Ordinanza n. 436/2000

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ORDINANZA N. 436

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con ordinanza emessa il 30 agosto 1999 dal Tribunale di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Federazione Nazionale Lavoratori Elettrici CGIL ed altro e l'ENEL, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

 Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe, nel corso di due giudizi riuniti, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146;

che il primo giudizio concerne un procedimento di repressione della condotta antisindacale introdotto dalla Federazione Nazionale Lavoratori Elettrici (FNLE) aderente alla CGIL contro l’ENEL, avente ad oggetto la dichiarazione del carattere antisindacale del comportamento da questa tenuto in vista di uno sciopero regionale in data 23 settembre 1992 e concretatosi - sulla premessa del mancato rispetto del termine minimo di preavviso ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge) nel testo all’epoca vigente - in una serie di comunicati di asserito contenuto intimidatorio nei confronti dei lavoratori e quindi nell’invio di comunicazioni con le quali si annunciava la sospensione dell’accredito dei contributi sindacali per il mese di settembre del 1992 e la loro rimessione all’INPS, nonché la sospensione del permesso sindacale per il dipendente Luigi Lucarini, segretario regionale della FNLE;

che il secondo giudizio ha ad oggetto un ricorso ex art. 700 c.p.c. da quest’ultimo introdotto per ottenere un ordine all’ENEL di non dar corso alla misura nei suoi riguardi;

che la questione di costituzionalità è stata sollevata con riferimento alla parte del suddetto art. 4 della legge n. 146 del 1990, che affiderebbe implicitamente al datore di lavoro la determinazione e l’applicazione delle sanzioni previste nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, per la violazione delle regole circa la proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, <<sia pure nei termini e alle condizioni>> di cui alla sentenza di questa Corte 20 febbraio 1995, n. 57, in quanto vi sarebbe contrasto della norma denunciata con gli articoli 3, primo e secondo comma, 39 e 40 della Costituzione;

che il rimettente sostiene che nella citata sentenza questa Corte, avendo deciso nei limiti delle questioni che allora le erano state rimesse, non avrebbe esaminato la questione della contrarietà a Costituzione dell’attribuzione all’impresa datoriale del <<diritto-potere di sanzionare il sindacato per la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2 della legge>> n. 146 del 1990;

che l’ordinanza di rimessione argomenta, quindi, la non manifesta infondatezza della questione, non reputando sufficiente a garantire il rispetto degli invocati parametri costituzionali l’ampliamento delle funzioni della Commissione di garanzia di cui all’art. 12 della legge n. 146 del 1990, determinato dalla sentenza n. 57 del 1995;

che in punto di rilevanza il rimettente enuncia che, essendo emerso dall’espletata istruzione che effettivamente l’obbligo di preavviso non venne rispettato, l’applicazione delle minacciate sanzioni dovrebbe essere ritenuta giustificata e le domande oggetto dei giudizi riuniti dovrebbero essere, quindi, rigettate, mentre, ove la prospettata questione di costituzionalità fosse accolta, le controversie potrebbero avere esito diverso in conseguenza dell’esclusione del potere sanzionatorio del datore di lavoro;

che è intervenuto in giudizio tardivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la difesa erariale.

Considerato che successivamente alla pronuncia dell’ordinanza è entrata in vigore la legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), la quale, oltre ad introdurre modificazioni negli articoli 2 e 4 ed in altri della legge n. 146 del 1990, all’art. 16 ha disposto, al primo comma, che le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, ha sancito, nel secondo comma, che le sanzioni comminate anteriormente a tale data sono estinte, e stabilito, nel terzo comma, che i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le suddette violazioni, pendenti in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese;

che tale jus superveniens, essendo le sanzioni delle quali si discute nei giudizi a quibus anteriori alla data del 31 dicembre 1999, integra un obbiettivo mutamento del quadro normativo potenzialmente idoneo a disciplinare detti giudizi;

che, pertanto, essendo il jus superveniens atto ad incidere sulla valutazione di rilevanza della sollevata questione, si impone, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti al giudice a quo, perché riesamini la persistenza della rilevanza della questione stessa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.