Ordinanza n. 486/2000

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ORDINANZA N. 486

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE  

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell' art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con ordinanze emesse il 21 gennaio 1998, il 15 dicembre 1997, il 21 gennaio 1998 e il 28 ottobre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 335, 391, 392 e 393 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 28, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. 

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con quattro ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, nel corso dei rispettivi giudizi cautelari, in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del “principio costituzionale della riserva di legge”, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari, senza la previa fissazione di principi e criteri cui vincolare la prevista normazione secondaria;

che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale, tranne quello iscritto al r.o. n. 335 del 2000, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

  Considerato che tutte le ordinanze prospettano una stessa questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione (tutte emesse negli anni 1997 e 1998, ma pervenute alla Corte costituzionale nell’anno in corso), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o che siano stati comunque ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l’incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalità (ordinanze di questa Corte nn. 269 e 142 del 2000, 411 e 408 del 1999);

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.