Ordinanza n. 445/2000

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ORDINANZA N. 445

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6(Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1999 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Dalcolmo Ezio e il Comune di Pergine Valsugana, iscritta al n. 739 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con ordinanza del 16 novembre 1999 (r.o. n. 739 del 1999), emessa nel corso di un procedimento di opposizione alla stima della indennità di esproprio di area edificabile, in cui, all'udienza del 16 luglio 1999 (e, quindi, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3), il difensore dell'opponente aveva dichiarato che la parte espropriata non intendeva avvalersi della facoltà di opzione di cui all'art. 41 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), che prevedono un sistema indennitario, con riferimento ai casi di espropriazione, che si incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell’area occupata;

che ciò, ad avviso della Corte rimettente, potrebbe condurre ad un’ingiustificata compressione dei diritti dei singoli largamente al di sotto della soglia minima del "serio ristoro", e ad una violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione, e 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

Considerato che l’ordinanza di rimessione della questione non contiene alcun cenno all’art. 28 della legge della Provincia di Trento 27 agosto 1999, n. 3, che ha riaperto - con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino al 30 giugno 2000 - i termini per l’esercizio, ex art. 41, comma 16, della legge provinciale n. 10 del 1998, della facoltà di opzione per la rideterminazione della indennità di espropriazione delle aree edificabili, secondo la nuova disciplina di cui all'art. 14 della legge provinciale n. 6 del 1993, come modificato dall'art. 41, comma 6, della predetta legge n. 10 del 1998; con la conseguenza che, fino alla citata data del 30 giugno 2000, ciascuno dei soggetti della procedura espropriativa poteva ancora esercitare l'anzidetta facoltà al di fuori della sede giurisdizionale;

che, comunque, dovendo il sistema provinciale della determinazione della indennità di esproprio per le aree edificabili essere esaminato unitariamente, in presenza di criteri alternativamente previsti - e ciò anche indipendentemente dalla concreta scelta dei soggetti interessati -, manca nella ordinanza del giudice a quo qualsiasi valutazione se l’applicazione dell’altro criterio avrebbe portato ad una compressione del diritto ad una giusta indennità in violazione dei parametri denunciati, anche con riferimento al sistema di calcolo per le aree fabbricabili adottato dal legislatore nazionale ed invocato nel corso del giudizio;

che, di conseguenza, manca una completa verifica dei risultati, in termini monetari, cui si perverrebbe adottando, oltre i criteri di valutazione rispettivamente previsti dall’originario art. 14 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, e dal nuovo testo dello stesso art. 14, introdotto dall’art. 41, comma 6, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, anche quelli del testo vigente dell’art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione, e all’art. 8, primo comma,dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Corte d’appello di Trento con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2000.