ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 18
aprile 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sul ricorso
proposto da Giuseppe Rinalducci contro il Prefetto di Campobasso ed altri,
iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
41, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 30 novembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 18 aprile 2000
il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 16, 76 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedono la
revoca della patente, da parte del prefetto, per coloro che sono sottoposti
alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dall’art. 2
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
che nell’ordinanza di rimessione si
riferisce che il giudizio principale concerne l’impugnazione di un
provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato in data 27
gennaio 1998 nei riguardi di persona sottoposta nella stessa data alla misura
del foglio di via obbligatorio con provvedimento del questore;
che il Tribunale amministrativo
rimettente, premesso il carattere vincolato e non discrezionale del
provvedimento di revoca e dunque ritenuta la rilevanza della questione
sollevata (essendo il ricorso, allo stato della legislazione, da rigettare),
osserva in primo luogo che le norme sulla base delle quali è stato adottato il
provvedimento di revoca sono contenute in un testo avente natura regolamentare
sprovvisto di forza di legge, e precisamente il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575,
emanato in attuazione della “delegificazione” prevista dall’art. 2, commi 7 e
8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; tuttavia, aggiunge il rimettente, la
questione può ugualmente essere sottoposta alla Corte costituzionale, giacché
la prevista emanazione del regolamento di delegificazione riguardava, secondo
la citata legge n. 537, esclusivamente la disciplina del procedimento e non
abilitava il Governo a dettare norme concernenti gli aspetti sostanziali della
materia: deve perciò ritenersi – osserva su questo aspetto il Tribunale
amministrativo - che la nuova formulazione regolamentare della disciplina sia
priva di effetto innovativo per quanto riguarda le condizioni sostanziali della
revoca e che non si sia verificato l’effetto abrogativo delle disposizioni
sostanziali di rango legislativo preesistenti (artt. 120 e 130 del codice della
strada), disposizioni nelle quali il caso di specie trova tuttora la propria
disciplina e delle quali può, in conclusione, demandarsi il controllo di
conformità a Costituzione;
che, tutto ciò premesso, il giudice
rimettente deduce in primo luogo il profilo della violazione dell’art. 76 della
Costituzione, perché, alla stregua di quanto affermato nella sentenza n. 354
del 1998 della Corte costituzionale circa la portata “minimale” della delega
conferita con l’art. 2, lettera t),
della legge 13 giugno 1991, n. 190, che non consentiva l’adozione di norme
innovative rispetto al sistema preesistente, la previsione della revoca della
patente nel caso di sottoposizione a foglio di via obbligatorio, ex art. 2 della legge n. 1423 del 1956,
in quanto priva di riscontro nella legislazione preesistente, deve ritenersi in
contrasto con i limiti posti nella legge di delegazione e pertanto con l’art.
76 della Costituzione;
che ulteriori profili di
incostituzionalità della disciplina sono poi ravvisati dal rimettente in
riferimento: all’art. 3 della Costituzione, per difetto di proporzionalità tra
la revoca e il tipo di misura che ne è causa, essendo il foglio di via
obbligatorio un provvedimento che non priva il soggetto della libertà di
circolazione e che non costituisce un fattore di menomazione dell’individuo,
nonché per irragionevolezza dell’assimilazione del foglio di via alle altre
eterogenee e più gravi misure che impongono o consentono la revoca; all’art. 16
della Costituzione, perché la titolarità della patente viene a dipendere da una
valutazione compiuta dall’autorità di polizia e non da un accertamento in sede
giurisdizionale; infine, all’art. 97 della Costituzione, per l’impossibilità di
una valutazione caso per caso e per il vincolo all’emanazione dell’atto da
parte del prefetto, in conseguenza di un provvedimento adottato ad altri fini
da altra autorità amministrativa;
che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, secondo cui la questione presenterebbe aspetti di
irrilevanza - per non avere il rimettente chiarito se il provvedimento di
revoca sia stato nella specie adottato prima o dopo l’intervento di
“delegificazione” e pertanto se la questione sia riferibile alle norme nella
loro veste regolamentare, ex d.P.R.
n. 575 del 1994 - e sarebbe comunque, nel merito, infondata, come le analoghe
questioni portate in precedenza all’esame della Corte.
Considerato che
il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha sollevato questione di
costituzionalità degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del nuovo codice della strada, nella
loro originaria versione legislativa – e non come sostituiti dal d.P.R n. 575
del 1994 – sul presupposto che essi siano tuttora vigenti nonostante la
“delegificazione” cui sono stati sottoposti, nella parte in cui prevedono la
revoca della patente di guida nei confronti di chi sia soggetto alla misura di
prevenzione del foglio di via obbligatorio, a norma dell’art. 2 della legge n.
1423 del 1956, ritenendo che tale previsione violi gli artt. 3, 16, 76 e 97
della Costituzione: a) l’art. 3, per la sproporzione tra la causa (la misura
del foglio di via obbligatorio) e l’effetto (la revoca della patente) e per
irragionevolezza dell’assimilazione del foglio di via alle più gravi misure che
impongono, o consentono, la revoca in discorso; b) l’art. 16, perché la
titolarità della patente dipende da una valutazione dell’autorità di polizia e
non da un accertamento giurisdizionale; c) l’art. 76, per eccesso di delega,
poiché la norma, innovativa rispetto alla disciplina anteriore, non sarebbe
stata consentita alla luce del carattere “minimale” della delega conferita al
Governo con l’art. 2, lettera t),
della legge n. 190 del 1991; d) l’art. 97, per impossibilità di un
apprezzamento del singolo caso e per il vincolo all’adozione della revoca
derivante da un provvedimento adottato, ad altri fini, da altra autorità
amministrativa;
che con la sentenza n. 427 del 2000,
successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte, pronunciandosi su una
questione analoga – rimessa in base al medesimo presupposto della persistente
vigenza degli impugnati artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del codice della strada nella loro
versione legislativa, nonostante la loro prevista “delegificazione” – ha già
dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 76 della
Costituzione, delle anzidette disposizioni legislative, in combinato disposto
tra loro, nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei
confronti di coloro che sono sottoposti alla misura del foglio di via
obbligatorio di cui all’art. 2 della legge n. 1423 del 1956 (sentenza n. 427
del 2000 citata, punto 6 del diritto
e capo 1) del dispositivo);
che pertanto, essendo state le norme
denunciate già dichiarate incostituzionali nei termini prospettati dal rimettente,
la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 16, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Molise con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.