ORDINANZA N. 6
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO
Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE
"
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24
marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi,
sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),
promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 dalla Commissione tributaria
regionale di Venezia sul ricorso in appello proposto dalla Direzione regionale
delle entrate del Veneto, sezione di Padova, contro Protti
Adelaide, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
30, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio
del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che ¾ nel corso di un giudizio
proposto da un contribuente per ottenere il rimborso di somme pagate, a titolo di imposta, sull’indennità percepita in occasione di una
procedura espropriativa di terreno ubicato in zona
definita di tipo «F» dagli strumenti urbanistici ¾
che
il rimettente rileva che i decreti-legge, i cui effetti vengono fatti salvi,
hanno esteso ai terreni della zona omogenea "F", di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, la tassazione delle "plusvalenze conseguenti
alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali,
di indennità d'esproprio o somme percepite a seguito di procedimenti
espropriativi o di analoga natura", precedentemente prevista, per i soli
terreni rientranti nelle zone omogenee A-B-C e D, dall’art. 11 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale);
che
il rimettente stesso ritiene che la disposizione denunciata si ponga in
contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione,
essendo "eccessivo e ingiustificato" che la discrezionalità del
legislatore possa estendersi fino al punto di paralizzare il recupero di quanto
indebitamente pagato, soprattutto "quando le somme oggetto di imposizione non siano state versate in osservanza del
criterio della capacità contributiva".
Considerato che l'ordinanza non appare adeguatamente motivata
sotto l’aspetto della rilevanza della sollevata questione ai fini della controversia all’esame del giudice a quo;
che,
in particolare, l'ordinanza medesima, limitandosi a precisare che l'indennità
di espropriazione è stata erogata "a seguito del provvedimento 29 aprile
1991", non espone in alcun modo le ragioni, né indica gli elementi (tra
cui, in particolare, la data del titolo posto a fondamento del diritto
all’indennità) che inducono il rimettente a ritenere la fattispecie
riconducibile sotto la disciplina della disposizione denunciata, in una materia
caratterizzata, oltre tutto, da non univoci orientamenti giurisprudenziali,
circa i presupposti della tassazione delle plusvalenze previste dall’art. 11
della legge n. 413 del 1991;
che,
pertanto, in mancanza delle condizioni necessarie per dar ingresso al giudizio
di legittimità costituzionale, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di
imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie,
per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni
tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di
Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 15 dicembre 2000.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Massimo VARI,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 4 gennaio 2001.