composta
dai signori:
- Cesare
MIRABELLI Presidente
- Francesco
GUIZZI Giudice
- Fernando
SANTOSUOSSO "
- Massimo
VARI "
- Cesare
RUPERTO "
- Riccardo
CHIEPPA "
- Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Valerio
ONIDA "
- Carlo
MEZZANOTTE "
- Fernanda
CONTRI "
- Guido
NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale
MARINI "
- Franco
BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 223 del d. lgs.19 febbraio
1998, n.51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado),
promossi con ordinanze emesse il 13 aprile 2000 dalla Corte di assise di Novara
nel procedimento penale a carico di BRANCA Domenico, iscritta al n.383 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n.28, prima serie speciale, dell’anno 2000, e il 4 aprile 2000 dal Tribunale di
Novara nel procedimento penale a carico di GAVINELLI Paolo ed altro, iscritta
al n.384 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n.28, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28
settembre 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che,
con ordinanze di analogo tenore, il Tribunale di Novara e la Corte d’assise di
Novara – rispettivamente con ordinanze del 4 aprile 2000 e del 13 aprile 2000 –
hanno sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
(Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come
modificato dall’art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in
cui non prevede che quanto in esso disposto si applichi ai giudizi in corso
alla data del 2 gennaio 2000;
che, ad avviso dei rimettenti, la norma
denunziata consente l’accesso al rito abbreviato in forza del duplice
presupposto che la richiesta sia formulata nei giudizi in corso alla data di
efficacia del d. lgs. n. 51 del 1998 (e cioè 2 giugno 1999) e che il relativo
giudizio de quo al momento della
richiesta non sia ancora pervenuto alla fase dell’istruttoria dibattimentale;
che, peraltro, in esito alla novella
introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 possono accedere al rito
abbreviato - nelle forme del tutto analoghe a quelle previste dalla norma
transitoria citata - tutti gli imputati il cui procedimento versa nella fase di
udienza preliminare successivamente alla data di vigenza della citata legge (e
cioè 2 gennaio 2000);
che pertanto, ad avviso dei rimettenti,
la circostanza che resti preclusa la possibilità di richiedere il giudizio
abbreviato, ai sensi della disciplina transitoria, per tutti quegli imputati
rinviati a giudizio in periodo compreso fra la data di efficacia del d.lgs. 19
febbraio 1998, n. 51 (2 giugno 1999) e quella di entrata in vigore della legge
16 dicembre 1999, n. 479 violerebbe il parametro costituzionale di eguaglianza,
precludendo agli imputati predetti la possibilità di accesso al rito, che,
nella sua nuova configurazione, si palesa maggiormente favorevole rispetto alla
disciplina antecedente, unica, per essi, accessibile;
che è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l’infondatezza della sollevata questione.
Considerato che
la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante :”Modificazioni alla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato”) ha apportato
sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione
sollevata, con lo specifico disposto dell’art. 4-ter, comma 1;
che, pertanto, gli atti devono essere
restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata
possa ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina
la
restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 novembre
2000.