Ordianza n. 6 del 2001

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ORDINANZA N. 6

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso in appello proposto dalla Direzione regionale delle entrate del Veneto, sezione di Padova, contro Protti Adelaide, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che ¾ nel corso di un giudizio proposto da un contribuente per ottenere il rimborso di somme pagate, a titolo di imposta, sull’indennità percepita in occasione di una procedura espropriativa di terreno ubicato in zona definita di tipo «F» dagli strumenti urbanistici ¾ la Commissione tributaria regionale di Venezia, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 (pervenuta alla Corte il 20 giugno 2000), iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 3, comma 1, lettera a) dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174 (Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti), 27 aprile 1992, n. 269 (Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti) e 25 giugno 1992, n. 319 (Differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti);

che il rimettente rileva che i decreti-legge, i cui effetti vengono fatti salvi, hanno esteso ai terreni della zona omogenea "F", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, la tassazione delle "plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità d'esproprio o somme percepite a seguito di procedimenti espropriativi o di analoga natura", precedentemente prevista, per i soli terreni rientranti nelle zone omogenee A-B-C e D, dall’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);

che il rimettente stesso ritiene che la disposizione denunciata si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, essendo "eccessivo e ingiustificato" che la discrezionalità del legislatore possa estendersi fino al punto di paralizzare il recupero di quanto indebitamente pagato, soprattutto "quando le somme oggetto di imposizione non siano state versate in osservanza del criterio della capacità contributiva".

Considerato che l'ordinanza non appare adeguatamente motivata sotto l’aspetto della rilevanza della sollevata questione ai fini della controversia all’esame del giudice a quo;

che, in particolare, l'ordinanza medesima, limitandosi a precisare che l'indennità di espropriazione è stata erogata "a seguito del provvedimento 29 aprile 1991", non espone in alcun modo le ragioni, né indica gli elementi (tra cui, in particolare, la data del titolo posto a fondamento del diritto all’indennità) che inducono il rimettente a ritenere la fattispecie riconducibile sotto la disciplina della disposizione denunciata, in una materia caratterizzata, oltre tutto, da non univoci orientamenti giurisprudenziali, circa i presupposti della tassazione delle plusvalenze previste dall’art. 11 della legge n. 413 del 1991;

che, pertanto, in mancanza delle condizioni necessarie per dar ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.