ORDINANZA
N. 14
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 2
settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli
formati ai sensi del regolamento CEE n. 270/79), promosso con ordinanza emessa
il 28 aprile 1998 dal TAR della Toscana, iscritta al n. 184 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
14, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visti l’atto di costituzione di Crescenzi
Angela ed altri nonchè l’atto di intervento della Regione;
udito nell’udienza pubblica del 14 novembre
2000 il Giudice relatore Fernanda Contri;
uditi gli avvocati Andrea Pisaneschi per Angela
Crescenzi ed altri e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio
amministrativo promosso da alcuni divulgatori agricoli dipendenti della Regione
Toscana, il TAR della Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 97
e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2
della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli
regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n.
270/79), nella parte in cui prevede l’inquadramento dei divulgatori agricoli
nella settima anzichè nell’ottava qualifica funzionale;
che, nel procedimento
a quo, i ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta regionale
di inquadramento nella settima qualifica funzionale anzichè nell’ottava,
conforme all’impugnato art. 2 della legge regionale n. 44 del 1992, del quale
hanno eccepito l’incostituzionalità davanti al TAR rimettente, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
che il collegio
rimettente ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale
sollevata ad istanza di parte, ed argomenta la non manifesta infondatezza della
stessa invocando, come si é detto, anche l’art. 117 della Costituzione, in
relazione ai princìpi fondamentali contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93
(Legge-quadro sul pubblico impiego); nel d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68
(Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di
cui all’art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93);
nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421);
che, ad avviso
del TAR della Toscana, la figura del divulgatore agricolo richiede
l’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale, giacchè le funzioni ad esso
affidate, di promozione e assistenza alle imprese agricole, anche al fine di
rendere queste ultime idonee "al soddisfacimento degli obiettivi
comunitari", comportano "compiti di analisi, programmazione,
gestione, controllo ed elaborazione di linee previsionali" che, anche a
norma dell’art. 12 della legge della Regione Toscana 21 agosto 1989, n. 51
(Testo unico delle leggi sul personale), ritenuto sostanzialmente ricognitivo
di princìpi fondamentali della legislazione statale, giustificano l’inquadramento
nell’ottava qualifica funzionale, analogamente a quanto disposto da leggi di
altre regioni, in relazione alle quali si lamenta una ingiustificata disparità
di trattamento;
che il giudice
amministrativo rimettente esclude che ogni regione possa del tutto liberamente
rapportare la posizione dei divulgatori alle proprie specifiche esigenze
organizzative, giacchè la figura professionale di cui si tratta "é
concepita per il perseguimento di identiche finalità, ritenute di interesse
comunitario, e si inserisce in un unico contesto programmatorio, elaborato a
livello nazionale";
che nel giudizio
davanti a questa Corte si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio
amministrativo a quo per chiedere l’accoglimento della questione di
legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza in epigrafe, svolgendo
deduzioni sostanzialmente analoghe alle argomentazioni in quella contenute e
censurando sotto un profilo ulteriore la disciplina impugnata, la quale, come
risulterebbe dai lavori preparatori, avrebbe previsto l’inquadramento dei
divulgatori agricoli in una categoria funzionale non corrispondente al loro
profilo professionale esclusivamente per ragioni di contenimento della spesa;
che nel presente
giudizio si é costituita anche la Regione Toscana per chiedere la declaratoria
di infondatezza della questione sollevata dal TAR della Toscana;
che, in
prossimità dell'udienza, i ricorrenti nel giudizio amministrativo a quo
hanno depositato una memoria per illustrare più diffusamente quanto già dedotto
in sede di costituzione e per argomentare ulteriormente la fondatezza della
questione sollevata, lamentando in particolare la violazione dei princìpi
fondamentali di cui agli artt. 1 e 4 della legge quadro sul pubblico impiego n.
93 del 1983, della perequazione e omogeneizzazione del trattamento
giuridico-economico dei dipendenti pubblici e del principio di inquadramento
secondo le declaratorie formali delle funzioni;
che anche la
Regione Toscana, parte resistente nel procedimento principale, ha depositato
una memoria per eccepire l'inammissibilità per irrilevanza della questione
sollevata - in considerazione della possibilità di fare applicazione diretta
nel giudizio a quo del regolamento CEE n. 270/79, con conseguente
disapplicazione della disposizione denunciata - e comunque per insistere nella
richiesta della declaratoria di infondatezza, escludendo, in particolare,
l'esistenza di una disciplina statale che indichi la qualifica funzionale in
cui inquadrare il personale di cui si tratta ed osservando che le mansioni dei
divulgatori agricoli "comportano assunzione di responsabilità … ma non
implicano certo elevata specializzazione professionale, nè compiti di
particolare complessità".
Considerato che, successivamente all'ordinanza di
rimessione, la legge della Regione Toscana 29 febbraio 2000, n. 19
(Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni
normative), art. unico, al comma 1 ha disposto l'abrogazione espressa della
legge impugnata dal TAR della Toscana, qualificando "non più operanti"
le norme – tra le quali la legge regionale n. 44 del 1992 - inserite
nell'Allegato A e precisando, al comma 3, che le disposizioni abrogate
continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime,
nel periodo della loro vigenza, "al fine della completa esecuzione dei
procedimenti di entrata e di spesa";
che, pertanto,
dovendo l'interpretazione delle disposizioni della sopravvenuta legge regionale
abrogatrice e il necessario riesame della rilevanza della sollevata questione
essere rimessi al collegio rimettente, si rende necessaria la restituzione
degli atti al giudice a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al TAR della
Toscana.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
gennaio 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Fernanda CONTRI,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2001.