Ordinanza n. 474/2000
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ORDINANZA N. 474

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 223 del d. lgs.19 febbraio 1998, n.51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il 13 aprile 2000 dalla Corte di assise di Novara nel procedimento penale a carico di BRANCA Domenico, iscritta al n.383 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.28, prima serie speciale, dell’anno 2000, e il 4 aprile 2000 dal Tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di GAVINELLI Paolo ed altro, iscritta al n.384 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.28, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, il Tribunale di Novara e la Corte d’assise di Novara – rispettivamente con ordinanze del 4 aprile 2000 e del 13 aprile 2000 – hanno sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dall’art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevede che quanto in esso disposto si applichi ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio 2000;

che, ad avviso dei rimettenti, la norma denunziata consente l’accesso al rito abbreviato in forza del duplice presupposto che la richiesta sia formulata nei giudizi in corso alla data di efficacia del d. lgs. n. 51 del 1998 (e cioè 2 giugno 1999) e che il relativo giudizio de quo al momento della richiesta non sia ancora pervenuto alla fase dell’istruttoria dibattimentale;

che, peraltro, in esito alla novella introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 possono accedere al rito abbreviato - nelle forme del tutto analoghe a quelle previste dalla norma transitoria citata - tutti gli imputati il cui procedimento versa nella fase di udienza preliminare successivamente alla data di vigenza della citata legge (e cioè 2 gennaio 2000);

che pertanto, ad avviso dei rimettenti, la circostanza che resti preclusa la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato, ai sensi della disciplina transitoria, per tutti quegli imputati rinviati a giudizio in periodo compreso fra la data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (2 giugno 1999) e quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 violerebbe il parametro costituzionale di eguaglianza, precludendo agli imputati predetti la possibilità di accesso al rito, che, nella sua nuova configurazione, si palesa maggiormente favorevole rispetto alla disciplina antecedente, unica, per essi, accessibile;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della sollevata questione.

Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, recante :”Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato”) ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata, con lo specifico disposto dell’art. 4-ter, comma 1;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.