ORDINANZA N.16
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 13 bis della legge 3 agosto 1998,
n. 302 (Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai),
come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 (Disciplina
transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal
secondo comma dell’art. 567 del codice di procedura civile), convertito in
legge 14 maggio 1999, n. 134, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1999
dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino sul ricorso proposto
dalla Banca Popolare dell'Irpinia s.r.l. contro Pastena Orsola, iscritta al n.
364 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 novembre
2000 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 10 giugno 1999,
pervenuta alla Corte il 29 maggio 2000, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale
di Avellino - investito, in data 24 marzo 1999, di un reclamo proposto dalla
Banca Popolare dell’Irpinia società cooperativa a r.l., creditrice procedente,
contro il decreto emesso in data 12 febbraio 1999, con il quale aveva
dichiarato estinta una procedura esecutiva immobiliare risalente al 1998, a
causa della mancata tempestiva produzione, da parte della creditrice,
dell’estratto delle mappe censuarie nei sessanta giorni dal deposito (avvenuto
in data 10 settembre 1998) dell’istanza di vendita, ai sensi dell’art. 567,
secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte con la legge 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in tema di
espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai), entrata in vigore l’8
settembre 1998 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
13-bis di tale legge, intitolato <<Norma transitoria>>;
che tale norma
transitoria é stata aggiunta alla citata legge n. 302 del 1998 dall’art. 4 del
decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 (Modifiche dei requisiti per la nomina
dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite
dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell’art. 123-bis
dell’ordinamento giudiziario, nonchè disciplina transitoria della legge 3
agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata), convertito con
modificazioni dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, ed é stata poi modificata
dall’art. 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64 (Disciplina transitoria per
i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma
dell’art. 567 del codice di procedura civile), convertito a sua volta con
modificazioni nella legge 14 maggio 1999, n. 134;
che l’ordinanza
enuncia che l’estinzione era stata correttamente dichiarata, in quanto la
creditrice procedente, dopo aver depositato l’istanza di vendita il 10
settembre 1998, aveva depositato una "relazione notarile" in data 6
novembre 1998, ma aveva, poi, prodotto l’estratto delle mappe censuarie solo il
27 gennaio 1999;
che, secondo il
rimettente, il certificato notarile di cui al secondo comma dell’art. 567 cod.
proc. civ. non può sostituire tutta la documentazione da tale norma richiesta,
ed in particolare il certificato di destinazione urbanistica e l’estratto delle
mappe censuarie;
che la proroga
dei termini per la presentazione della documentazione di cui al secondo comma
dell’art. 567, prevista dalla disciplina transitoria di cui alla norma
denunciata per le procedure esecutive pendenti alla data dell’entrata in vigore
della legge n. 302 del 1998, non consentirebbe di ritenere tempestivo il
deposito della mappa censuaria in data 27 gennaio 1999;
che a tale
conclusione il rimettente perviene, sia in base al testo dell’art. 13-bis introdotto
dal d.l. n. 328 del 1998 e relativa legge di conversione n. 399 del 1998, sia
in base a quello di cui al d.l. n. 64 del 1999 e relativa legge di conversione
n. 134 del 1999, in quanto tale proroga - ed in particolare quella disposta dal
d.l. n. 64 del 1999 e relativa legge di conversione - per un verso, non sarebbe
applicabile alle procedure esecutive nelle quali l’istanza di vendita sia stata
depositata (come era avvenuto nella specie) fra l’entrata in vigore della legge
n. 302 del 1998 e quella del medesimo decreto-legge, e, per altro verso, non
potrebbe incidere sul procedimento esecutivo oggetto del reclamo, essendo stata
la procedura esecutiva già dichiarata estinta;
che é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo l’infondatezza della questione.
Considerato che, successivamente all’ordinanza di
rimessione, la norma impugnata ha subito ulteriori modificazioni;
che, infatti, il
suo testo é stato sostituito prima dal decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480
(Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione
prescritta dall’art. 567 del codice di procedura civile per l’istanza di
vendita nell’espropriazione immobiliare), convertito con modificazioni nella
legge 16 febbraio 2000 e poi di recente dal decreto- legge 18 ottobre 2000, n.
291 (Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della
documentazione prescritta dall’art. 567 del codice di procedura civile relativa
all’istanza di vendita nell’espropriazione immobiliare), convertito con modificazioni
nella legge 14 dicembre 2000, n. 372;
che la
valutazione dell’incidenza delle indicate sopravvenienze normative sulla
rilevanza della sollevata questione compete al rimettente, al quale gli atti
devono pertanto essere restituiti;
che la disposta
restituzione preclude ogni valutazione in ordine alla premessa interpretativa
del rimettente, secondo cui la norma denunciata - anche nel tenore emergente a
partire dal decreto-legge n. 64 del 1999 (il quale già, a differenza del
precedente decreto n. 328 del 1998 e della relativa legge di conversione, non
considerava più come presupposto per l’applicazione del regime transitorio di
proroga dei termini l’anteriorità della presentazione dell’istanza di vendita
rispetto all’entrata in vigore della legge n. 302 del 1998) - non potrebbe
regolare la procedura esecutiva cui si riferisce il giudizio a quo,
nella quale l’istanza di vendita venne presentata dopo l’entrata in vigore
della legge n. 302 del 1998;
che parimenti
preclusa resta la valutazione dell’altra affermazione del remittente il quale
considera ormai esaurita la vicenda di cui al procedimento esecutivo, pur in
pendenza di un reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., contro
il provvedimento dichiarativo dell’estinzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice
dell’esecuzione del Tribunale di Avellino.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
gennaio 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Franco BILE,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2001.