Ordinanza n. 566/2000

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ORDINANZA N. 566

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, primo periodo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. "E" (Legge sul contenzioso amministrativo), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Franco Polidori e il Ministero delle finanze ed altro, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 7 luglio 1999 il Giudice istruttore del Tribunale di Roma - in un procedimento cautelare promosso da un ricorrente per la sospensione (ex art. 700 del codice di procedura civile) dell'esecutività di un avviso di mora, notificato in data 14 novembre 1997, con cui il concessionario del servizio della riscossione lo aveva invitato al pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta di fabbricazione sugli oli minerali - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n.2248, All. E (Legge sul contenzioso amministrativo), nella parte in cui non consente all'autorità giudiziaria di sospendere il ruolo esattoriale emanato per la riscossione coattiva dei tributi rientranti nella sua giurisdizione ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.;

che, secondo il giudice rimettente, pur sussistendo nella specie i presupposti per l'emissione del provvedimento d'urgenza richiesto, è di ostacolo alla concessione del provvedimento cautelare il citato art. 4, secondo comma , della legge 20 marzo 1865, n.2248, All. E, che fa divieto al giudice ordinario di revocare o modificare un atto amministrativo;

che tale impedimento confliggerebbe con l'art. 3 Cost., per il trattamento ingiustificatamente differenziato tra tributi rientranti nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, per i quali il potere cautelare di sospensione è previsto espressamente dall'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e tributi rientranti ancora nella residuale competenza del giudice ordinario, per i quali invece tale potere non è previsto;

che sarebbero violati altresì l'art. 24 Cost. (perché la mancanza della tutela cautelare compromette la stessa effettività della tutela giurisdizionale) e l'art. 113 Cost. (in ragione della ritenuta limitazione dei mezzi di impugnazione degli atti di riscossione di tributi rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione di costituzionalità.

Considerato che il legislatore è recentemente intervenuto riformando la disciplina della riscossione mediante ruolo (decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) e che in particolare all'art. 29 ha espressamente previsto - per le entrate tributarie diverse da quelle elencate nell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ossia diverse da quelle rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie (oltre che per le entrate non tributarie) - il potere del giudice competente di sospendere la riscossione per gravi motivi, che, nel caso di esecuzione già iniziata, devono concorrere con il pericolo di grave ed irreparabile danno per il contribuente esecutato;

che tale nuova disciplina si applica alle procedure esecutive non ancora in corso al 1° luglio 1999, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999 (come espressamente contemplato dall’art. 39, comma 9, dello stesso);

che, pertanto, a partire da tale data, è previsto un generale potere del giudice competente di sospendere la riscossione esattoriale;

che, nella specie, il giudice rimettente non indica se e quando l'esecuzione sia iniziata, non facendo menzione di alcun pignoramento, quale atto successivo all'avviso di mora oggetto dell'impugnazione, e non si pone il problema dell'applicabilità o meno della nuova normativa (art. 29 cit.), già vigente all'epoca dell'ordinanza di rimessione e direttamente rilevante al fine della valutazione delle censure sollevate;

che il giudice rimettente neppure considera la circostanza che, prima della data suddetta, era comunque ancora vigente l'art. 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 22, che, nell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, rimetteva la cognizione dei ricorsi avverso il ruolo e gli avvisi di mora per la riscossione dei tributi di cui all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) - tra cui le imposte di fabbricazione quale quella oggetto del giudizio a quo - alle Commissioni tributarie, facoltizzate (ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, cit.) a sospendere l'esecuzione dell’atto impugnato;

che, pertanto, la questione di costituzionalità è manifestamente inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza, non avendo il giudice rimettente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di fatto per l'applicabilità al caso di specie della norma impugnata.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E (Legge sul contenzioso amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 13 dicembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.