ORDINANZA N. 4
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK
"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 2052 del codice civile promosso con ordinanza emessa
il 27 aprile 2000 dal Giudice di Pace di Ceva nel
procedimento civile vertente tra Fornaciari
Alessandro e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 442 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, nel corso di un
giudizio di risarcimento del danno causato da un capriolo a
un motociclista, il Giudice di pace di Ceva, con
ordinanza del 27 aprile
che, secondo il rimettente, la
legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), sul punto non
innovata dalla successiva legge n. 157 del 1992, nel prevedere che la fauna
selvatica è entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato,
avrebbe comportato la proprietà di detta fauna in capo alla P.A.,
con conseguente applicabilità dell'art. 2052 cod. civ.,
atteso che il fondamento della responsabilità per il danno cagionato da animali
risiede nel concetto di utilità che dall'animale il proprietario o chi se ne
serve ritrae;
che, pertanto, sussisterebbe
una disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale, il
quale è responsabile ex art. 2052
cod. civ., salvo che provi il caso fortuito, e
che la disparità di trattamento
sarebbe ancor più evidente ove si consideri che, mentre per i danni causati
dalla fauna selvatica alle colture esiste un fondo costituito presso ogni
Regione, il cui scopo è quello di prevenire e risarcire tale tipologia di danni
(art. 26 della legge n.157 del 1992), un'analoga
disposizione mancherebbe totalmente nel caso di danni alle persone e/o alle
cose;
che infine, in ordine alla
rilevanza della questione, il giudice a
quo osserva che nella causa sottoposta al suo esame si prospetta in
concreto l'applicabilità dell'art. 2052 cod.civ.;
che nel presente giudizio di
legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo il rigetto della questione.
Considerato che l'irragionevolezza e la disparità di trattamento
lamentata dal rimettente e da questo ricollegata all'interpretazione restrittiva dell'art. 2052 cod.
civ. fornita dalla giurisprudenza di legittimità non
sussiste poiché la disposizione in parola è applicabile solo in presenza di
danni provocati da animali domestici, mentre per quelli cagionati da animali
selvatici si applica invece l'art. 2043 cod. civ.;
che tale diversità trova la sua
giustificazione, nonostante i dubbi espressi in dottrina, nella diversità delle
situazioni poste a raffronto, considerato lo stato di naturale libertà che
caratterizza la fauna selvatica e il differente interesse che distingue i
soggetti proprietari degli animali di cui si tratta;
che, infatti, nel caso in cui
il danno è arrecato da un animale domestico (o in cattività), è naturale
conseguenza che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità
e la custodia di questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi secondo
il criterio di imputazione ex art.
2052 cod. civ.; laddove i danni prodotti dalla fauna
selvatica, e quindi da animali che soddisfano il godimento dell'intera
collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità
intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico
di imputazione della responsabilità civile ex
art 2043 cod. civ.;
che, parimenti, non sussiste il
lamentato vulnus all'art. 3 Cost. dal
momento che, ad avviso di questa Corte, l'esigenza di una parità di trattamento
tra la situazione di fatto di chi patisce un danno alla produzione agricola e
di chi invece vede danneggiata la propria persona o i propri beni dalla fauna
selvatica non sussiste, atteso che non solo sono differenti le predette due
fattispecie, ma la ratio stessa della
normativa di cui alla legge n. 157 del 1992 risiede nella specificità della
protezione offerta in relazione ai danni subiti dalle produzioni agricole a
causa della fauna selvatica; il legislatore – nella sua scelta discrezionale,
suscettibile ovviamente di variare nel tempo – ha inteso approntare una tutela
peculiare dell'agricoltura indennizzando gli effetti negativi ad essa derivanti
dalla presenza di quegli animali sul territorio, presenza che nell'attuale
contesto storico sociale è ritenuta meritevole di protezione nel quadro di un
armonico equilibrio ambientale;
che, pertanto, la questione
sollevata deve ritenersi sotto ogni profilo, manifestamente infondata.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ceva con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente e Redattore
Depositata in
cancelleria il 4 gennaio 2001.