ORDINANZA
N. 4
composta dai
signori:
- Fernando SANTOSUOSSO
Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Cesare RUPERTO
"
- Riccardo CHIEPPA
"
- Gustavo ZAGREBELSKY
"
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI
"
- Franco BILE
"
- Giovanni
Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 2052 del codice civile promosso con ordinanza emessa
il 27 aprile 2000 dal Giudice di Pace di Ceva nel procedimento civile vertente
tra Fornaciari Alessandro e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 442 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13
dicembre 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di
risarcimento del danno causato da un capriolo a un motociclista, il Giudice di
pace di Ceva, con ordinanza del 27 aprile 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile in riferimento
all'art. 3 Cost., in quanto la disposizione censurata, così come interpretata
dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo dall'ambito della sua
applicazione la responsabilità dello Stato per i danni causati dalla fauna
selvatica, contrasterebbe con il principio costituzionale di uguaglianza;
che, secondo il rimettente, la legge 27
dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la
tutela della fauna e la disciplina della caccia), sul punto non innovata dalla
successiva legge n. 157 del 1992, nel prevedere che la fauna selvatica è
entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, avrebbe
comportato la proprietà di detta fauna in capo alla P.A., con conseguente
applicabilità dell'art. 2052 cod. civ., atteso che il fondamento della
responsabilità per il danno cagionato da animali risiede nel concetto di
utilità che dall'animale il proprietario o chi se ne serve ritrae;
che, pertanto, sussisterebbe una
disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale, il quale è
responsabile ex art. 2052 cod. civ.,
salvo che provi il caso fortuito, e la P.A., pure proprietaria della fauna
selvatica, che di fatto è esonerata dal risarcimento dei danni de quibus in quanto, "in virtù di
una sorta di privilegio", non è tenuta ad alcun obbligo di sorveglianza
sulla fauna di natura selvatica;
che la disparità di trattamento sarebbe
ancor più evidente ove si consideri che, mentre per i danni causati dalla fauna
selvatica alle colture esiste un fondo costituito presso ogni Regione, il cui
scopo è quello di prevenire e risarcire tale tipologia di danni (art. 26 della
legge n.157 del 1992), un'analoga disposizione mancherebbe totalmente nel caso
di danni alle persone e/o alle cose;
che infine, in ordine alla rilevanza
della questione, il giudice a quo
osserva che nella causa sottoposta al suo esame si prospetta in concreto
l'applicabilità dell'art. 2052 cod.civ.;
che nel presente giudizio di
legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo il rigetto della questione.
Considerato che l'irragionevolezza e la disparità
di trattamento lamentata dal rimettente e da questo ricollegata
all'interpretazione restrittiva dell'art. 2052 cod. civ. fornita dalla
giurisprudenza di legittimità non sussiste poiché la disposizione in parola è
applicabile solo in presenza di danni provocati da animali domestici, mentre
per quelli cagionati da animali selvatici si applica invece l'art. 2043 cod.
civ.;
che tale diversità trova la sua
giustificazione, nonostante i dubbi espressi in dottrina, nella diversità delle
situazioni poste a raffronto, considerato lo stato di naturale libertà che
caratterizza la fauna selvatica e il differente interesse che distingue i
soggetti proprietari degli animali di cui si tratta;
che, infatti, nel caso in cui il danno
è arrecato da un animale domestico (o in cattività), è naturale conseguenza che
il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la custodia di
questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi secondo il criterio di
imputazione ex art. 2052 cod. civ.;
laddove i danni prodotti dalla fauna selvatica, e quindi da animali che
soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento
puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il
regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art 2043 cod. civ.;
che, parimenti, non sussiste il
lamentato vulnus all'art. 3 Cost. dal
momento che, ad avviso di questa Corte, l'esigenza di una parità di trattamento
tra la situazione di fatto di chi patisce un danno alla produzione agricola e
di chi invece vede danneggiata la propria persona o i propri beni dalla fauna
selvatica non sussiste, atteso che non solo sono differenti le predette due fattispecie,
ma la ratio stessa della normativa di
cui alla legge n. 157 del 1992 risiede nella specificità della protezione
offerta in relazione ai danni subiti dalle produzioni agricole a causa della
fauna selvatica; il legislatore – nella sua scelta discrezionale, suscettibile
ovviamente di variare nel tempo – ha inteso approntare una tutela peculiare
dell'agricoltura indennizzando gli effetti negativi ad essa derivanti dalla
presenza di quegli animali sul territorio, presenza che nell'attuale contesto storico
sociale è ritenuta meritevole di protezione nel quadro di un armonico
equilibrio ambientale;
che, pertanto, la questione sollevata
deve ritenersi sotto ogni profilo, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di
Ceva con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente e Redattore
Depositata
in cancelleria il 4 gennaio 2001.