ORDINANZA
N. 15
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto–legge 19 giugno 1970, n. 370
(Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale
insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e
artistica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970,
n. 576, promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1999 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara sul ricorso
proposto da Marini Lore contro il Provveditorato agli Studi di Chieti ed altro,
iscritta al n. 341 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Marini Lore
nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15
novembre 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da
un’insegnante elementare nei confronti del Provveditorato agli studi di Chieti,
il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di
Pescara, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell’art. 2 del decreto–legge 19 giugno
1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo
dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione
elementare, secondaria e artistica), convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1970, n. 576;
che il giudice
rimettente ha premesso che la ricorrente, insegnante elementare assunta in
ruolo a decorrere dal 1° ottobre 1976, avendo prestato servizio di pre–ruolo
presso il doposcuola gestito dal locale patronato scolastico dall’anno
scolastico 1967/68 fino all’anno scolastico 1975/76 (con la sola interruzione
dell’anno 1968/69), aveva chiesto al Provveditorato agli studi di Chieti, ai
sensi della norma oggi impugnata, il riconoscimento, ai fini giuridici ed
economici, del periodo svolto nel doposcuola, e che, a seguito del rigetto
dell’istanza, la ricorrente si era rivolta al TAR per l’annullamento del
relativo provvedimento;
che il giudice a
quo ha precisato che l’interpretazione del citato art. 2 fornita dal
Provveditorato é da ritenersi esatta, in quanto conforme all’indirizzo
giurisprudenziale secondo cui detta norma, essendo di natura eccezionale, non
consente un’interpretazione estensiva, il che comporta che non é riconoscibile
come servizio di ruolo il lavoro di insegnamento svolto nei doposcuola gestiti
dagli ormai soppressi patronati scolastici;
che proprio
quest’orientamento della giurisprudenza, tuttavia, nel vietare il
riconoscimento del servizio prestato nel doposcuola, appare in contrasto con
gli artt. 3 e 35 della Carta fondamentale;
che i patronati
scolastici, infatti, istituiti presso ogni Comune, ai sensi della legge 4 marzo
1958, n. 261, con una serie di compiti fra i quali quelli di organizzare e
gestire il doposcuola, compivano tali attività sotto la vigilanza del
Provveditore agli studi e sulla base di programmi predisposti dal Ministero
della pubblica istruzione, sicchè appare fuor di dubbio al TAR rimettente che
il lavoro svolto dalla ricorrente nel doposcuola é da considerarsi in tutto
paragonabile a quello che si svolgeva nella scuola "popolare", che é
invece menzionata dalla norma impugnata, di modo che il trattamento
differenziato tra i due tipi di insegnamento non può non tradursi in una
violazione del principio di eguaglianza;
che analoghe
considerazioni portano a ritenere vulnerato anche l’art. 35 Cost., poichè
l’esclusione prevista dalla norma in esame comporta una minore tutela del
diritto al lavoro;
che nessun dubbio
sussiste, infine, sul profilo della rilevanza, perchè il ricorso pendente
dovrebbe essere rigettato allo stato attuale della normativa, mentre diverso
esito potrebbe aversi in caso di accoglimento della presente questione;
che é intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga
dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che la presunta violazione del principio
di eguaglianza é da ricondursi, secondo il ragionamento svolto dal giudice
rimettente, alla diversità di trattamento tra il periodo di insegnamento
compiuto nel doposcuola e quello compiuto nella scuola popolare;
che emerge invece
chiaramente dal tenore dell’art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 261, tesa al
riordinamento degli ormai soppressi patronati scolastici, come l’attività
svolta dagli insegnanti elementari presso i doposcuola si inserisse nel
contesto di una più ampia opera di assistenza che i patronati stessi erano
tenuti a compiere;
che detta opera
prevedeva, come risulta dalla norma ora richiamata, anche la fornitura gratuita
agli alunni bisognosi di libri, indumenti, medicinali ed oggetti di
cancelleria, e che il doposcuola era collegato con l’integrazione alimentare
gestita tramite la refezione scolastica;
che, pertanto, il
lavoro svolto nel doposcuola era teso solo in parte ad una vera e propria
finalità di docenza, di modo che ben si comprende come la norma impugnata abbia
escluso detto periodo dal particolare beneficio del riconoscimento del servizio
compiuto prima di essere immessi in ruolo;
che, viceversa,
la scuola popolare, istituita con d.l.C.p.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, e poi
eliminata dall’art. 47 della legge 20 maggio 1982, n. 270, aveva come obiettivo
quello di combattere l’analfabetismo, svolgendo corsi diurni o serali per
consentire il completamento dell’istruzione elementare e l’orientamento degli
alunni verso l’istruzione media o professionale;
che l’attività
svolta presso le scuole popolari, perciò, era finalizzata esclusivamente
all’insegnamento, tanto che gli incarichi ai docenti erano conferiti con nomina
del provveditore agli studi (art. 4 del d.l.C.p.S. 17 dicembre 1947, n. 1599);
che nessuna
violazione del principio di eguaglianza é, dunque, configurabile nel diverso
trattamento che la norma impugnata compie tra i due diversi tipi di attività
svolta dai maestri elementari, tanto più che detta norma ha, all’evidenza,
carattere di eccezionalità;
che, parimenti,
non é vulnerato l’art. 35 della Costituzione, il quale contiene solo un
principio generale di tutela del lavoro;
che, pertanto, la
prospettata questione é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto–legge 19 giugno
1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo
dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare,
secondaria e artistica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1970, n. 576, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione
staccata di Pescara, con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
gennaio 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente e Redattore
Depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2001.