ORDINANZA N. 5
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Fernando SANTOSUOSSO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
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Cesare RUPERTO "
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
promosso, con ordinanza emessa il 10 aprile 2000, dalla Commissione tributaria
provinciale di Biella sul ricorso proposto dalla Max Eric di Donati e Lavagno
s.s. contro il Comune di Biella, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13
dicembre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 10 aprile 2000,
emessa nel corso di un giudizio promosso da un contribuente per l’annullamento
di un avviso di accertamento, con il quale si era provveduto alla rettifica in
aumento del “valore di un immobile, dichiarato ai fini ICI”, la Commissione
tributaria provinciale di Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e
53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), "laddove non consente al contribuente, a differenza di
quanto stabilito dal Testo Unico n. 131 del 1986 (Registro), dal decreto legislativo
n. 346 del 1990 (Successioni e donazioni), dal d.P.R. n. 643 del 1972 e
successive modifiche (INVIM), di dichiarare un valore inferiore a quello
risultante dal calcolo aritmetico”;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, nel prevedere che “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore costituente base imponibile dell’ICI si determina in modo automatico applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52” del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non contempla “deroghe a differenza della legge di Registro che consente invece di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico”;
che,
in tal modo, la disposizione stessa non terrebbe “in alcun conto le situazioni
che, con riferimento alle singole unità immobiliari, si possono verificare”, sì
da impedire, inoltre, “allo stesso Comune, destinatario dell’imposta, di
discostarsi dal rigido criterio di valutazione“ anzidetto;
che,
pertanto, ne deriverebbe, secondo l’ordinanza, un vulnus agli artt. 24 e 53 della Costituzione, giacché il
contribuente “non è in condizione di potersi difendere dimostrando l’effettivo
valore dell’immobile” e, per altro verso, “l’applicazione dell’imposta su un
valore determinato in base a criteri astratti viola il precetto costituzionale
della imposizione secondo la capacità contributiva”;
che è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per
l’infondatezza della sollevata questione.
Considerato che, successivamente all’ordinanza di
rimessione, il legislatore, con l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342
(Misure in materia fiscale), nel dettare una disciplina che incide sugli atti
attributivi o modificativi delle rendite catastali, ha previsto, tra l’altro,
che, avverso i predetti atti, resi definitivi per mancata impugnazione (comma 2
del citato art. 74), il contribuente può proporre, entro il termine di 60
giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, ricorso innanzi al giudice
tributario;
che,
pertanto, occorre ordinare, alla luce del menzionato jus superveniens, la restituzione degli atti al giudice rimettente,
al quale spetta di valutare la persistente rilevanza della sollevata questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla
Commissione tributaria provinciale di Biella.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 dicembre 2000.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Massimo
VARI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 4 gennaio 2001.