ORDINANZA
N. 2
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO
Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY
"
- Carlo MEZZANOTTE "
- Piero Alberto CAPOTOSTI
"
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK
"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre e il 30 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi proposti dalla Federazione lavoratori della funzione pubblica – Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) ed altri contro la Provincia regionale di Messina e da Aprile Silvana contro il Comune di Catania ed altra, iscritte ai numeri 63 e 157 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 16, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il
29 ottobre 1999 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive
modificazioni, «nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la
giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro
contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche,
ivi comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l’assunzione
(comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della
legittimità di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un
generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti
illegittimi, ancorché atti di organizzazione e non di gestione»;
che il
rimettente – investito della impugnativa di una deliberazione della Giunta
provinciale di Messina, avente ad oggetto «Regolamento per il conferimento di
incarichi di funzioni di direzione, dirigenziali e di alta specializzazione,
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per uffici di
diretta collaborazione con l’organo di governo» - assume di avere giurisdizione
in ordine ai soli motivi di ricorso involgenti i tradizionali vizi di
legittimità dell’atto amministrativo e di dovere invece pervenire ratione materiae ad una pronuncia
declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi
dell’art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con riferimento a tutti
gli altri motivi;
che
pertanto i ricorrenti, al fine di ottenere una pronuncia di merito in ordine a
tutti i profili dedotti, si troverebbero nella necessità di adire successivamente
anche il giudice ordinario;
che
siffatta ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, relativamente a talune tipologie di controversie di lavoro dei
dipendenti pubblici, sarebbe in contrasto innanzitutto con l’art. 3 Cost., sia
sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza che sotto
quello della violazione del principio di eguaglianza, per la disparità di
trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli privati, essendo data a questi
ultimi, diversamente dai primi, la possibilità di ottenere una completa tutela
per la violazione delle proprie situazioni soggettive attraverso il ricorso al
solo giudice ordinario;
che sarebbe altresì leso, in danno dei
dipendenti pubblici, il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24
Cost., per il possibile contrasto di giudicati conseguente alla duplicità di
giurisdizione e per l’aggravio nell’esperimento dei mezzi di tutela;
che il
sistema potrebbe essere ricondotto a legittimità solamente mediante la
previsione di una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario in materia di
lavoro, con l’attribuzione del potere di annullamento degli atti presupposti
illegittimi;
che il
medesimo giudice, con ordinanza emessa il 30 novembre 1999, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale della stessa norma e nei medesimi termini di cui
alla precedente ordinanza;
che in
questo secondo giudizio il rimettente – chiamato a decidere sulla impugnativa
di un provvedimento di esclusione da un concorso bandito dal Comune di Catania,
proposta da una concorrente avente diritto alla speciale «riserva» prevista per
il personale interno con qualifica immediatamente inferiore – ritiene che
siffatta controversia non possa rientrare tra quelle «in materia di procedure concorsuali
per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» per le quali
l’art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 prevede la
giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, rispetto alla concorrente
interna in quota di «riserva», il concorso dovrebbe configurarsi come una
procedura non di assunzione ma di progressione in carriera e, dunque,
assumerebbe il valore di una vicenda modificativa del rapporto di lavoro, in
quanto tale attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del
comma 1 dello stesso art. 68;
che,
tuttavia, essendo prevista un’unica graduatoria per i concorrenti in quota di
«riserva» e per quelli esterni, l’esito dell’impugnativa verrebbe
inevitabilmente ad incidere anche sulla posizione di questi ultimi, per i quali
la procedura concorsuale è invece sicuramente di assunzione, con attribuzione
delle relative controversie al giudice amministrativo;
che,
pertanto, il rimettente ritiene di dover declinare la giurisdizione, con
riferimento alla domanda proposta dalla ricorrente ed ai suoi riflessi nei
confronti dei controinteressati «riservatari», e di dover invece decidere nel
merito con riferimento ai soli controinteressati «esterni»;
che è
intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza delle questioni;
che –
per quanto riguarda la prima ordinanza - ad avviso dell’Avvocatura difetterebbe,
in primo luogo, il requisito della necessaria pregiudizialità della questione
rispetto alla definizione del giudizio principale, atteso che la questione
stessa sarebbe essenzialmente sollevata con riguardo alla posizione dei
dipendenti pubblici contrattualizzati mentre il ricorso sarebbe dallo stesso
rimettente ritenuto ammissibile, in relazione al contenuto dell’atto impugnato,
proprio in quanto proposto non da dipendenti in quanto tali ma da
organizzazioni sindacali e rappresentanti aziendali;
che,
in ogni caso, non sussisterebbe, nel merito, alcuna disparità di trattamento in
danno dei dipendenti pubblici, né menomazione o aggravio del loro diritto di
difesa, in quanto la giurisdizione del giudice ordinario riguarderebbe ogni
tipo di controversia di lavoro del personale contrattualizzato e sarebbe tale
da offrire, attraverso il potere di disapplicazione degli atti amministrativi
presupposti ritenuti illegittimi, una tutela esaustiva;
che
non sussisterebbe, d’altro canto, il prospettato rischio di contrasto di
giudicati, proprio in quanto, attraverso la disapplicazione, il giudice
ordinario conosce della legittimità dell’atto amministrativo incidenter tantum, senza efficacia di
giudicato;
che,
per quanto riguarda invece la seconda ordinanza, ad avviso dell’Avvocatura la
posizione soggettiva del candidato «interno» rispetto allo svolgimento
dell’unitaria procedura concorsuale non differirebbe – diversamente da quanto
il rimettente assume – da quella del candidato «esterno», essendo entrambi
titolari di una posizione di interesse legittimo, tutelabile dal giudice
amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità;
che,
pertanto, nella specie non sussisterebbero i presupposti per una pronuncia
parzialmente declinatoria della giurisdizione, essendo la cognizione della
controversia interamente attribuita alla giurisdizione del giudice adito.
Considerato che i due giudizi, avendo ad
oggetto la medesima norma, vanno riuniti per essere unitariamente decisi;
che, per quanto riguarda la prima delle due
ordinanze, lo stesso rimettente dà atto, nella disamina dei motivi di ricorso,
che taluni di quelli in ordine ai quali ritiene sussistere la giurisdizione del
giudice amministrativo investono l’intero regolamento impugnato comportando, in
caso di accoglimento, l’annullamento dell’atto medesimo;
che,
in tale ipotesi, resterebbe evidentemente esclusa la necessità per i ricorrenti
di adire successivamente anche il giudice ordinario;
che la
questione – in difetto di qualsiasi pur sommaria valutazione in ordine alla
eventuale infondatezza dei suddetti motivi di ricorso – risulta, pertanto,
sollevata in via meramente ipotetica e va, per tale ragione, dichiarata
manifestamente inammissibile;
che,
per quanto riguarda la seconda ordinanza, appare palese l’erroneità del
presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo cui la procedura
concorsuale di cui si tratta avrebbe differente natura per i concorrenti in
quota di riserva e per quelli esterni, trattandosi viceversa, sia per gli uni
che per gli altri, di una procedura concorsuale di assunzione nella qualifica
indicata nel bando;
che,
pertanto, l’intera controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione
del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 68, comma 4, del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
che la
questione va, dunque, dichiarata manifestamente infondata.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive
modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999;
b) dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del predetto decreto
legislativo sollevata, sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,
con ordinanza emessa il 30 novembre 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Fernando SANTOSUOSSO,
Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in cancelleria
il 4 gennaio 2001.