ORDINANZA
N. 8
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Fernando
SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Cesare RUPERTO
"
- Riccardo
CHIEPPA "
- Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Carlo
MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto
CAPOTOSTI "
- Annibale
MARINI "
- Franco BILE
"
- Giovanni Maria
FLICK "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 89 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali), promossi con due ordinanze emesse il 1° dicembre 1999 dal
Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, nei
procedimenti civili vertenti tra il Comune di Ischia e la Grafica Nappa s.n.c.,
iscritte ai numeri 113 e 114 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
13, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di
opposizione ad una esecuzione mobiliare presso terzi, il Tribunale di Reggio
Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con ordinanza emessa il 1°
dicembre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 89 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali);
che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe gli artt.3
e 24 Cost. precludendo solo ai «vecchi creditori» di procedere ad esecuzione
forzata nei confronti dell’ente pubblico territoriale dichiarato in stato di
dissesto e disponendo che la realizzazione del credito sia subordinata allo
svolgimento di un procedimento non giurisdizionale ma
«amministrativo/autoritario la cui definizione non ha un termine prefissato per
legge»;
che sarebbe altresì violato l’art.10, primo comma, della Costituzione, in
relazione agli artt.5 e 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848) ed all’art.1 del protocollo n. 1
della medesima convenzione, in quanto la norma impugnata comporterebbe la
privazione in capo al creditore del «bene-titolo di credito (recte: titolo esecutivo) e del diritto
di difesa ex art. 24 Cost.»;
che, nel corso di altro giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare
presso terzi vertente fra le stesse parti, il Tribunale di Reggio Calabria,
sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con distinta ordinanza emessa in pari
data, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale;
che, con distinti atti del 7 aprile 2000, è intervenuto nei
suddetti giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione
di manifesta infondatezza della questione.
Considerato che le due ordinanze sollevano identiche
questioni e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
unitariamente decisi;
che, successivamente alle ordinanze de
quibus, è entrato in vigore il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale, oltre a
prevedere all’art. 274, lettera hh), la espressa abrogazione dell’intero
decreto legislativo n. 77 del 1995, ha dettato un’autonoma disciplina
dell’intera materia concernente la dichiarazione di dissesto degli enti locali
territoriali Comuni e Province;
che, pertanto, si impone, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, la restituzione degli atti al giudice a quo, perché, alla luce dello ius
superveniens, riesamini la rilevanza della questione stessa.
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.