Ordinanza n. 514/2000

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ORDINANZA N. 514

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1999 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Visti l’atto di costituzione della parte ricorrente nel giudizio principale, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l’avvocato Diran Gurdjian Rosati per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di persona imputata del reato di frode nell’esercizio del commercio (articolo 515 codice penale), per avere commercializzato, quale rappresentante legale di una società molitoria, farina 00 di grano tenero avente un contenuto di "ceneri" superiore dello 0,03% rispetto a quello massimo previsto dalla legge, la Corte di cassazione, terza sezione penale, con ordinanza emessa il 12 febbraio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), per contrasto con gli artt. 3, 10 (recte: 11) e 41 Cost.;

che il remittente richiama la sentenza n. 443 del 1997, con la quale questa Corte, nel dichiarare illegittimo l’art. 30 della citata legge n. 580 del 1967, ha affermato che la disparità di trattamento tra le imprese nazionali e le imprese comunitarie, pure irrilevante per il diritto comunitario, non lo é per il diritto costituzionale italiano e che, in assenza di una disciplina uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione tra imprese che agiscono nello stesso mercato in concorrenza tra loro opera, nella diversità delle discipline nazionali, come istanza di adeguamento del diritto interno ai principî stabiliti nel trattato istitutivo della Comunità europea e quindi nel senso di impedire che le imprese nazionali siano gravate di oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria;

che, muovendo da tale precedente, il giudice a quo ritiene che, "nella parte in cui non prevede che alle imprese aventi stabilimento in Italia sia consentita, nella produzione e nella commercializzazione di paste alimentari, l’utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunità europea", l’art. 7 della legge n. 580 introdurrebbe una discriminazione in danno dei produttori nazionali di pasta, comprimendo inoltre ingiustificatamente la loro libertà di iniziativa economica;

che si é costituita in giudizio la parte privata nel processo principale, concludendo per l’accoglimento della questione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando come l’art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580, oggetto di censura, si limiti a stabilire i tipi e le caratteristiche che devono presentare le farine di grano tenero destinate al commercio, senza dettare alcuna disciplina della produzione e della commercializzazione delle paste alimentari, ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, non essendone dimostrata la rilevanza ai fini della decisione.

Considerato che la disposizione censurata classifica le farine di grano tenero destinate al commercio secondo tipi e denominazioni internazionalmente riconosciuti, ma non é finalizzata alla disciplina della produzione e commercializzazione delle paste alimentari, cui sono invece dedicati gli articoli 28 e seguenti della legge n. 580 del 1967;

che non risulta dalla ordinanza di rimessione che la farina di grano tenero commercializzata dall’imputato sia stata utilizzata per la produzione di paste alimentari;

che comunque, anche ove tale circostanza fosse dimostrata, essa potrebbe porre in questione la legittimità costituzionale della normativa sulle paste alimentari e non certo quella sulla farina di grano tenero, che può avere molteplici usi, previsti dalla stessa legge n. 580 cit.;

che dunque la censura é estranea al contenuto precettivo della disposizione di cui si denuncia l’illegittimità costituzionale, sicchè la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 11 e 41 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.