Ordinanza n. 578/2000

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ORDINANZA N. 578

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 luglio 1998, con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dalla prof. Rita Chini, promosso con ricorso della Provincia di Bolzano, notificato il 9 ottobre 1998, depositato in Cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1998.

 Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nell’udienza pubblica del 14 novembre 2000 il Giudice relatore Valerio Onida;

 uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l’avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 ottobre 1998, depositato il 16 ottobre 1998, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 luglio 1998, con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico presentato dalla prof. Rita Chini, Preside di un liceo di Bolzano, avverso il provvedimento 4 novembre 1997 del Sovrintendente scolastico di Bolzano, che aveva inflitto alla stessa la sanzione disciplinare della censura;

che la ricorrente espone che, in base alle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434, la Provincia esercita per delega le attribuzioni in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante, inserito negli appositi ruoli provinciali, e spetta alla Giunta provinciale la decisione, su parere, ove previsto, del competente organo collegiale, dei ricorsi proposti da detto personale avverso provvedimenti non definitivi adottati dal Sovrintendente scolastico della Provincia; e che, nella specie, la prof. Chini aveva presentato contro il provvedimento disciplinare in questione ricorso alla Giunta provinciale, la quale, con delibera 30 dicembre 1997, l’aveva respinto, previo parere conforme del Consiglio del personale direttivo ed ispettivo delle scuole in lingua italiana del Consiglio scolastico provinciale;

che, secondo la ricorrente, il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 luglio 1998, con il quale è stato accolto il ricorso parallelamente presentato dalla prof. Chini allo stesso Ministro, sarebbe lesivo delle competenze costituzionalmente garantite alla Provincia, e precisamente della competenza propria a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti non definitivi del Sovrintendente scolastico, o comunque della competenza delegata – strettamente intrecciata con le competenze proprie, e discendente da una delega a carattere “traslativo”, costituente una “integrazione necessaria” delle competenze proprie della Provincia – spettante alla stessa Provincia in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante;

che, pertanto, la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che non spetta al Ministro della pubblica istruzione decidere sui ricorsi del personale delle scuole della Provincia di Bolzano avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Sovrintendente scolastico di Bolzano, e per l’effetto di annullare il decreto ministeriale del 27 luglio 1998;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto del 29 ottobre 1998, precisando che era in corso la “revoca” del decreto ministeriale impugnato;

che, con deduzioni integrative in data 13 novembre 1998, la difesa del Presidente del Consiglio ha comunicato che, stante la riconosciuta competenza della Giunta provinciale a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti non definitivi del Sovrintendente scolastico di Bolzano, l’impugnato decreto ministeriale 27 luglio 1998 era stato annullato con decreto 27 ottobre 1998; ed ha chiesto pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

che, all’udienza del 14 novembre 2000, le parti, riferendosi all’intervenuto annullamento del provvedimento che ha dato origine al conflitto di attribuzione, hanno convenuto sulla avvenuta cessazione della materia del contendere.

Considerato che il provvedimento ministeriale che ha dato origine al conflitto di attribuzione è stato annullato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione con il decreto 27 ottobre 1998, sulla base della considerazione che la competenza a decidere i ricorsi presentati dal personale docente e direttivo delle scuole della Provincia di Bolzano spetta alla Giunta provinciale;

che pertanto, come del resto concordemente deducono le parti, è cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.