ORDINANZA
N. 578
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Fernando SANTOSUOSSO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA ”
-
Gustavo ZAGREBELSKY ”
-
Valerio ONIDA ”
-
Fernanda CONTRI ”
-
Guido NEPPI MODONA ”
-
Piero Alberto CAPOTOSTI ”
-
Annibale MARINI ”
-
Franco BILE ”
-
Giovanni Maria FLICK ”
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della pubblica istruzione
in data 27 luglio 1998, con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico
presentato dalla prof. Rita Chini, promosso con ricorso della Provincia di
Bolzano, notificato il 9 ottobre 1998, depositato in Cancelleria il 16
successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1998.
Visto l’atto di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica del 14 novembre 2000 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati
Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l’avvocato dello
Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
che, con ricorso notificato il 9 ottobre 1998, depositato il
16 ottobre 1998, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in
relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 luglio
1998, con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dalla prof.
Rita Chini, Preside di un liceo di Bolzano, avverso il provvedimento 4 novembre
1997 del Sovrintendente scolastico di Bolzano, che aveva inflitto alla stessa
la sanzione disciplinare della censura;
che la ricorrente espone che, in base alle
norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui
al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal d.lgs. 24 luglio 1996,
n. 434, la Provincia esercita per delega le attribuzioni in materia di stato
giuridico ed economico del personale insegnante, inserito negli appositi ruoli
provinciali, e spetta alla Giunta provinciale la decisione, su parere, ove
previsto, del competente organo collegiale, dei ricorsi proposti da detto
personale avverso provvedimenti non definitivi adottati dal Sovrintendente
scolastico della Provincia; e che, nella specie, la prof. Chini aveva
presentato contro il provvedimento disciplinare in questione ricorso alla
Giunta provinciale, la quale, con delibera 30 dicembre 1997, l’aveva respinto,
previo parere conforme del Consiglio del personale direttivo ed ispettivo delle
scuole in lingua italiana del Consiglio scolastico provinciale;
che, secondo la ricorrente, il decreto
del Ministro della pubblica istruzione in data 27 luglio 1998, con il quale è
stato accolto il ricorso parallelamente presentato dalla prof. Chini allo
stesso Ministro, sarebbe lesivo delle competenze costituzionalmente garantite
alla Provincia, e precisamente della competenza propria a decidere sui ricorsi
avverso i provvedimenti non definitivi del Sovrintendente scolastico, o
comunque della competenza delegata – strettamente intrecciata con le competenze
proprie, e discendente da una delega a carattere “traslativo”, costituente una
“integrazione necessaria” delle competenze proprie della Provincia – spettante
alla stessa Provincia in materia di stato giuridico ed economico del personale
insegnante;
che, pertanto, la ricorrente chiede
alla Corte di dichiarare che non spetta al Ministro della pubblica istruzione
decidere sui ricorsi del personale delle scuole della Provincia di Bolzano
avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Sovrintendente
scolastico di Bolzano, e per l’effetto di annullare il decreto ministeriale del
27 luglio 1998;
che si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, con atto del 29 ottobre 1998, precisando che era in
corso la “revoca” del decreto ministeriale impugnato;
che, con deduzioni integrative in data
13 novembre 1998, la difesa del Presidente del Consiglio ha comunicato che,
stante la riconosciuta competenza della Giunta provinciale a decidere i ricorsi
avverso i provvedimenti non definitivi del Sovrintendente scolastico di
Bolzano, l’impugnato decreto ministeriale 27 luglio 1998 era stato annullato
con decreto 27 ottobre 1998; ed ha chiesto pertanto la dichiarazione di
cessazione della materia del contendere;
che, all’udienza del 14 novembre 2000,
le parti, riferendosi all’intervenuto annullamento del provvedimento che ha
dato origine al conflitto di attribuzione, hanno convenuto sulla avvenuta
cessazione della materia del contendere.
Considerato
che il provvedimento ministeriale che ha dato origine al conflitto di
attribuzione è stato annullato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione
con il decreto 27 ottobre 1998, sulla base della considerazione che la
competenza a decidere i ricorsi presentati dal personale docente e direttivo
delle scuole della Provincia di Bolzano spetta alla Giunta provinciale;
che pertanto, come del resto
concordemente deducono le parti, è cessata la materia del contendere.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di
attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 dicembre 2000.
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.