Ordinanza n. 505/2000

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ORDINANZA N. 505

 

ANNO 2000

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

- Cesare MIRABELLI, Presidente

 

- Francesco GUIZZI

 

- Fernando SANTOSUOSSO

 

- Massimo VARI

 

- Cesare RUPERTO

 

- Riccardo CHIEPPA

 

- Gustavo ZAGREBELSKY

 

- Valerio ONIDA

 

- Carlo MEZZANOTTE

 

- Fernanda CONTRI

 

- Guido NEPPI MODONA

 

- Annibale MARINI

 

- Franco BILE

 

- Giovanni Maria FLICK

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), promossi con ordinanze emesse il 26 aprile 2000 dal Giudice di Pace di Segni, il 31 marzo 2000 dal Giudice di Pace di Parma e il 2 maggio 2000 dal Giudice di Pace di Ronciglione, rispettivamente iscritte ai nn. 304, 402 e 416 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 29, prima serie speciale, dell’anno 2000.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

 

Ritenuto che il Giudice di pace di Segni - investito della decisione di una causa civile per il risarcimento dei danni riportati dall'attore in un sinistro stradale nella quale, applicando i criteri di calcolo ed i parametri introdotti dalla norma impugnata, si dovrebbe liquidare una somma ritenuta troppo esigua e tale da creare disparità di trattamento - con ordinanza emessa il 26 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), nella parte in cui - per il risarcimento dei danni di lieve entità alla persona derivanti da fatto illecito - non consente di valutare l'entità del danno biologico e del danno morale in rapporto al caso in esame e non consente di introdurre criteri correttivi ai parametri legali, per la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il Giudice di pace di Parma ed il Giudice di pace di Ronciglione hanno sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, ritenendo che la norma violi l’art. 3 e l’art. 32 Cost.;

che nei tre giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili dal momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche”) ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla con altra disposizione.

Considerato che le tre ordinanze sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale della stessa norma e vanno perciò decise congiuntamente;

che tutti i giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche) per violazione dell’art. 3 della Costituzione oltre che - secondo il Giudice di pace di Segni - dell’art. 24 e - secondo i Giudici di pace di Parma e di Ronciglione- dell'art. 32 Cost.;

che la norma denunciata non è stata convertita e che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche”) non ha previsto la salvezza degli effetti prodotti né ha riprodotto, anche parzialmente, la disposizione in altra norma;

che le questioni sollevate sono perciò inammissibili (cfr. ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l’ordinanza n. 84 del 1993).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione dal Giudice di pace di Segni, dal Giudice di pace di Parma e dal Giudice di pace di Ronciglione con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

 

Cesare MIRABELLI, Presidente

 

Fernanda CONTRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000.