ORDINANZA N. 7
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle
persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,
determinazione forfetaria del reddito e dell’IVA, nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di
contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia
di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con
modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154, promosso con ordinanza emessa
il 17 giugno 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sul
ricorso proposto da Leonelli Osvaldo contro l’Ufficio delle imposte dirette di
Firenze, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di
Firenze, con ordinanza emessa il 17 giugno 1999, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti
in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto
delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell’IVA,
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori
infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè
in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative),
convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154, anche in
relazione a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 ottobre 1991 (Determinazione dei coefficienti di congruità dei
corrispettivi e dei componenti di reddito, nonchè dei coefficienti presuntivi
di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, di cui all’art. 11,
commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154);
che, ad avviso
del rimettente, il citato art. 11, per la genericità dei criteri dettati per la
determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, avrebbe il
carattere di una delega in bianco, con ciò violando il principio della riserva
di legge in materia tributaria enunciato dall’art. 23 Cost.;
che il combinato
disposto delle norme denunciate sarebbe altresì lesivo del principio di
capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., in quanto verrebbe a delineare
un sistema di presunzioni iuris et de iure, non superabile con argomentazioni e
prove contrarie, ed inidoneo, per ciò stesso, a registrare con sufficiente
approssimazione alla realtà la capacità reddituale effettiva del contribuente;
che sarebbe,
d’altra parte, irrilevante – ad avviso sempre del rimettente – la possibilità
di sottrarsi all’accertamento presuntivo mediante la scelta del regime di
contabilità ordinaria, in quanto ciò equivarrebbe a costringere il contribuente,
per sfuggire ad un tipo di tassazione illegittimo, ad optare per la forma
ordinaria negandogli quel diritto di scelta tra le due forme di contabilità
attribuito dalla legge;
che é intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di
inammissibilità o infondatezza della questione;
che l’Avvocatura,
premesso il carattere relativo e non assoluto della riserva di legge prevista
dall’art. 23 Cost., rileva comunque la non conferenza del parametro evocato che
riguarderebbe la disciplina sostanziale della prestazione imposta, laddove le
norme denunciate atterrebbero al procedimento di controllo ed accertamento dei
presupposti di imponibilità definiti dalla legge;
che, in ogni
caso, la legge non lascerebbe all’assoluta discrezionalità dell’amministrazione
la definizione dei coefficienti presuntivi dei compensi e dei ricavi, come
viceversa assume il rimettente, ma fisserebbe criteri sufficientemente specifici
per la loro determinazione;
che la censura
riferita all’art. 53 Cost. si fonderebbe, d’altro canto, secondo l’Avvocatura,
su un erroneo presupposto, in quanto le norme denunciate consentirebbero in
realtà al contribuente – diversamente da quanto ritiene il rimettente - di
superare la presunzione derivante dai coefficienti in questione.
Considerato
che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, il principio della riserva di legge di cui
all’art. 23 della Costituzione va inteso in senso relativo, ponendo al
legislatore l’obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri
direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità
amministrativa (da ultimo, sentenze n. 215 del 1998
e n. 111 del
1997);
che tale obbligo
risulta, nella specie, adeguatamente assolto mediante la disposizione di cui al
comma 3 dell’art. 11, secondo cui "le informazioni necessarie per la
determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre
che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri
dati ed elementi in possesso dell’Amministrazione, da informazioni richieste
agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonchè ad enti ed
istituti, ivi comprese società specializzate in rilevazioni economiche
settoriali";
che é, d’altro
canto, erroneo l’assunto – posto dal rimettente a fondamento dell’asserita
violazione dell’art. 53 Cost. – secondo il quale le norme impugnate
delineerebbero un sistema di presunzioni iuris et de iure, essendo al contrario
previsto all’art. 12, comma 1, che l’accertamento in base ai coefficienti
presuntivi sia effettuato, "a pena di nullità", previa richiesta di
chiarimenti al contribuente e che questi possa, nella risposta, indicare
"i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio
dell’attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori
a quelli risultanti dall’applicazione dei coefficienti";
che, pertanto, la
questione risulta manifestamente infondata.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto
delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell’IVA,
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori
infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè
in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative),
convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in
riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 15
dicembre 2000.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Annibale MARINI,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 4 gennaio 2001.