Ordinanza n. 543/2000

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ORDINANZA N.543

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 305 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1999 dal Giudice istruttore del Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Giacomo Cortese ed altri e Giuliano Lanza ed altri, iscritta al n.5 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.5, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000

il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile il Giudice istruttore del Tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art.305 del codice di procedura civile, ritenendo che esso violi l’art.3 della Costituzione nella parte in cui - in ipotesi di interruzione del processo conseguente alla constatazione della scomparsa del convenuto ed alla segnalazione al pubblico ministero per la promozione del procedimento di nomina di un curatore, nei cui confronti il giudizio possa essere riassunto, secondo i principi fissati dalla sentenza di questa Corte n.220 del 1986 - prevede che il termine per la riassunzione decorra dalla data del provvedimento di interruzione anzichè dalla nomina del curatore;

che il giudice a quo riferisce che - emersa una situazione di scomparsa di alcuni convenuti - il processo era stato dichiarato interrotto con ordinanza del 28 settembre 1998;

che su richiesta del pubblico ministero il curatore era stato nominato il 21 dicembre 1998;

che successivamente gli attori avevano riassunto il processo in data 8 giugno 1999, ed i convenuti costituiti avevano eccepito l’estinzione del processo per la mancata riassunzione nel termine di sei mesi dall’interruzione di cui al citato art.305;

che sulla base di tale premessa il rimettente - dopo avere osservato che effettivamente l’eccezione di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione apparirebbe fondata, non essendo possibile interpretare l’art. 305 del codice di procedura civile nel senso, contrario al suo tenore letterale, che il termine semestrale decorra dalla nomina del curatore - ritiene tuttavia tale interpretazione <<irragionevole>>, e quindi in contrasto con l’art.3 della Costituzione, perchè, ove il procedimento per la nomina del curatore durasse per l’intero arco di sei mesi dall’interruzione, il processo non potrebbe mai essere riassunto;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente ritiene irragionevole, e quindi in contrasto con l’art.3 della Costituzione, l’art.305 del codice di procedura civile, nella parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione del processo dichiarato interrotto per scomparsa del convenuto, secondo quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1986, dal momento di tale dichiarazione, non essendo possibile un’interpretazione in base alla quale il termine decorra dal giorno della nomina del curatore dello scomparso, e soggiunge che, a suo avviso, la denunciata irragionevolezza verrebbe eliminata ove il termine di riassunzione decorresse dalla nomina del curatore;

che l’irragionevolezza é prospettata con specifico riferimento all’ipotesi in cui la procedura di nomina del curatore assorba l’intero arco di sei mesi dall’interruzione, utile per la riassunzione, con conseguente impossibilità di una riassunzione tempestiva;

che però lo stesso rimettente ammette che nella specie la nomina del curatore degli scomparsi é avvenuta meno di tre mesi dopo l’interruzione, quando cioé (ove pure il termine semestrale avesse iniziato a decorrere dall’interruzione) ancora residuavano per la riassunzione oltre tre mesi;

che, pertanto, la rilevanza della questione risulta insussistente, per la palese estraneità alla fattispecie concreta dell’ipotesi, formulata dal giudice a quo, di processo riassunto tardivamente per essere la nomina del curatore dello scomparso sopraggiunta dopo il decorso del semestre utile per la riassunzione;

che la questione di legittimità costituzionale deve quindi essere dichiarata manifestamente inammissibile, rimanendo assorbito ogni altro profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art.305 del codice di procedura civile, sollevata, con riferimento all’art.3 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Bassano del Grappa, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.