ORDINANZA
N. 6
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n.
75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della
ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), promosso con
ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di
Venezia sul ricorso in appello proposto dalla Direzione regionale delle entrate
del Veneto, sezione di Padova, contro Protti Adelaide, iscritta al n. 433 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che ¾ nel
corso di un giudizio proposto da un contribuente per ottenere il rimborso di
somme pagate, a titolo di imposta, sull’indennità percepita in occasione di una
procedura espropriativa di terreno ubicato in zona definita di tipo «F» dagli
strumenti urbanistici ¾ la Commissione tributaria regionale di Venezia, con
ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 (pervenuta alla Corte il 20 giugno 2000),
iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n.
75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della
ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), nella parte in
cui fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dell’art. 3, comma 1, lettera a) dei
decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174 (Differimento dei termini per la
presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la
definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre
1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie
urgenti), 27 aprile 1992, n. 269 (Differimento dei termini per la presentazione
delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione
agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n.
413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni
dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti) e 25
giugno 1992, n. 319 (Differimento di taluni termini previsti dalla legge 30
dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie
urgenti);
che il rimettente rileva che i
decreti-legge, i cui effetti vengono fatti salvi, hanno esteso ai terreni della
zona omogenea "F", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, la
tassazione delle "plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di
soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità d'esproprio o
somme percepite a seguito di procedimenti espropriativi o di analoga
natura", precedentemente prevista, per i soli terreni rientranti nelle
zone omogenee A-B-C e D, dall’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);
che il rimettente stesso ritiene che la
disposizione denunciata si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione, essendo "eccessivo e ingiustificato" che la
discrezionalità del legislatore possa estendersi fino al punto di paralizzare
il recupero di quanto indebitamente pagato, soprattutto "quando le somme
oggetto di imposizione non siano state versate in osservanza del criterio della
capacità contributiva".
Considerato che
l'ordinanza non appare adeguatamente motivata sotto l’aspetto della rilevanza
della sollevata questione ai fini della controversia all’esame del giudice a quo;
che, in particolare, l'ordinanza
medesima, limitandosi a precisare che l'indennità di espropriazione è stata
erogata "a seguito del provvedimento 29 aprile 1991", non espone in
alcun modo le ragioni, né indica gli elementi (tra cui, in particolare, la data
del titolo posto a fondamento del diritto all’indennità) che inducono il
rimettente a ritenere la fattispecie riconducibile sotto la disciplina della
disposizione denunciata, in una materia caratterizzata, oltre tutto, da non
univoci orientamenti giurisprudenziali, circa i presupposti della tassazione
delle plusvalenze previste dall’art. 11 della legge n. 413 del 1991;
che, pertanto, in mancanza delle
condizioni necessarie per dar ingresso al giudizio di legittimità
costituzionale, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante
disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili
di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi,
premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 gennaio
2001.