ORDINANZA N.12
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), promosso con
ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dal Tribunale di Trapani nel procedimento
civile vertente tra Schifano Vincenzo e il Comune di Trapani, iscritta al n.
336 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre
2000 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 6 dicembre 1999,
pervenuta alla Corte il 17 febbraio 2000, il Tribunale di Trapani, nel corso
del giudizio civile instaurato da Vincenzo Schifano contro il Comune di
Trapani, per ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno
sofferto in conseguenza di un’occupazione illegittima con effetti acquisitivi
di un’area di sua proprietà, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
della L. 15 marzo 1997, n. 59);
che, secondo il
rimettente, la norma denunciata é in contrasto con l’articolo 76 della
Costituzione, laddove ha sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario ed
ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno conseguente ad
attività ablatoria, posta in essere dalla pubblica amministrazione in carenza
di potere e concretatasi nell’irreversibile trasformazione del bene con
destinazione all’uso pubblico (c.d. occupazione acquisitiva od accessione
invertita);
che la norma
denunciata sarebbe incorsa in eccesso di delega, in quanto avrebbe violato i
criteri direttivi dell’art. 11, comma 4, lettera g) della legge di delegazione
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
che é intervenuto
nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura
generale dello Stato, che ha sostenuto l’inammissibilità della questione -
perchè l’ordinanza non avrebbe precisato i termini del giudizio a quo -
e comunque il suo superamento per effetto dell’intervento della legge 21 luglio
2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).
Considerato che, dopo la proposizione della
questione di legittimità costituzionale, é sopravvenuta la legge n. 205 del
2000 (in vigore dal 10 agosto 2000), la quale - con l'art. 7 - ha formalmente
sostituito il testo dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, ripetendo
integralmente il contenuto della norma originaria, ma - naturalmente -
attribuendole l’efficacia della legge formale e non più quella della legge
sostanziale;
che la
valutazione dell’incidenza dell’indicato jus superveniens in ordine al
persistere della rilevanza della questione compete al rimettente;
che, in
conseguenza, si impone la restituzione degli atti al rimettente perchè compia
la suddetta valutazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Trapani.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
gennaio 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Franco BILE,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2001.