ORDINANZA
N. 586
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 16 settembre 1999 dal Tribunale di Trieste nel
procedimento penale a carico di C. M. ed altri, iscritta al n. 107 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29
novembre 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il
Tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consente il rinvio o la sospensione del dibattimento nel caso di assoluta
impossibilità a comparire per legittimo impedimento di uno dei due difensori di
fiducia nominati dall’imputato;
che, a parere del giudice a
quo, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 3, primo
comma, della Costituzione, non potendosi reputare in linea con il principio di
ragionevolezza una norma che non considera il legittimo impedimento del
difensore motivo sufficiente per rinviare o sospendere il dibattimento, facendo
“derivare dall’impedimento motivato e giustificato di uno dei difensori di
fiducia, una conseguenza pregiudizievole per l’imputato”;
che vulnerato risulterebbe anche l’art. 24 della Costituzione, in
quanto, attribuendosi al difensore impedito un ruolo fungibile e surrogabile
dal patrocinio dell’unico difensore presente al dibattimento, verrebbe
compresso il diritto dell’imputato ad una difesa integrata, non alternativa e
congiunta conseguente alla nomina di due difensori e, al contempo, verrebbe ad
essere sottratta al difensore, assente per giusta causa ed assoluta
impossibilità a comparire, la facoltà di esercitare rilevanti poteri
processuali nella fase di acquisizione e valutazione della prova;
che la norma denunciata si porrebbe infine in contrasto con gli
artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione ai principi
sanciti dalla legge – delega 16 febbraio 1987, n. 81, con particolare
riferimento a quelli di attuazione nel processo penale dei caratteri del
sistema accusatorio, della partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di
parità in ogni stato e grado del processo, e di adeguamento delle norme
processuali alle convenzioni internazionali;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo dichiararsi inammissibile o infondata la proposta questione.
Considerato che,
successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, l’art. 39, comma
2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche
al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento
giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di
indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione
forense), ha formalmente abrogato la disposizione oggetto di impugnativa;
che l’art. 19, comma 2, della medesima legge n. 479 del 1999, ha
tra l’altro introdotto, nel codice di procedura penale, l’art. 420–ter, recante la disciplina
dell’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore nella fase della
udienza preliminare, mentre nell’art. 39 della citata legge si è novellato
l’art. 484 dello stesso codice, sancendosi l’applicabilità, tra le altre, delle
disposizioni dettate dal richiamato art. 420 – ter agli effetti della verifica della regolare costituzione delle
parti nella fase degli atti introduttivi al dibattimento;
che, alla luce delle modifiche subite dalla normativa censurata,
si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché
verifichi se la questione sollevata sia tuttora rilevante nel procedimento a quo.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione
degli atti al Tribunale di Trieste.
Così deciso, in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.