Ordinanza n. 536/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.536

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 700 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione prima - sul ricorso proposto dalla Casa di cura "Villa Letizia" s.r.l. contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione della Casa di cura "Villa Letizia" s.r.l. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Presidente della III Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul ricorso con il quale era stata richiesta la sospensione ante causam del decreto dell'assessore regionale alla sanità, che aveva sospeso l'esercizio dell'attività sanitaria nella casa di cura privata ricorrente per un periodo di trenta giorni, e subordinato l'autorizzazione alla ripresa della stessa attività all'accertata eliminazione di ogni irregolarità, dopo aver sospeso detto provvedimento in base all'art. 669-sexies del codice di procedura civile, in via provvisoria, alla luce della necessità di definire previamente la questione di costituzionalità appresso esposta, con ordinanza del 19 giugno 1998 (r.o. n. 691 del 1998) ha censurato l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui esclude la tutela ante causam e la conseguente applicabilità dell'art. 700 e degli artt. 669 e seguenti cod. proc. civ. davanti al giudice amministrativo;

che ha osservato in proposito il giudice rimettente - nel presupposto che la natura di norma di chiusura dell'art. 700 cod. proc. civ. e la sua peculiare finalità ne autorizzino l'applicabilità anche alla contermine area degli interessi legittimi - che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non prefigurano la tutela giurisdizionale con connotazioni diverse a seconda della posizione soggettiva coinvolta dall'azione amministrativa, operando il principio di effettività, quale essenziale predicato della tutela medesima, con uguale intensità a favore sia dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi. Pertanto, la norma censurata, nel prevedere esclusivamente una tutela cautelare in forma incidentale e in sede collegiale, recherebbe vulnus a dette disposizioni costituzionali, anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

che in via subordinata, per la ipotesi in cui si ritenga che il letterale tenore dell'art. 700 cod. proc. civ. debba essere circoscritto sia contenutisticamente sia teleologicamente alla sola area dei diritti soggettivi, il giudice a quo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui essa non accorda una medesima tutela urgente anche agli interessi legittimi. Al riguardo, il rimettente rinvia alle argomentazioni già svolte, cui aggiunge il rilievo della disuguaglianza che, quanto alla possibile tutela cautelare, privilegerebbe i diritti soggettivi rispetto agli interessi legittimi, pur a fronte di una costituzionale parità degli stessi di fronte alla legge;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione, osservando, sotto il primo profilo, che la ordinanza é stata sollevata dal Presidente della Sezione del TAR per la Lombardia, al quale non é riconosciuto alcun potere giurisdizionale in via monocratica. La questione sollevata sarebbe, inoltre, irrilevante, in quanto con l'ordinanza emessa é già stato adottato il provvedimento di sospensione facendosi applicazione della norma censurata nel senso auspicato dalla stessa ordinanza. Nel merito, l'Avvocatura ha osservato che l'interpretazione pretoria ha trasformato radicalmente il processo amministrativo arricchendolo di numerosi mezzi praeter legem, con rischio di contrasto con la Costituzione, che non garantisce una tutela cautelare senza limiti in detto processo, per violazione dei principi, anche non scritti, sulla divisione dei poteri;

che nel giudizio si é costituita la parte privata del procedimento a quo, che ha concluso per l'accoglimento della questione sollevata, svolgendo argomentazioni adesive a quelle di cui alla ordinanza di rimessione.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, é stata emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 26 luglio 2000, che, all'art. 3, reca disposizioni generali sul processo cautelare, sostituendo il testo del settimo comma dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971;

che, pertanto, a prescindere da ogni altro profilo preliminare, va disposta la restituzione degli atti al tribunale rimettente perchè valuti se a seguito del sopravvenuto intervento legislativo, che ha modificato il sistema delle misure cautelari e degli organi chiamati ad applicarle, la questione di legittimità costituzionale sollevata sia tuttora rilevante e proponibile nel procedimento a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.