Ordinanza n. 17

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ORDINANZA N.17

ANNO 2001

 

Commento alla decisione di

Maurizio Borgo

L'occupazione acquisitiva torna in Cassazione

(per gentile concessione della Rivista telematica Lexitalia.it)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Comune di Farra di Soligo contro Candiago Luigi ed altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Candiago Luigi, nonchè l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 25 maggio 2000, pervenuta alla Corte il 6 settembre 2000, la Corte di cassazione - investita di un ricorso per regolamento di giurisdizione dal Comune di Farra di Soligo, resistente in un procedimento possessorio nei suoi confronti instaurato da Luigi Candiago avanti al Pretore di Treviso, per ottenere la reintegrazione nel godimento di fondi occupati in via d’urgenza dallo stesso Comune al fine di realizzare insediamenti produttivi, nell’asserito presupposto che i provvedimenti autorizzativi dell’occupazione fossero divenuti inefficaci - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

che, secondo la rimettente, la norma denunciata é in contrasto con l’articolo 76 della Costituzione, laddove ha sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie su diritti soggettivi - diversi da quelli indennitari - conseguenti alla tenuta, da parte della pubblica amministrazione, di comportamenti materiali nell’ambito di procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio;

che la norma denunciata, eccedendo dai limiti della delega, avrebbe violato i criteri direttivi dell’art. 11, comma 4, lettera g) della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, che, adducendo la sopravvenienza della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), ha chiesto la restituzione degli atti al giudice a quo perchè proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione;

che si é pure costituita la parte privata Luigi Candiago, che ha sostenuto il venir meno della rilevanza della questione a seguito della sopravvenienza della citata legge n. 205 del 2000.

Considerato che, dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, é sopravvenuta la legge n. 205 del 2000 (in vigore dal 10 agosto 2000), la quale - con l'art. 7 - ha formalmente sostituito il testo dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, ripetendo integralmente il contenuto della norma originaria, ma - naturalmente - attribuendole l’efficacia della legge formale e non più quella della legge sostanziale;

che la valutazione dell’incidenza dell’indicato jus superveniens in ordine al persistere della rilevanza della questione compete alla rimettente;

che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti alla rimettente perchè possa compiere la suddetta valutazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.