Sentenza n. 429/2000

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 429

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell’intimazione dell’Ufficio del Registro di Aosta, in data 28 novembre 1996, con cui si è intimato al Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta il pagamento di indennizzi erariali relativi ad un ponte sul torrente Gressan, in comune di Gressan, promosso con ricorso della Regione Valle d’Aosta, notificato il 19 marzo 1997, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 12 del registro conflitti 1997.

Udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l’avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d’Aosta.

Ritenuto in fatto

1. ― La Regione autonoma Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 19 marzo 1997, depositato il successivo 25 marzo, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione all'intimazione dell'Ufficio del Registro di Aosta del 28 novembre 1996 (Prot. N. Camp. Demanio UT), pervenuta al Presidente della Giunta regionale il 20 gennaio 1997, di pagare lire unmilioneduecentomila, oltre accessori, <<a titolo di indennizzi erariali per ponte sul torrente Gressan, in comune di Gressan>>, quale ammontare complessivo di cinque annualità di canone (dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996), in riferimento agli artt. 2, lettera m), 3, lettera d), e 5 dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

2. ― La ricorrente premette anzitutto che il torrente Gressan - le cui acque avrebbero <<un impiego prevalentemente irriguo o potabile>> - è iscritto al n. 113 dell'elenco principale delle acque pubbliche della Provincia di Aosta, approvato con r.d. 8 novembre 1938, e degli elenchi suppletivi approvati con d.P.R. 23 ottobre 1957 e d.m. 23 maggio 1967, che la competenza per le relative sistemazioni idrauliche sarebbe attribuita all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e che l'attraversamento al quale si riferisce l'intimazione riguarderebbe una strada classificata come regionale.

La Regione sostiene, quindi, che l'atto impugnato violerebbe le proprie attribuzioni, costituzionalmente garantite, in materia di beni del demanio idrico, disciplinate dagli artt. 5, secondo comma, e 2, lettera m), dello statuto speciale, i quali, rispettivamente, includono nel demanio regionale le acque ad uso irriguo e potabile e le conferiscono potestà normativa primaria nella materia. Dette norme riguarderebbero infatti l'insieme dei beni del demanio idrico, sicché, conseguentemente, <<il regime di appartenenza o concessione delle acque si estende anche al loro alveo ed al relativo attraversamento>>. Pertanto, secondo la ricorrente, <<la pretesa dell'Amministrazione finanziaria di ottenere dalla Regione un canone per l'attraversamento, realizzato dalla Regione stessa per la costruzione di una strada regionale, di acque appartenenti al demanio regionale>> realizzerebbe <<una grave ingerenza nell'utilizzazione e nell'amministrazione di un bene del demanio regionale>>.

A suo avviso, l'atto sarebbe lesivo delle proprie attribuzioni, anche qualora si ritenesse che le acque del torrente Gressan non sono destinate a scopo irriguo e potabile, quindi ricadenti nel demanio statale, dato che, in siffatta ipotesi, deve ritenersi che esse costituiscano oggetto della concessione gratuita di cui è titolare, entro i limiti e con le modalità stabilite dall'art. 7 dello statuto speciale.

2.1. ― In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Valle d'Aosta ha depositato memoria, insistendo per l'annullamento dell'atto impugnato.

In particolare, la ricorrente puntualizza che, dopo l'instaurazione del giudizio, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha stabilito che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico spettano alle regioni a statuto ordinario (art. 86), prevedendo altresì che, per quelle a statuto speciale, le funzioni ed i compiti disciplinati da detto decreto legislativo devono essere trasferiti con le modalità previste dai rispettivi statuti (art. 10). Per la Regione Valle d'Aosta, il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 ha, quindi, disposto che sono <<trasferite al demanio della regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili, compresi gli alvei e le pertinenze relative>> (art. 1, comma 1) e che <<la concessione gratuita per novantanove anni assentita alla regione ai sensi dell'articolo 7 dello statuto speciale si estende agli alvei ed alle pertinenze relative>> (art. 2). A suo avviso, l'espressa considerazione degli alvei e delle pertinenze dei corsi d'acqua i quali, come appunto il torrente Gressan, ricadono nell'ambito del demanio regionale, confermerebbe <<che anche essi appartengono al demanio regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello statuto di autonomia speciale>>, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato.

La Regione conclude, infine, sostenendo che le norme sopravvenute non permetterebbero di ritenere cessata la materia del contendere, poiché l'atto impugnato non sarebbe stato revocato ed avrebbe prodotto effetti destinati a permanere nel tempo, così da preservare il proprio interesse alla domanda di annullamento.

3. ― Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, ma, in data 15 aprile 1997, ha depositato atto di revoca e rinuncia alla costituzione.

Considerato in diritto

1. ― Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe ha ad oggetto l'atto dell'Ufficio del Registro di Aosta del 28 novembre 1996, con il quale le è stato intimato di pagare lire 1.200.000, oltre accessori, "a titolo di indennizzi erariali per ponte sul torrente Gressan, in comune di Gressan", quale ammontare complessivo di cinque annualità di canone (1° gennaio 1992-31 dicembre 1996).

Ad avviso della ricorrente, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria di ottenere il pagamento degli indicati indennizzi erariali sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le proprie attribuzioni, costituzionalmente garantite dagli artt. 2, lettera m), 3, lettera d) e 5 dello statuto speciale, in materia di demanio idrico e di acque pubbliche.

2. ― Il ricorso è fondato.

Il conflitto in esame si incentra essenzialmente sul quesito se in riferimento ad un corso d'acqua appartenente al demanio regionale o comunque costituente oggetto di relativa concessione gratuita per 99 anni, statutariamente prevista a favore della Regione Valle d'Aosta, lo Stato possa pretendere il pagamento di un indennizzo per la servitù conseguente all'attraversamento di esso con un ponte da parte di una strada regionale.

In proposito va rilevato che il riparto delle attribuzioni tra Stato e Regione Valle d'Aosta in materia di regime giuridico delle acque pubbliche è essenzialmente disciplinato dagli artt. 5, secondo comma, e 7 dello statuto speciale. Ai sensi della prima disposizione fanno parte del demanio della Regione Valle d'Aosta tutte "le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile", che esistono nel suo territorio, mentre rispetto alle restanti acque pubbliche a diversa destinazione la Regione è titolare, in base all'art.7, di concessione statale gratuita per 99 anni. In relazione a queste due fattispecie normative, il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89, sopravvenuto alla proposizione del ricorso, ha espressamente stabilito, rispettivamente agli artt. 1 e 2, che sia il trasferimento al demanio regionale delle acque pubbliche, sia la loro concessione gratuita per 99 anni alla Regione comprendono "gli alvei e le pertinenze relative".

In questo quadro normativo non appare necessario accertare se il torrente Gressan, le cui acque sono oggetto di una subconcessione di utilizzazione parziale a scopo idroelettrico, sia da considerare, in ragione del suo utilizzo, come appartenente al demanio regionale o, invece, come oggetto di concessione gratuita per 99 anni a favore della Regione Valle d'Aosta, poiché in entrambe le ipotesi la conclusione appare identica.

3. ― Ed invero, quanto alle acque pubbliche oggetto della previsione normativa dell'art. 5, secondo comma, dello statuto, va precisato che esse, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 12 del 1997, costituiscono demanio della Regione Valle d'Aosta. Pertanto, indipendentemente dalla questione di carattere generale se il demanio fluviale si estenda o meno ai relativi alvei e pertinenze, nella specie è tuttavia evidente che il torrente Gressan, se rientra nell'ipotesi normativa del citato art. 5, appartiene necessariamente al demanio regionale anche con riferimento all'alveo ed alle relative pertinenze, secondo appunto la previsione del citato art. 1 del decreto n. 89 del 1999, il quale ha specificamente chiarito, in conformità anche alla vigente normativa ambientale, i limiti di estensione del demanio regionale fluviale in Valle d'Aosta.

Nell'ipotesi prospettata, pertanto, l'attraversamento del torrente Gressan, bene del demanio regionale, da parte di una strada appartenente anche essa al demanio regionale non può logicamente costituire presupposto per la richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria statale di un indennizzo, cosicché la pretesa stessa si configura come atto invasivo di attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

4. ― Ad identica conclusione si deve pervenire anche nell'ipotesi alternativa, in cui il torrente Gressan sia da annoverare, in ragione della sua utilizzazione parziale a scopi idroelettrici, tra le acque oggetto di concessione gratuita prevista dall'art. 7 dello statuto della Valle d'Aosta.

In proposito, questa Corte ha già affermato che questo specifico tipo di concessione non è equiparabile a quello disciplinato dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, ma deve invece essere considerato come "attribuzione alla Regione di un complesso di poteri che essa deve esercitare in luogo degli organi statali per fini di decentramento" e che di norma viene espletato mediante l'istituto della subconcessione, espressamente previsto nello stesso statuto (sentenza n. 169 del 1984). In esplicita attuazione delle indicate disposizioni statutarie la già ricordata legge regionale n. 12 del 1997, dopo avere statuito, all'art. 2, comma 4 lettera b), che costituiscono patrimonio indisponibile della Regione, tra l'altro, i beni dati in concessione alla Regione stessa ai sensi dell'art. 7 dello statuto, all'art. 6, nel dettare una disciplina unitaria -applicabile anche ai casi di subconcessione previsti dallo stesso statuto- dell'utilizzo ad usi particolari, mediante procedimento concessorio, dei beni immobili demaniali e patrimoniali indisponibili della Regione, annovera, nel comma 5, anche l'ipotesi di concessione dei predetti beni proprio "per consentire l'attraversamento di strade".

Alla stregua delle disposizioni statutarie e legislative citate, pertanto, nel caso di specie la Regione verrebbe ad essere contemporaneamente titolare delle distinte posizioni di concessionario e di subconcedente del torrente Gressan e naturalmente del suo alveo, secondo appunto la previsione dell'art. 2 del citato decreto n. 89 del 1999. In ogni caso sarebbe palese la totale estraneità da questa vicenda concessoria dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, tanto più che la prescritta gratuità della concessione dovrebbe comunque escludere la legittimazione dello Stato, anche se titolare del bene concesso, a pretendere dalla ricorrente un indennizzo, qualora quest'ultima utilizzi per usi particolari il bene stesso.

Anche sotto questo aspetto, quindi, la pretesa della Amministrazione statale si configura come atto invasivo delle attribuzioni statutariamente spettanti alla Regione Valle d'Aosta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato intimare il pagamento e riscuotere l'importo degli indennizzi erariali per l'attraversamento del torrente Gressan con un ponte sito nel Comune di Gressan; conseguentemente annulla l'intimazione dell'Ufficio del Registro di Aosta del 28 novembre 1996 (Prot. N. Camp. Demanio UT) impugnata dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2000.