ORDINANZA N.19
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
come modificato dall’art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e
contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997),
convertito in legge 28 gennaio 1997, n. 30, promosso con ordinanza emessa il 16
febbraio 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dal sindacato
SIPDAD ed altri contro il Ministero delle finanze ed altri, iscritta al n. 416
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visti l’atto di costituzione del sindacato
SIPDAD nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 12 dicembre
2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che - nel corso di due appelli cautelari
proposti per la sospensione dell'esecuzione del bando di concorso relativo alla
prova selettiva per l'accesso ai corsi di riqualificazione per la copertura di
posti nella nona qualifica funzionale di personale dell'Amministrazione
finanziaria (Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette) - il
Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1999, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria,
finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per
l'anno 1997), convertito in legge 28 gennaio 1997, n. 30, "nella parte
ancora in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale 4 gennaio 1999, n.
1";
che il giudice a
quo ripropone (ritrascrivendone i motivi) la medesima questione già
sollevata con ordinanza emessa il 5 maggio 1998 (iscritta al n. 550 del
registro ordinanze 1998) e decisa, con la citata sentenza, nel senso della
illegittimità costituzionale delle norme oggetto anche del presente scrutinio,
"limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla
settima qualifica funzionale";
che, secondo il
rimettente, se le ragioni connesse ai limiti oggettivi di rilevanza in quel
giudizio non consentono di estendere alla fattispecie il dictum della
Corte, tuttavia l'identità della ratio decidendi porta a ritenere non
manifestamente infondati gli stessi dubbi di incostituzionalità delle
denunciate disposizioni, anche in relazione alle procedure di riqualificazione
per l'accesso alle altre qualifiche funzionali (e segnatamente alla nona);
che, infatti -
continua il Consiglio di Stato -, l'istituzione di procedimenti di
"riqualificazione" del personale (consistenti in una prova scritta,
in un corso ed in una prova finale teorico-pratica), riservati ai dipendenti in
servizio, per la copertura di tutti i posti disponibili nelle dotazioni
organiche dell'amministrazione finanziaria (livelli dal V al IX), risultano lesivi:
a) dell'art. 97, primo e terzo comma, Cost., per la violazione della regola del
pubblico concorso ed il pregiudizio arrecato al buon andamento della pubblica
amministrazione dalla previsione della copertura di tutti i posti disponibili
mediante un reclutamento interno; b) dell'art. 3 Cost., per la difformità di
regime giuridico rispetto all'accesso ai profili professionali nelle altre
amministrazioni dello Stato;
che é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o
comunque di manifesta infondatezza della sollevata questione;
che si é
costituito il SIPDAD (Dirstat Finanza - Settore Dogane), chiedendo la
declaratoria di fondatezza della sollevata questione.
Considerato che, successivamente alla proposizione
dell'odierno incidente di costituzionalità, le denunciate disposizioni sono
state, in più punti, direttamente modificate dall'art. 22, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133 (emanato proprio in sèguito alla sentenza n. 1 del 1999
di questa Corte);
che, in
particolare, tale normativa sopravvenuta prevede, tra l'altro, che: a) la
copertura dei posti, attraverso le procedure di riqualificazione in argomento,
sia limitata a non oltre il settanta per cento dei posti vacanti al 31 dicembre
1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime (art. 3, comma 205);
b) a conclusione dei corsi, i candidati vengano sottoposti ad una prova d'esame
(art. 3, comma 206, lettera e); c) i candidati che abbiano superato la
sola prova selettiva iniziale non possano più essere utilizzati, neppure
provvisoriamente, presso l'ufficio di destinazione e con le funzioni ed il
trattamento economico inerenti al relativo profilo superiore (art. 3, comma
207);
che, così
disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulle denunciate
disposizioni, e dunque il giudice a quo deve procedere ad una nuova
valutazione circa la perdurante rilevanza della sollevata questione, anche
perchè il comma 2 del citato art. 22 stabilisce che gli atti ed i procedimenti
svolti nelle procedure di selezione già avviate sono fatti salvi e modificati
di diritto in conformità a quanto disposto dal precedente comma 1;
che, pertanto, si
rende necessaria la restituzione degli atti al giudice medesimo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio
di Stato.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
gennaio 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Cesare RUPERTO,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2001.