ORDINANZA
N. 5
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Fernando
SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo
CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto
CAPOTOSTI "
- Annibale
MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
promosso, con ordinanza emessa il 10 aprile 2000, dalla Commissione tributaria
provinciale di Biella sul ricorso proposto dalla Max Eric
di Donati e Lavagno s.s. contro il Comune di Biella,
iscritta al n. 415 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
29, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 10 aprile 2000, emessa nel
corso di un giudizio promosso da un contribuente per l’annullamento di un
avviso di accertamento, con il quale si era provveduto
alla rettifica in aumento del “valore di un immobile, dichiarato ai fini ICI”,
che,
ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, nel prevedere che “per i
fabbricati iscritti in catasto, il valore costituente base imponibile dell’ICI
si determina in modo automatico applicando all’ammontare delle rendite
risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, i
moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dal primo
periodo dell’ultimo comma dell’art.
che,
in tal modo, la disposizione stessa non terrebbe “in alcun conto le situazioni che,
con riferimento alle singole unità immobiliari, si possono verificare”, sì da
impedire, inoltre, “allo stesso Comune, destinatario dell’imposta, di
discostarsi dal rigido criterio di valutazione“ anzidetto;
che,
pertanto, ne deriverebbe, secondo l’ordinanza, un vulnus agli artt. 24 e 53 della
Costituzione, giacché il contribuente “non è in condizione di potersi difendere
dimostrando l’effettivo valore dell’immobile” e, per altro verso,
“l’applicazione dell’imposta su un valore determinato in base
a criteri astratti viola il precetto costituzionale della imposizione
secondo la capacità contributiva”;
che
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’inammissibilità
o, comunque, per l’infondatezza della sollevata questione.
Considerato che, successivamente
all’ordinanza di rimessione, il legislatore, con
l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nel
dettare una disciplina che incide sugli atti attributivi o modificativi delle
rendite catastali, ha previsto, tra l’altro, che, avverso i predetti atti, resi
definitivi per mancata impugnazione (comma 2 del citato art. 74), il
contribuente può proporre, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore
della stessa legge, ricorso innanzi al giudice tributario;
che,
pertanto, occorre ordinare, alla luce del menzionato jus superveniens, la restituzione degli atti
al giudice rimettente, al quale spetta di valutare la persistente rilevanza
della sollevata questione.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti
alla Commissione tributaria provinciale di Biella.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 15 dicembre 2000.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Massimo VARI,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 4 gennaio 2001.