Ordinanza n. 475/2000
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ORDINANZA N. 475

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n.2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art.2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, in materia di giusto processo), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 2000 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di MOFFA Emilio ed altri, iscritta al n.385 del registro ordinanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.28, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di Milano in composizione monocratica, con ordinanza del 31 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento all’art. 111, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, nella parte in cui prevede che la colpevolezza dell’imputato possa essere provata anche attraverso dichiarazioni rese da soggetto che, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore;

che, ad avviso del rimettente, il testo novellato della norma costituzionale - nell’affermare il principio secondo cui la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore - porrebbe un limite tassativo alla acquisibilità ed utilizzabilità di dichiarazioni rese al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari da soggetti che, legittimati a farlo, si sono sottratti in sede dibattimentale all’interrogatorio dell’imputato o del suo difensore;

che la norma denunziata - ammettendo che, purché sussistenti ulteriori elementi di prova, la colpevolezza dell’imputato può essere provata anche sulla base delle dichiarazioni di soggetti poi volontariamente sottrattisi, in dibattimento, all’interrogatorio dell’imputato o del suo difensore - si porrebbe in contrasto con la citata disciplina costituzionale, affermando principio opposto a quello in essa contemplato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché proceda a nuovo esame della questione in forza di normativa sopravvenuta.

Considerato che la legge 25 febbraio 2000, n. 35 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo) ha apportato sensibili innovazioni rispetto all’originario decreto, al punto che l’intero articolo 1 di quest’ultimo è stato integralmente sostituito ad opera della legge di conversione;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.