Ordinanza n. 539/2000

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ORDINANZA N.539

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promossi con due ordinanze emesse, il 22 settembre 1999 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Thuile Rudolf ed altro contro il Comune di Terlano ed altro, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2000 e il 2 marzo 2000 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Ghiringhelli Angela e il Comune di Castronno, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 22 settembre 1999 (r.o. n. 181 del 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

che detta disposizione prevede che l'indennità dovuta in caso di espropriazione di area fabbricabile deve essere ridotta al minor valore indicato nell'ultima dichiarazione ICI, presentata dall'espropriato;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma in questione si porrebbe in contrasto sia con l'art. 42 della Costituzione, in quanto nella determinazione dell'indennità di esproprio imporrebbe un criterio disancorato dalle caratteristiche essenziali del bene, per agganciarlo alla valutazione, eventualmente erronea, fattane dal proprietario ai fini della dichiarazione ICI, sia con l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento tra proprietario espropriato e proprietario che sia stato privato del bene per effetto di occupazione appropriativa ed ancor più con l'evasore totale dell'imposta, al quale la norma non sembrerebbe applicabile;

che analoga questione di legittimità costituzionale é stata sollevata, sia pure in riferimento ad ulteriori parametri costituzionali, dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 2 marzo 2000;

che il giudice a quo sottolinea, in particolare, la peculiarità della fattispecie, allorchè l'espropriato, già colpito dalla sanzione fiscale a seguito di accertamento da parte dell'amministrazione comunale, viene, altresì, a subire una ulteriore penalizzazione, giacchè il valore di riferimento - secondo una interpretazione letterale della norma - verrebbe ad essere quello indicato nella dichiarazione dell'interessato ai fini ICI e non quello determinato a seguito dell'accertamento dell'Ente impositore, con conseguente violazione del principio del "giusto indennizzo" o del "serio ristoro";

che la norma denunciata si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 53 della Costituzione per violazione del principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e del criterio di progressività cui é informato il sistema tributario;

che nei giudizi introdotti con le predette ordinanze ha prestato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche, vanno riuniti e, conseguentemente, decisi;

che le questioni sollevate sono già state dichiarate infondate dalla Corte con sentenza n. 351 del 2000;

che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.