ORDINANZA N. 8
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Fernando SANTOSUOSSO
Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Cesare RUPERTO
"
- Riccardo CHIEPPA
"
- Gustavo ZAGREBELSKY
"
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI
"
- Franco BILE
"
- Giovanni
Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 89 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali), promossi con due ordinanze emesse il 1° dicembre 1999 dal Tribunale di
Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, nei procedimenti
civili vertenti tra il Comune di Ischia e la Grafica Nappa s.n.c., iscritte ai
numeri 113 e 114 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
13, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che,
nel corso di un giudizio di opposizione ad una esecuzione mobiliare presso
terzi, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto
Salvo, con ordinanza emessa il 1° dicembre 1999, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 10, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 89 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali);
che,
ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe gli artt.3 e 24 Cost.
precludendo solo ai «vecchi creditori» di procedere ad esecuzione forzata nei
confronti dell’ente pubblico territoriale dichiarato in stato di dissesto e
disponendo che la realizzazione del credito sia subordinata allo svolgimento di
un procedimento non giurisdizionale ma «amministrativo/autoritario la cui
definizione non ha un termine prefissato per legge»;
che
sarebbe altresì violato l’art.10, primo comma, della Costituzione, in relazione
agli artt.5 e 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848) ed all’art.1 del protocollo n. 1 della medesima
convenzione, in quanto la norma impugnata comporterebbe la privazione in capo
al creditore del «bene-titolo di credito (recte:
titolo esecutivo) e del diritto di difesa ex
art. 24 Cost.»;
che,
nel corso di altro giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare presso terzi
vertente fra le stesse parti, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione
distaccata di Melito Porto Salvo, con distinta ordinanza emessa in pari data,
ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale;
che,
con distinti atti del 7 aprile 2000, è intervenuto nei suddetti giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di manifesta
infondatezza della questione.
Considerato che
le due ordinanze sollevano identiche questioni e che, pertanto, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere unitariamente decisi;
che,
successivamente alle ordinanze de quibus,
è entrato in vigore il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale, oltre a prevedere
all’art. 274, lettera hh), la espressa abrogazione dell’intero decreto
legislativo n. 77 del 1995, ha dettato un’autonoma disciplina dell’intera
materia concernente la dichiarazione di dissesto degli enti locali territoriali
Comuni e Province;
che,
pertanto, si impone, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la
restituzione degli atti al giudice a quo,
perché, alla luce dello ius superveniens,
riesamini la rilevanza della questione stessa.
riuniti i
giudizi,
ordina la restituzione degli atti al
Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 dicembre 2000.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 4 gennaio 2001.