sollevata dal Tribunale;
che é intervenuto
nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga
dichiarata inammissibile, o, in subordine, infondata;
che, secondo
l'Avvocatura, le censure prospettate dal giudice rimettente "non
discendono dal diritto vivente formatosi in riferimento ad una normativa
ordinaria, che si porrebbe, perciò, in contrasto con la norma
costituzionale", ma si fondano "sulla riconduzione della guarentigia
costituzionale al novero delle immunità ed alla riconduzione di queste ultime
(secondo un orientamento prevalente, seppur non unitario) alle cause personali
di esclusione della pena (perciò facenti eccezione all'art. 3 c.p.)": di
conseguenza, la questione sarebbe inammissibile perchè tendente a un
"intervento sul parametro valutativo piuttosto che sulla disposizione secondaria";
che in sede di
discussione il difensore della parte privata costituita e l'avvocato dello
Stato hanno ulteriormente sviluppato le ragioni a sostegno della
inammissibilità e dell'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale.
Considerato che il giudice a quo rileva che,
per "costante" interpretazione giurisprudenziale, in caso di
diffamazione a mezzo stampa permane la responsabilità del direttore del
giornale e dell'editore anche quando nei confronti del parlamentare autore
della pubblicazione sia intervenuta la deliberazione di insindacabilità della
Camera di appartenenza a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., e lamenta che
tale indirizzo giurisprudenziale, basato sul presupposto che l'insindacabilità
sia una causa soggettiva di esenzione dalla responsabilità, si pone in
contrasto con l'art. 68 Cost., in quanto di fatto inciderebbe sulla possibilità
del parlamentare di esprimere le sue opinioni a mezzo della stampa;
che il rimettente
vorrebbe quindi estendere l'esonero dalla responsabilità al direttore del
giornale e all'editore, ma non trae le conseguenze applicative
dell'interpretazione che egli stesso considera conforme al parametro
costituzionale evocato, a causa dell'esistenza della "costante"
giurisprudenza che segue l'interpretazione da lui non condivisa;
che,
contrariamente a quanto il rimettente mostra di ritenere, nulla osta a che il
giudice a quo adotti egli stesso quella interpretazione che, a suo
avviso, gli consentirebbe di superare i prospettati dubbi di costituzionalità;
che, in
definitiva, il rimettente ha sottoposto a questa Corte esclusivamente una
questione di interpretazione dell'art. 68, primo comma, Cost., e non già una
questione concernente il contrasto tra il significato da attribuire alle norme
ordinarie da applicare nel giudizio a quo e il parametro costituzionale
evocato;
che la questione
deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 596-bis del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 68, primo comma, della Costituzione,
dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
gennaio 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Guido NEPPI
MODONA, Redattore
Depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2001.